SENTENZA
N. 46
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale
27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo, promosso con
ordinanza emessa il 14 luglio 1962 dal Tribunale di Padova nel procedimento
civile vertente tra Grendene Pietro e l'Amministrazione finanziaria dello
Stato, iscritta al n, 152 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 201 del 27 luglio 1963.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione
in giudizio dell'Amministrazione delle finanze;
udita nell'udienza
pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri e per l'Amministrazione delle finanze.
Ritenuto
in fatto
Con sentenza del 10
settembre 1945 la Corte straordinaria di assise di Padova condannò Peroni
Antonio, imputato del reato di cui all'art. 58 del Codice penale militare di
guerra in relazione all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1944, n. 159, alla pena di anni undici di reclusione e alla confisca dei
beni in applicazione dell'art. 9 del citato decreto. In esecuzione di tale
sentenza l'Intendente di finanza di Padova, con provvedimento 22-24 marzo 1956,
ha intimato a Grendene Pietro il rilascio di un immobile che a quest'ultimo era
pervenuto dal Peroni attraverso altri acquirenti. Il Grendene é insorto contro
tale provvedimento convenendo in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia,
l'Amministrazione finanziaria e i coniugi Bonaldi Mario e Gnudi Adalgisa, che
quell'immobile avevano acquistato dal Peroni e poi rivenduto al Grendene
stesso. A seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio il giudizio
fu riassunto dinanzi al Tribunale di Padova, il quale ha sollevato d'ufficio la
questione di legittimità dell'art. 9 del citato decreto 27 luglio 1944, in riferimento
agli artt. 25 e 27 della Costituzione ritenendola influente ai fini del
giudizio, ed ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata alle parti private, all'Amministrazione finanziaria e
al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, n. 201 del 27 luglio 1963. Si sono costituiti l'Amministrazione
delle finanze in persona del Ministro pro tempore e il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato, la quale ha depositato due distinte ma identiche memorie entrambe
in data 9 ottobre 1963. Il Grendene Pietro ha depositato una memoria di
costituzione il 2 novembre 1963, e pertanto fuori termine.
Secondo il Tribunale
di Padova, l'art. 9 avrebbe configurato un'autonoma figura di reato punita con
la confisca, da intendersi come pena patrimoniale. Nella ipotesi dell'art. 9,
la confisca non avrebbe carattere di sanzione civile, difettando l'estremo del
danno da risarcire; né di misura di sicurezza, non rispondendo essa ad alcuna
funzione di prevenzione; né, infine, di sanzione amministrativa, non ricorrendo
alcun illecito amministrativo.
Ma, così fissata,
secondo l'ordinanza, la natura di sanzione penale della confisca prevista dalla
norma impugnata, quest'ultima si rivelerebbe in contrasto con gli artt. 25 e 27
della Costituzione, in quanto violerebbe il principio della irretroattività
della legge penale.
Il Tribunale osserva
infine che la questione di legittimità così sollevata sarebbe rilevante nei
confronti della controversia portata al suo esame in quanto la eventuale
illegittimità della norma impugnata comporterebbe la nullità della confisca e
determinerebbe quindi il rigetto delle pretese avanzate dall'Amministrazione
finanziaria.
L'Avvocatura generale
dello Stato contesta in primo luogo la rilevanza della questione. Il rapporto
concernente la confisca dell'immobile, per il quale é insorta la controversia
di merito, si sarebbe esaurito con la sentenza 10 settembre 1945 della Corte
straordinaria di assise di Padova, essendosi su di essa formato il giudicato, a
seguito di sentenza della Cassazione del 5 aprile 1946, prima dell'entrata in
vigore della Costituzione, con la conseguente assoluta preclusione di ogni
ulteriore questione in ordine alla confisca.
Nel merito,
l'Avvocatura osserva poi che la questione é stata sollevata dal Tribunale di
Padova sul presupposto che la confisca di cui alla norma impugnata sia una
sanzione penale, presupposto infondato, in quanto la Corte costituzionale con sentenza n. 29 del
25 maggio 1961 ha ravvisato nella confisca preveduta dalle leggi sulle sanzioni
contro il fascismo (e cioè dal D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, e successivi
provvedimenti) la natura di una sanzione amministrativo-finanziaria a carattere
restitutorio e riparatorio.
Nella memoria
depositata fuori termine la difesa del Grendene ha invece particolarmente
insistito sulla tesi secondo cui la questione attualmente in esame verterebbe
su di una figura di confisca del tutto diversa da quella che fu oggetto di tale
sentenza; ed in questo senso ha sostenuto che non potrebbero avere qui ingresso
le argomentazioni alle quali la Corte si rifece allora per negare carattere di
sanzione penale alla confisca di cui all'art. 1 del D.L.L. 26 marzo 1946, n.
134.
L'Avvocatura dello
Stato ha replicato con altra memoria depositata il 6 febbraio 1964. Dopo aver
fatto presente che la costituzione in giudizio del Grendene é avvenuta fuori
termine e dopo aver insistito sulla eccezione di irrilevanza della questione,
osserva che, se in dottrina e in giurisprudenza vi é stato in passato qualche
dubbio in ordine alla natura della confisca di cui all'art. 1, dubbi poi
superati con la citata sentenza della Corte costituzionale, che ha escluso
trattarsi di sanzione penale, a maggior ragione dovrebbe pervenirsi ad analoga
conclusione relativamente alla confisca prevista dalla norma impugnata,
concordemente sempre qualificata come sanzione civile speciale.
