SENTENZA N.
29
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
1, comma secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134, promosso con ordinanza
emessa il 17 giugno 1959 dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Sestini Amerigo, Dumini Amerigo e Dumini Flora, quali eredi
di Jessie Wilson, Dumini Amerigo, in proprio, e l'Amministrazione finanziaria
dello Stato, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 23 aprile 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 marzo
1961 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
uditi l'avv. Lelio Lucherini, per Sestini
Amerigo, gli avvocati Pompeo Pezzatini e Franco Mariani, per i Dumini, e il
vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Ritenuto in
fatto
Con atto di citazione del 7 gennaio 1952,
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, e per essa l'Intendente di finanza
di Firenze, conveniva davanti al Tribunale della stessa città la signora Wilson
Jessie, ved. Dumini, ed il di lui figlio Dumini Amerigo, in persona del
curatore speciale, avv. Puccinelli, per sentir dichiarare, a norma dell'art. 2
del D. L.26 marzo 1946, n. 134, privo di effetto, e quindi revocato, l'atto 29
settembre 1943 col quale il Dumini aveva donato alla propria madre un quartiere
di quattro vani in Firenze, alla via Pisana, n. 57; e ciò per effetto
dell'ordinanza del 3 giugno 1950 della Corte di appello di Roma, confermata
dalla Corte di cassazione con decisione del 22 novembre 1950, con la quale era
stata disposta la confisca totale dei beni del Dumini, a seguito della condanna
a 30 anni di reclusione inflittagli dalla Corte straordinaria di assise di Roma
con sentenza del 4 aprile 1947.
Nel giudizio interveniva volontariamente
Sestini Amerigo, il quale aveva acquistato il medesimo quartiere con atto 16
maggio 1950.
Il Tribunale, con sentenza 22 dicembre
1955-26 gennaio 1956, ammesso l'intervento in giudizio del Sestini, dichiarava
inefficace, di fronte all'Amministrazione finanziaria, tanto l'atto di
donazione 29 settembre 1943 che la compravendita 16 maggio 1950, autorizzando
l'Amministrazione attrice ad apprendere il quartiere in questione. Contro
questa sentenza, con atto 9 maggio 1956, proponeva appello, per vari motivi, il
Sestini. Deceduta nelle more del giudizio la Wilson Jessie, il giudizio fu
riassunto in confronto degli eredi, Dumini Flora ed Amerigo. Contumace
l'Amerigo Dumini, la sorella Flora, con adesione del Sestini, eccepiva la
incostituzionalità degli artt. 3 e 6 del D.L.L. 27 luglio 1944 in riferimento
all'art. 25 della Costituzione. La Corte di appello con ordinanza del 17 giugno
1959, rilevando che la confisca dei beni di Dumini Amerigo era stata disposta
in base all'art. 1, comma secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134, e non già
in forza dei sopra citati artt. 3 e 6 del decreto n. 159 del 1944, respinse la
eccezione. Ritenne, tuttavia, di dover proporre di ufficio altra questione, non
ritualmente sollevata dalla difesa della Flora Dumini, relativa alla
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del D.L.L. 26 marzo
1946, n. 134, il quale, col disporre la confisca dei beni dei condannati,
avrebbe introdotta una nuova sanzione punitiva per fatti commessi
anteriormente, sanzione che verrebbe a trovarsi in contrasto col secondo comma
dell'art. 25 della Costituzione, in virtù del quale "nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso". La sollevata questione, secondo l'ordinanza, "se fondata,
porterebbe come conseguenza la nullità dell'ordinanza di confisca emessa dalla
Corte di appello di Roma e, quindi, la reiezione della domanda proposta dall'Amministrazione
finanziaria".
L'ordinanza, regolarmente notificata,
iscritta al n. 36 del Reg. ord. del 1960, fu pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 23 aprile 1960, n. 100. Nel giudizio davanti a questa Corte si
sono costituiti l'Amministrazione finanziaria dello Stato e il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con atti di intervento e deduzioni dell'Avvocatura
generale dello Stato, nonché Dumini Flora, Dumini Amerigo e Sestini Amerigo.
