SENTENZA
N. 1
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo e terzo comma, del R.D. 26
giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato, promosso con ordinanza emessa il
31 gennaio 1963 dalla Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili - su
ricorso del Consiglio dell'Ordine dei geometri della Provincia di Roma contro
il Ministero dei lavori pubblici, l'Ordine degli ingegneri e il Collegio degli
ingegneri ed architetti della Provincia di Venezia, iscritta al n. 84 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 125 dell'11 maggio 1963.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero dei lavori pubblici, del Consiglio
dell'Ordine dei geometri della Provincia di Roma, dell'Ordine degli ingegneri e
del Collegio degli ingegneri ed architetti della Provincia di Venezia;
udita nell'udienza
pubblica del 23 ottobre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv.
Gianfilippo Delli Santi, per l'Ordine degli ingegneri e per il Collegio degli
ingegneri ed architetti, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Elio
Vitucci, per il Ministero dei lavori pubblici.
Ritenuto
in fatto
1. - Viene all'esame
di questa Corte, a seguito di ordinanza 31 gennaio 1963 della Corte di
cassazione, una questione di legittimità costituzionale tratta dal contesto del
secondo e terzo comma dell'art. 34 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, sul
Consiglio di Stato: dei quali il primo prescrive che il ricorso al Consiglio di
Stato non é ammesso contro il provvedimento amministrativo definitivo che sia
stato impugnato con ricorso al Presidente della Repubblica e il secondo dispone
che tuttavia, quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri
interessati, il ricorso predetto non può essere proposto se non siano decorsi i
termini per l'impugnazione in via giurisdizionale, ovvero quando nessuno degli
interessati abbia dichiarato, entro quindici giorni, di fare opposizione. In
caso contrario, continua il terzo comma dell'art. 34, il giudizio avrà luogo in
sede giurisdizionale.
La Cassazione
decideva su un'impugnazione per difetto di giurisdizione ad essa prodotta dal
Consiglio dell'Ordine dei geometri della Provincia di Roma avverso la sentenza
dei Consiglio di Stato 24 maggio 1961, la quale aveva dichiarato inammissibile
un ricorso proposto dal predetto Ordine dei geometri come controinteressato non
sentito, contro il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, che,
su istanza dell'Ordine degli ingegneri di Venezia e del Collegio degli
ingegneri e degli architetti della Provincia di Venezia, aveva annullato, in
via straordinaria, una circolare 5 maggio 1955 del Ministero dei lavori
pubblici.
La Cassazione
rilevava che il Consiglio di Stato aveva negato l'ammissibilità del ricorso
giurisdizionale contro il decreto presidenziale, perché non erano stati dedotti
vizi di procedimento o di forma propri di quel decreto, in conformità di una
giurisprudenza che risale alla stessa istituzione del Consiglio di Stato, come
giudice di legittimità per la tutela di interessi legittimi. Considerava che un
mutamento di tale giurisprudenza, sia pure per quanto concerne i
controinteressati, come era l'Ordine dei geometri, avrebbe lasciato "dubbi
sulla sua esattezza e sullo stesso mantenimento di una diversa interpretazione,
dato il peso degli argomenti che sono apparsi efficaci fino all'attuale
Costituzione, e alla previsione dell'art. 113 della stessa, circa la tutela
giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi". Non
ravvisando l'opportunità di un riesame della questione con riguardo particolare
agli argomenti addotti dal Consiglio di Stato, la Corte di cassazione riteneva
che avrebbe avuto influenza sul fondamento del ricorso ad essa proposto
"una pronuncia di illegittimità costituzionale dei su citati commi secondo
e terzo dell'art. 34, per quanto attengono ai controinteressati e alle
conseguenze che ne deriverebbero circa la scindibilità delle posizioni
soggettive degli interessati ricorrenti in relazione ai loro rispettivi
interessi legittimi".