Non sarebbe, ad ogni
modo, esatta la tesi della difesa del Grendene secondo cui non potrebbero
essere validi in questa sede gli argomenti che portarono la Corte a quella
pronuncia, perché anzi quei caratteri di indipendenza ed autonomia rispetto
all'azione penale verrebbero ancor più in evidenza per la confisca di cui
all'art. 9. Questa é infatti applicabile anche dopo la estinzione del reato, e
quindi nei confronti degli eredi e degli aventi causa del colpevole, secondo
l'espresso disposto, oltre che della stessa norma impugnata, dell'art. 1 del
D.L.L. n. 134, modificato dall'art. 1 del D.L. C. P. S. 19 novembre 1946, n.
392.
Considerato
in diritto
Sulla eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale sarebbe
preclusa ogni possibilità di rimettere in discussione il provvedimento di
confisca, in quanto il relativo rapporto si sarebbe esaurito per effetto di un
giudicato validamente formatosi sotto il precedente ordinamento costituzionale,
la Corte osserva che la eccezione riguarda evidentemente la rilevanza della
questione, come del resto esplicitamente si riconosce nella memoria della
stessa Avvocatura in data 27 marzo 1964. Pertanto, la Corte non può che
prendere atto che la rilevanza é stata riconosciuta e motivata nell'ordinanza
di rimessione.
Nel merito la
questione non é fondata.
Con sentenza n. 29 del 1961 questa Corte ha ritenuto, conformemente alla
varia disciplina giuridico - positiva dell'istituto, che la confisca non si
presenta sempre di eguale natura e in unica configurazione, ma assume, in
dipendenza delle diverse finalità che la legge le attribuisce, diverso
carattere, che può essere di pena come anche di misura non penale.
Nell'ordinanza di
rimessione il giudice a quo esprime l'avviso che alla confisca di cui all'art.
9 del D.L.L. 27 luglio 1944 sia stato attribuito carattere di vera e propria
pena, in corrispondenza di una autonoma figura di reato che la norma avrebbe
creato. E poiché i comportamenti costitutivi di tale reato sono anteriori alla
norma stessa, ciò importerebbe violazione del principio della irretroattività
della legge penale, riaffermato dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione.
É da premettere che
la interpretazione del giudice a quo, secondo la quale alla confisca sarebbe
stato attribuito dall'art. 9 carattere di pena, si pone in contrasto con
l'orientamento in definitiva affermatosi nella giurisprudenza, specialmente con
la sentenza della Cassazione a Sezioni unite del 14 febbraio 1948 (ribadita da
numerosi successivi pronunciati), con cui il carattere di pena fu nettamente
escluso, in conformità, del resto, con la prevalente dottrina. A parte però
questi significativi orientamenti, é il testo medesimo dell'art. 9 che
presenta, ad avviso della Corte, elementi sufficienti per confermare la
predetta interpretazione. L'ordinanza di rimessione ritiene di poter fare
addebito alla norma impugnata di una formulazione poco felice. Anche a voler
ritenere fondato un siffatto apprezzamento, é tuttavia innegabile che dal testo
della norma risulta ben certo: che la confisca dei beni é disposta "senza
pregiudizio dell'azione penale"; che "nel caso di azione penale"
la confisca é pronunciata dall'autorità giudiziaria che emette la condanna; e,
"in caso diverso", dal Tribunale competente per territorio, su
richiesta dell'Alto Commissariato. Da ciò risulta evidente, a parte la discutibile
esattezza dei termini, che la confisca può essere disposta anche
indipendentemente dall'azione penale, anche quando questa non possa essere
promossa o proseguita per l'avvenuta morte del reo, e per conseguenza anche
contro gli eredi ed aventi causa (nel caso esaminato dalla citata sentenza
della Cassazione a Sezioni unite la confisca era stata disposta contro gli
eredi di persona già deceduta all'entrata in vigore della norma). Ciò é più che
sufficiente per escludere che con la norma impugnata la confisca abbia assunto
natura di pena, avendo la pena carattere strettamente personale, e non potendo
pertanto incidere su soggetti diversi dal reo. A tal proposito la Corte non può
che riportarsi alle considerazioni già svolte nella già citata sentenza n. 29 del
1961; vale a dire che le disposizioni relative alle sanzioni contro il
fascismo non contengono, né nel testo né nella eccezionale ragione e finalità
loro, nulla che comunque significhi una brusca interruzione del principio della
personalità della pena, nettamente poi riaffermato dall'art. 27 della
Costituzione. Pertanto, giacché la confisca disposta con l'art. 9 del D.L.L. 27
luglio 1944, sebbene riferibile ai comportamenti di un dato soggetto, é tale da
potersi disporre anche contro soggetti diversi e anche al di fuori dell'azione
penale, é una misura cui non può essere riconosciuto carattere di pena. Per
conseguenza essa non dà luogo a violazione del principio della irretroattività
della legge penale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione, sollevata con ordinanza del Tribunale di Padova del 14 luglio
1962, sulla legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, in riferimento agli artt. 25 e 27 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI
- Costantino MORTATI - Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in
Cancelleria il 16 giugno 1964.