Le argomentazioni dell'Avvocatura dello
Stato, contenute nell'atto di intervento e nella memoria presentata il 7
dicembre 1960, possono così riassumersi:
1) Irrilevanza ed inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del D.L.L.
26 marzo 1946, n. 134. Si esclude la pertinenza e rilevanza della predetta
questione, in quanto nel giudizio di merito non si tratta di applicare la
impugnata disposizione, bensì quella del successivo art. 2, la quale stabilisce
l'inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere dal condannato. La
questione della legittimità Costituzionale dell'art. 1, comma secondo, avrebbe
potuto essere sollevata durante il corso del giudizio penale, e più
precisamente in sede di ricorso per cassazione contro l'ordinanza di confisca
del 1 gennaio 1950, confermata dalla Cassazione con decisione del 22 novembre
dello stesso anno, e quindi, secondo l'Avvocatura, divenuta cosa giudicata.
Attualmente non é più in questione la norma che stabilisce la confisca dei beni
del condannato, confisca che per effetto del giudicato é divenuta un
presupposto definitivo ed irrevocabile, bensì quella che stabilisce la revoca
dei negozi giuridici posti in essere dal condannato i cui beni siano stati
confiscati, norma in ordine alla quale nessuna questione di legittimità
costituzionale é stata sollevata.
2) Il raffronto fra la norma impugnata ed
il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione ha per presupposto che la
confisca abbia vero e proprio carattere di "pena". A tal proposito
l'Avvocatura, riportandosi ai pronunciati della Corte di cassazione nello
stesso senso, sostiene che la confisca, quale fu disposta nel citato D.L.L. 27
luglio 1944, non ha carattere di pena:
a) in quanto svincolata dalle vicende
dell'azione penale, per espressa disposizione dell'art. 1 dello stesso D.L.L.
n. 134 del 1946;
b) perché applicabile anche in confronto
degli eredi del colpevole (comma quinto dell'art. 1), il che é incompatibile
col carattere tipicamente personale della pena;
c) perché applicabile anche quando il reato
siasi estinto per qualsiasi causa (comma terzo dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13
novembre 1946, n. 1392);
d) perché, nel caso che non sia stata
applicata con la sentenza di condanna o che il reato sia estinto, può essere
applicata solo su richiesta del Ministro delle finanze (art. 1, comma quinto,
del D.L.L. n. 134); mentre, se avesse carattere di pena, la richiesta
spetterebbe al Pubblico Ministero, e se fosse pena accessoria conseguirebbe di
diritto alla condanna come effetto penale di essa (art. 20 Cod. pen.).
3) Nella denegata ipotesi che la confisca
disposta dall'art. 1 del D.L.L. n. 134 del 1946 dovesse considerarsi una vera e
propria pena, si dovrebbe pur sempre concludere per la impossibilità di un
riferimento all'art. 25 della Costituzione. E ciò perché il decreto n. 134 del
1946 (come gli altri che lo hanno preceduto), in quanto trae origine e
fondamento dal ricordato D.L.L. n. 159, ha carattere di legittimità nei
confronti della Costituzione, avendo le sue norme, poste in relazione alle
disposizioni transitorie XVI, XIII e XV, natura tipicamente costituzionale, e
come tali escludenti una questione di legittimità costituzionale.
Nelle deduzioni e nella memoria
illustrativa, presentata il 6 dicembre 1960, la difesa del Sestini e degli
eredi Dumini, in risposta all'Avvocatura dello Stato, ha svolte le seguenti
obiezioni:
1) Non ha fondamento la eccezione
pregiudiziale dell'Amministrazione finanziaria. L'art. 2 del D.L.L. n. 134 trae
la sua essenza dall'art. 1 dello stesso decreto, in guisa tale che,
riconosciuta incostituzionale la norma dell'art. 1, ne deriva
l'incostituzionalità anche della norma del successivo art. 2, relativo alla
inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere dal condannato.