2. - L'ordinanza é
stata notificata alle parti in data 4 aprile 1963 ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 5 aprile successivo.
É stata comunicata ai
Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati il 9 aprile 1963.
Si sono costituiti
innanzi a questa Corte, il 24 aprile 1963, il Consiglio dell'Ordine dei
geometri della Provincia di Roma e, il 31 maggio 1963,l'Ordine degli ingegneri
e il Collegio degli ingegneri ed architetti della Provincia di Venezia.
Il 30 maggio 1963, si
é costituito inoltre il Ministero dei lavori pubblici; non é intervenuto invece
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nell'atto della
costituzione solo il Consiglio dell'Ordine dei geometri e il Ministero dei
lavori pubblici hanno svolto specifiche deduzioni e istanze. Il Ministero ha
chiesto che la Corte risolva come di giustizia la dedotta questione; il
Consiglio invece ha concluso per la dichiarazione di illegittimità dell'art. 34
del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, e, nei limiti in cui si ritiene che esistano,
i principi generali dai quali si pretende di far discendere l'impossibilità per
il controinteressato di impugnare in sede giurisdizionale l'atto amministrativo
con il quale viene deciso il ricorso straordinario. Il Collegio e il Consiglio
dell'Ordine degli ingegneri di Venezia si sono limitati ad una generica
contestazione della fondatezza della questione proposta e si sono riservati di
depositare memorie.
Memorie sono state
presentate il 10 ottobre 1963 soltanto dal Ministero dei lavori pubblici e
dall'Ordine dei geometri.
3. - Il Ministero dei
lavori pubblici ha fatto presente che la regola di alternatività fra ricorso al
Consiglio di Stato e ricorso straordinario, desumibile dall'art. 34 del T.U.
delle leggi sul Consiglio di Stato, non é conforme alla Costituzione quando da
essa si fa derivare la conseguenza che il titolare di un interesse legittimo
per la prima volta leso dalla decisione del ricorso straordinario non ha la
possibilità di sperimentare alcun mezzo di tutela giurisdizionale. Non varrebbe
obiettare che l'art. 34 predetto sostanzialmente intende come rinunzia a questa
tutela la proposizione del ricorso straordinario, sia perché un negozio assolutamente
presunto non ha cittadinanza nel nostro ordinamento, sia perché é artificioso
attribuire al ricorrente la volontà di prescindere dalla tutela contro i vizi
intrinseci della pronunzia del Capo dello Stato, quando si ammette che egli può
provocarne l'annullamento per vizi estrinseci, sia infine perché colui il quale
non ha avuto notizia del ricorso straordinario non ha esplicato alcuna attività
nel procedimento iniziato con il ricorso, epperò non v'é un suo comportamento
idoneo a fare argomentare una qualsiasi volontà di rinunzia. Il principio di
alternatività fra i due ricorsi fu proposto e si consolidò quando entrambi
questi atti erano ritenuti di natura amministrativa; venne successivamente
conservato perché fu creduto che essi determinassero sostanziali equivalenti
garanzie di giustizia e di effetti pratici. Essendo però ormai riconosciuto che
solo il ricorso al Consiglio di Stato é di carattere giurisdizionale,
l'alternativa si risolve in un diniego di giustizia, non consentito dal
contenuto perentorio dell'art. 113 della Costituzione.
La difficoltà che é
insita nel fatto per cui, ammettendosi il ricorso giurisdizionale contro il
decreto del Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato verrebbe
chiamato a pronunziarsi due volte sullo stesso affare, darebbe luogo soltanto
ad inconvenienti di fatto, del tutto superabili, perché l'Adunanza generale del
Consiglio di Stato, competente a dare il parere sul ricorso straordinario, é
valida quando sia presente la metà dei magistrati, in modo che é possibile una
temporanea applicazione, alla Sezione che dovrà decidere sul ricorso
giurisdizionale, di magistrati appartenenti ad altre Sezioni non intervenuti
nell'Adunanza generale: un disegno di legge, ancora in corso di esame, vi
rimedia proponendo che il parere sui ricorsi straordinari sia dato da una
commissione speciale.
