SENTENZA
N. 60
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, e
successive modifiche, promosso con deliberazione emessa il 20 agosto 1962 dal
Consiglio comunale di Grottaminarda su ricorso di Romano Giovanni, iscritta al
n. 166 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica
del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nell'occasione
dell'esame di un ricorso proposto da Romano Giovanni in ordine ad operazioni
elettorali, il Consiglio comunale di Grottaminarda, in riferimento all'art. 48
della Costituzione, rimetteva a questa Corte il giudizio sulla legittimità
costituzionale dell'art. 69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, e successive
modifiche, in base al quale, ove in alcune sezioni sia mancata o sia stata
annullata l'elezione, occorre fare o ripetere la votazione soltanto se il voto
degli elettori di quelle sezioni influisca sulla elezione di alcuno degli
eletti.
2. - L'ordinanza
veniva notificata il 23 agosto 1962 al Romano Giovanni ed il 17 settembre 1962
al Presidente del Consiglio dei Ministri; veniva comunicata il 20 settembre
1962 ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati; e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962.
3. - Innanzi alla
Corte non si sono costituite le parti private.
É intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha escluso che sussista il
dedotto contrasto, in conformità a precedenti sentenze di questa Corte, nelle
quali é stato negato che esista una norma o un principio il quale imponga agli
elettori di esprimere il voto nello stesso tempo ed é stato precisato che il
principio dell'eguaglianza del voto riguarda la sua espressione e non il
risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato, che dipende
esclusivamente dal sistema adottato dalla legge ordinaria.
Il Presidente del
Consiglio ha inoltre osservato che la rinnovazione parziale delle elezioni, nel
caso contemplato dalla norma denunciata, mira ad evitare che si tolga efficacia
al voto di una parte degli elettori per causa estranea alla propria volontà e
che la nullità di alcuni voti si estenda a quelli immuni da vizi e indipendenti
dagli altri viziati, con il risultato di travolgere una valida manifestazione
della maggioranza.
Il Consiglio di Stato
ha ritenuto che le elezioni parziali debbono svolgersi sulla base delle liste
usate per l'elezione annullata, cosicché non si ha nemmeno il pericolo,
mediante l'applicazione della norma contestata, che l'elezione complessiva
risulti da atti di corpi elettorali non omogenei.
4. - All'udienza del
6 marzo 1963 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha insistito nelle
proprie deduzioni d'intervento.
Considerato
in diritto
Questa Corte ha già
deciso (sentenza 3 luglio 1961, n. 43) che la Costituzione, quando, nell'art. 48,
comma secondo, proclama che il voto é uguale, vuole che i cittadini siano
ammessi all'esercizio del diritto elettorale in condizione di parità, restando
esclusa l'attribuzione del voto multiplo o di quello plurimo.
La disposizione
dell'art. 69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, denunciata dal Consiglio comunale
di Grottaminarda, che oggi corrisponde a quella contenuta nell'art. 77 del T.U.
16 maggio 1960, n. 570, non viola la predetta norma di eguaglianza quando
dispone che, nel caso in cui in alcune sezioni sia mancata o sia stata
annullata l'elezione, la votazione si dovrà fare o ripetere limitatamente a
tali sezioni e solo se il voto degli elettori ad esse assegnati influisca
sull'elezione di alcuno degli eletti. La parità é garantita agli elettori con
la disposizione della stessa legge che li ammette con eguali diritti alla votazione,
e il risultato concreto di questa é valutato alla stregua della parità di
valore di ciascun voto. Se il voto non si ritiene efficace quando irregolarità
sono state commesse nel corso delle operazioni elettorali, ciò accade a
garanzia del buon andamento di queste, non perché ad un voto si assegni un
valore diverso da quello che si dà ad un altro.
La regola poi per la
quale la votazione non si rinnova quando i voti inefficaci non influiscono
sull'elezione di alcuno dei candidati corrisponde ad un principio generale
dell'ordinamento giuridico, quello per cui la nullità di un atto non travolge
il procedimento, ove il risultato di questo non dipenda esclusivamente
dall'atto viziato; e non ha perciò nulla da vedere con la regola di parità del
voto. Non si dà un maggior effetto ad alcuni voti, ma si utilizza la volontà
espressa dalla maggioranza perché sulla sua formazione non hanno influito i
voti non validi.
Analogamente non si
può dire che contravvenga al principio di parità del voto il disporre che in
casi di irregolarità la elezione si rinnovi soltanto nella sezione in cui
queste si sono verificate: così statuendo, la legge non fa apprezzare le
ripercussioni che le violazioni del procedimento elettorale hanno prodotte, e
le ritiene di ordine limitato. Si obietta che la rinnovazione parziale delle
elezioni falsa il risultato elettorale, perché fa esprimere ad un corpo
elettorale diverso un voto suscettibile di modificare quello già manifestato;
ma la giurisprudenza amministrativa ha giudicato che le elezioni parziali
debbono svolgersi sulla base delle liste degli elettori usate al tempo della
prima votazione, e questa interpretazione del sistema garantisce
quell'uniformità della composizione del corpo elettorale, che si assume imposta
dalla Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione proposta dal Consiglio comunale di Grottaminarda con deliberazione
20 agosto 1962 sulla legittimità costituzionale dell'art. 69 del T.U. 5 aprile
1951, n. 203, ora art. 77 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento
all'art. 48, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1963.