D'altra parte il Sestini non avrebbe potuto sollevare l'eccezione di incostituzionalità
di qualsiasi norma che incida sul negozio giuridico se non quando avesse avuto
ritualmente la facoltà di farlo, e cioè in quel qualsiasi giudizio nel quale
gli fosse stato opposto, quale titolo esecutivo, il provvedimento adottato, in
forza, appunto, della norma incostituzionale. Sempre a proposito della stessa
eccezione pregiudiziale, la difesa dubita che la rilevanza della questione
possa essere oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale; e circa
l'assunto passaggio in giudicato dell'ordinanza di confisca rileva che tale
ordinanza é per sua natura "revocabile", e non può assumere,
pertanto, come la sentenza, carattere definitivo.
2) Nel merito la difesa, riportandosi a
quella parte della giurisprudenza e della dottrina che sostennero eguale
orientamento, deduce che la confisca, così come prevista dalla legislazione
delle sanzioni contro il fascismo, ha carattere di pena principale, e come
tale, per l'efficacia retroattiva attribuitale, in contrasto con l'ordinamento
costituzionale dello Stato italiano.
3) Si sostiene, infine, essere priva di
fondamento l'affermazione secondo la quale il riferimento all'art. 25 della
Costituzione sarebbe da escludersi in base al carattere costituzionale che,
secondo l'Avvocatura dello Stato, le norme del D.L.L. n. 134 del 1946 avrebbero
assunto in forza della XV disposizione transitoria della Costituzione.
Considerato
in diritto
La Corte ritiene infondata la eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato, con la quale si deduce la improponibilità
della proposta questione di legittimità costituzionale, in quanto "né
pertinente né rilevante". Le argomentazioni dell'Avvocatura, infatti, sia
in ordine alla contestata influenza della norma impugnata sul giudizio di
merito, sia per ciò che riguarda l'asserita irrevocabilità dell'ordinanza di
confisca, sollecitano in sostanza una valutazione intrinseca dei coefficienti
della rilevanza, che a questa Corte non spetta di compiere. É innegabile,
invece, che siffatta valutazione é stata, come di ragione, compiuta dalla Corte
di appello di Firenze, e ciò particolarmente nel punto in cui ad una eventuale
dichiarazione di fondatezza della questione di legittimità costituzionale viene
ricollegata come conseguenza "la nullità dell'ordinanza di confisca emessa
dalla Corte di appello di Roma e, quindi, la reiezione della domanda proposta
dall'Amministrazione finanziaria"; valutazione che sostanzialmente implica
tutta la materia della eccezione proposta dalla Avvocatura, e che non può
essere oggetto di ulteriore esame da parte di questa Corte.
Ritiene però la Corte, nel valutare
l'effettivo contenuto della norma che é sottoposta al giudizio di legittimità
costituzionale, che siano fondate le argomentazioni dell'Avvocatura tendenti ad
escludere, nella confisca dei beni, così come configurata dall'art, 1 del
citato D.L.L. 26 marzo 1946, il carattere di pena, il quale carattere é
presupposto indispensabile per il riferimento a un principio costituzionale che
riguarda, appunto, l'istituto della pena.
É noto che la confisca può presentarsi,
nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto,
infatti, é sempre la stessa privazione di beni economici, ma questa può essere
disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, sì da assumere,
volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero
anche di misura giuridica civile e amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di
considerare non é una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto,
la confisca così come risulta da una determinata legge.