Non é nemmeno
supponibile, continua il Ministero, che l'interesse legittimo leso dall'atto
amministrativo, una volta proposto il ricorso straordinario, si autodegradi ad
interesse semplice, perché oltretutto ne conseguirebbe la confisca del diritto
alla tutela giurisdizionale in danno dei controinteressati ignari del
procedimento.
Poiché infine il
ricorso straordinario é proponibile pure a tutela di diritti soggettivi ed é
pacifico che il rigetto del ricorso nel quale si faccia questione di tali
diritti non preclude l'azione giudiziaria, l'alternativa si risolve in danno
della tutela degli interessi legittimi, che potrebbero definitivamente rimanere
pregiudicati da un atto di indole amministrativa, e che, sotto il riflesso
della garanzia giurisdizionale, sono posti dalla Costituzione nello stesso
piano dei diritti soggettivi.
4. - L'Ordine dei
geometri rileva che la questione deve limitarsi alle conseguenze del principio
di alternatività sulla posizione dei controinteressati, salvo alla Corte di
estendere la sua pronunzia di illegittimità anche ai cointeressati in base
all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n, 87.
Osserva che, secondo
l'avviso espresso nella sentenza di questa Corte
27 giugno 1958, n. 40, anche le decisioni contenziose sono atti
amministrativi garantiti dall'art. 113 della Costituzione: il ricorso
straordinario, il cui carattere giurisdizionale é da escludere, come é escluso,
non può perciò sfuggire a tale garanzia. E non é ammissibile quindi che colui
il quale ha un interesse contrario all'accoglimento del ricorso straordinario
non possa far valere i vizi della decisione anteriori al parere del Consiglio
di Stato: i controinteressati solo dall'accoglimento del ricorso straordinario
ricevono lesione al loro interesse legittimo, e la scelta effettuata dal
ricorrente non può pregiudicarli, quando il ricorrente non ha dato loro notizia
della proposizione del ricorso. Se é legittimo che la legge ordinaria determini
situazioni di decadenza o di acquiescenza, non lo é quando essa crea
fattispecie di rinunzie implicite o presunte per mascherare la violazione di
una norma costituzionale.
La decisione
straordinaria lede l'interesse del controinteressato in quanto questi, pur invocando
l'osservanza delle stesse norme invocate dal ricorrente, ne vede assunta
un'interpretazione opposta a quella che lo proteggerebbe. L'interesse legittimo
del ricorrente é stato leso dall'atto dell'Amministrazione, quello dei
controinteressati dalla decisione straordinaria; e pertanto v'é una diversità
di situazioni concrete, cui corrisponde una sostanziale diversità di interessi
legittimi.
Il principio del ne
bis in idem, se sussiste, non potrebbe legittimare il disconoscimento di un
diritto costituzionalmente garantito; così come non potrebbe disconoscere tale
diritto il carattere complesso del procedimento straordinario, perché esso
risulta dalla determinazione di una legge ordinaria. La tutela che l'art. 113
della Costituzione appresta non garantisce soltanto una protezione
sostanzialmente giurisdizionale, ma ne garantisce una che anche soggettivamente
sia giurisdizionale, perché vuole "tutela giurisdizionale... dinanzi agli
organi di giurisdizione".
5. - All'udienza
pubblica del 23 ottobre 1963 i difensori dell'Ordine degli ingegneri e Collegio
degli ingegneri e architetti e del Ministero dei lavori pubblici hanno ribadito
le proprie tesi.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza
della Corte di cassazione richiama soltanto il secondo e il terzo comma
dell'art. 34 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, contenente il T.U. delle leggi
sul Consiglio di Stato. Viceversa, l'Ordine dei geometri chiede, sia nell'atto
di costituzione, sia nella memoria, che sia dichiarato illegittimo l'art. 34
predetto, e quindi anche il suo primo comma. Questa Corte deve però stare ai
termini della questione così come é stata proposta dalla Cassazione.
Deve stare a tali
termini anche per escludere che possa essere seguita l'impostazione data alla
questione dal Ministero dei lavori pubblici, il quale ha discusso ampiamente se
le disposizioni denunciate contrastano con l'art. 113 della Costituzione, in
quanto in via generale pongono al soggetto leso da un atto amministrativo
definitivo l'alternativa fra il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato e
quello straordinario al Presidente della Repubblica. Tale metodo ha indotto
l'Ordine dei geometri ad intrattenersi sull'argomento, sia pure con brevi
cenni; ma il dubbio proposto dalla Corte di cassazione riguarda soltanto il precetto,
ritenuto implicito in quell'alternativa, in base al quale la possibilità di
impugnare in Consiglio di Stato la decisione che accoglie il ricorso
straordinario é preclusa a coloro che avevano un interesse contrario a tale
accoglimento.
2. - L'esistenza di
questo precetto é stata messa in dubbio dall'Ordine dei geometri; ma esso
risulta dal significato generalmente attribuito alle disposizioni in esame.
E però fondato
l'assunto della sua illegittimità costituzionale.
Il principio si suole
spiegare osservandosi, per un verso, che la tutela dei controinteressati contro
l'istanza proposta con il ricorso straordinario é assicurata dalla presenza,
nel procedimento instaurato da quel ricorso, dell'organo dell'Amministrazione
che ha formato l'atto impugnato, e, per altro verso, che i controinteressati
sono vincolati dalla scelta esercitata dai cointeressati, fra la via
amministrativa e quella giurisdizionale, ai sensi delle norme richiamate.
A parte che non
sempre nel procedimento é presente la Amministrazione da cui promana l'atto
denunciato per l'annullamento, come si può intendere considerando il caso in
cui questo atto non promana dallo stesso Ministro competente per la decisione,
é incontestabile che l'interesse legittimo, cadendo nella sfera giuridica del
singolo, si differenzia da quello della Amministrazione, e deve perciò
comportare una possibilità di difesa indipendente dalle ragioni che può esporre
l'autorità alla quale l'atto si deve imputare; il che é riconosciuto quando si
esige la notifica del ricorso ai controinteressati. Tanto più la posizione di
costoro deve ritenersi autonoma nei riguardi della pubblica Amministrazione in
quanto nemmeno é sempre vero che gli uni e l'altra possono dedurre difese
identiche.
Quanto alla scelta
spettante ai cointeressati fra il ricorso straordinario e il ricorso al
Consiglio di Stato, scelta che la Corte di cassazione, non avendo proposto la
questione della sua legittimità, ha ritenuto non contrastante con il dettato
dell'art. 113 della Costituzione, essa non potrebbe mai pregiudicare i
controinteressati, la cui posizione soggettiva é del tutto contrapposta a
quella dei cointeressati, e ai quali quindi non possono non spettare poteri
propri. Non accordandoli, le norme predette hanno negato ai controinteressati
financo quel modo di tutela che comunque esse avevano ritenuto sufficiente per
i cointeressati.
3. - Deve pertanto
ritenersi fondata la questione proposta dalla Corte di cassazione e deve
decidersi in conformità senza che (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87)
si possa dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intero contenuto delle
norme denunciate, come domanda l'Ordine dei geometri nella sua memoria, non
essendo di ordine conseguenziale la questione che concerne il ricorrente e i
cointeressati;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dei secondo e del terzo comma dell'art. 34 del
R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, contenente il T.U. delle leggi sul Consiglio di
Stato, in quanto il procedimento per la proposizione e la risoluzione del
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non assicura ai
controinteressati la possibilità della tutela giurisdizionale.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI.
Depositata in Cancelleria
il 1 febbraio 1964.