La confisca dei beni che é oggetto della
presente questione manifesta chiaramente la sua natura non penale attraverso i
caratteri che le furono attribuiti dall'art. 1 del D.L.L. 26 marzo 1946,
ribaditi dall'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1946, n. 392:
caratteri che si riassumono essenzialmente nella applicabilità della confisca
anche dopo la estinzione del reato e anche in confronto degli eredi. Ora,
sebbene i provvedimenti denominati "sanzioni contro il fascismo"
(intestazione del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159) siano stati indubbiamente
dettati da eccezionali esigenze, non v'é nulla, tuttavia, nel testo di quelle
disposizioni, e neanche nella eccezionale ragione e finalità loro, che possa
comunque dar fondamento a una tale idea della pena per cui essa si renderebbe
applicabile anche agli eredi e anche dopo estinto il reato; e precisamente:
anche ai soggetti non responsabili, e anche all'illecito giuridicamente non più
esistente. E non soltanto non é possibile rinvenire, nel complesso di quelle
norme, alcun indizio, né - tanto meno - alcuna pratica necessità, di una tale
configurazione; ma v'é, al contrario, sufficiente ragione per ritenere che esse
furono dettate senza alcuna brusca interruzione del principio della personalità
della pena, anzi nel pieno rispetto di esso, se si tien presente, tra l'altro,
che un tal principio doveva ricevere, poco dopo, nell'art. 27 della
Costituzione, una esplicita e decisa riaffermazione, tanto più significativa in
quanto d'ordinario (e a differenza di altri) questo principio non é espresso
nelle leggi, ma connaturato alla essenza stessa degli istituti penali e della
penale responsabilità.
Per ciò che riguarda gli eredi, non si può
non ammettere che su di essi inevitabilmente incida l'onere delle misure
patrimoniali disposte a carico del de cuius, ma ciò soltanto come
conseguenza indiretta della diminuzione sofferta dal patrimonio, ovvero,
nell'ambito dell'istituto successorio, in quanto trasferimento di obblighi di
natura prettamente patrimoniale. Ed é appunto in questo quadro che va inserita
l'applicabilità della confisca in questione anche agli eredi e anche dopo
estinto il reato; vale a dire come misura non penale, che incide
obbiettivamente sui beni ovunque e presso chiunque si trovino. Del che é
ulteriore conferma in altri elementi, desumibili dai due decreti legislativi
del 26 marzo e del 19 novembre 1946, n. 134 e n. 392, e principalmente: dalla
intestazione dei due citati decreti, la quale ebbe per oggetto l'"inquadramento
nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime"; dalla
potestà di rimuovere il procedimento di confisca, attribuita, nei casi di
avvenuta estinzione del reato, al Ministro delle finanze; e, infine, dalla
norma (art. 4 del D.L. del 19 novembre 1946) relativa al provvedimento
dell'Intendente di finanza per la determinazione dei beni soggetti a confisca,
provvedimento da notificarsi, oltre che al condannato, "ai suoi aventi
causa ed agli eventuali terzi possessori o detentori": tutti elementi che,
nel loro insieme, e in aggiunta alle precedenti considerazioni, escludono nella
confisca dei beni, quale fu prevista dalla norma impugnata, il carattere di
pena, configurandola, invece, come misura amministrativa finanziaria a
carattere restitutorio e riparatorio.
Tale conclusione esime la Corte dal
procedere oltre nella indagine e dal prendere in esame l'altra argomentazione
dell'Avvocatura generale dello Stato, nella quale (a parte un inesatto richiamo
all'art. 2 in tema di leggi eccezionali o temporanee) si profila il concetto di
una particolare natura delle norme contenute nel decreto legislativo n. 134 e
nelle altre leggi precedenti, tale da non consentire per esse la configurazione
di una questione di legittimità costituzionale. E ovvio che il dichiarare
ultroneo nella presente causa il risolvere siffatta questione non significa
escludere che se ne possa riconoscere la fondatezza, ove si presenti in altra
controversia la necessità del suo esame.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale
dell'Avvocatura generale dello Stato:
dichiara non fondata la questione, proposta
con ordinanza del 17 giugno 1959 della Corte di appello di Firenze, sulla
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del D.L.L. 26 marzo
1946, n. 134, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 9 giugno 1961.