SENTENZA
N. 56
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 27 luglio 1961 dal Pretore di Rossano nel procedimento civile vertente tra Alato
Nilo e Savoia Costantino, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre
1961;
2) ordinanza emessa
il 21 dicembre 1961 dal Tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra
la Cassa rurale e artigiana di Bressa di Campoformido e Coloricchio Adelchi,
iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962;
3) ordinanza emessa
il 21 marzo 1962 dal Pretore di Fivizzano nel procedimento civile vertente tra
Ferri Oreste e Lambruschi Pietro, iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1962
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio
1962;
4) ordinanza emessa
il 10 maggio 1962 dal giudice conciliatore di Latina nel procedimento civile
vertente tra Trevisan Domenico contro Contasta Maria e Rinaldi Ennio, iscritta
al n. 119 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1967;
5) ordinanza emessa
il 6 luglio 1962 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento civile vertente tra
Lombardi Silvio e la Società a r.l. A.E.D.E.S. di Bolzano, iscritta al n. 136
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 203 dell'11 agosto 1962;
6) ordinanza emessa
il 30 giugno 1962 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra
Speziale Giovanni e Catarella Vincenzo, iscritta al n. 160 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273
del 27 ottobre 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto
in fatto
Dai Tribunali di
Udine e Rovereto (ordinanze 21 dicembre 1961 e 6 luglio 1962), dai Pretori di
Rossano, di Fivizzano e di Roma (ordinanze 27 luglio 1961, 21 marzo e 30 giugno
1962), nonché dal giudice conciliatore di Latina (ordinanza 10 maggio 1962), é
stato rimesso a questa Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale
dell'art. 651 del Cod. di proc. civile che impone l'onere del deposito di una
somma per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilità
dell'opposizione tardiva ad ingiunzione e dell'opposizione ad ingiunzione
fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di
liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
Il Tribunale di Udine
ha appoggiato agli artt. 3 e 24 della Costituzione l'assunto
dell'illegittimità, per il riflesso che l'imposizione dell'onere viola il
principio di eguaglianza e pone ostacoli all'esercizio del diritto di difesa ai
cittadini che sono in condizioni economiche disagiate, quando addirittura non
lo impedisca. Anche se sia vero che ha lo scopo di evitare le opposizioni
defatigatorie, si soggiunge, l'onere é efficace soltanto nei riguardi del
cittadino meno abbiente; e il carattere impeditivo del diritto alla difesa non
viene meno al deposito per la moderatezza del suo ammontare, così come il
carattere sanzionatorio é causa di ostacolo alla richiesta della tutela
giurisdizionale, che deve esplicarsi indipendentemente dall'eventualità di
infondatezza della pretesa, essendo tale infondatezza sanzionata in altre norme
e concepibile soltanto nei confronti dell'altra parte.
Più precisamente gli
altri giudici si sono riferiti all'esercizio del diritto alla tutela
giurisdizionale anziché del diritto alla difesa; e l'ordinanza del conciliatore
di Latina ha opposto il contrasto della norma con l'art. 97, primo comma, della
Costituzione, che impone di organizzare i pubblici servizi in modo da
assicurarne il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, potendosi
creare il rischio, ove il deposito non venga eseguito, che siano emanate
sentenze sostanzialmente ingiuste.
Non si sono avute costituzioni
di parti o interventi innanzi a questa Corte.
Considerato
in diritto
1. - I sei
procedimenti vanno riuniti, riguardando tutti una identica questione di
legittimità costituzionale.
2. - Nella sua sentenza del 23
novembre 1960, n. 67, questa Corte, a proposito della cautio pro
expensis, rilevava la differenza di questo istituto, fondato sulle
condizioni soggettive, personali o sociali della parte e rivolto alla
protezione di interessi privati, rispetto ad altri oneri di natura patrimoniale
che le leggi ugualmente impongono quale condizione per la valida costituzione
del rapporto processuale, a tutela di interessi pubblici e in funzione di
situazioni di ordine oggettivo. In tal modo implicitamente questa Corte
riteneva che alla seconda categoria di istituti non avrebbe potuto dirigersi
una critica fondata sull'inosservanza del principio di parità statuito
nell'art. 3 della Costituzione.
Il deposito ex art.
651 del Cod. di proc. civile appartiene a questo secondo gruppo di istituti,
perché é posto quando l'opposizione é mossa avverso una ingiunzione che é stata
o può essere dichiarata esecutiva, ovvero che ha giustificazione in titoli i
quali di per sé danno un fondamento di serietà alla pretesa; e perciò la norma
impugnata trova la ragione essenziale nella particolare forza del
provvedimento, volendo essa evitare che si invochi la tutela giurisdizionale
per una pretesa che presenta gravi indizi di infondatezza. Sono circostanze oggettive
queste esposte; ed é di interesse pubblico il richiamare la parte ad una sua
responsabilità nell'apprezzamento delle proprie ragioni, in modo che del
diritto di azione non abusi e, abusandone, rechi intralcio alla amministrazione
della giustizia. Né alla protezione di questo interesse pubblico ostano
precetti costituzionali, non essendo possibile dare al diritto alla tutela
giurisdizionale una estensione tale da farne sviare la funzione, dirigendola ad
uno scopo sterile e dilatorio.
3. - Non é accoglibile
perciò l'assunto che l'art. 651 del Cod. di proc. civile ostacoli la tutela
giurisdizionale, per quanto sia vero che il sistema al quale esso si informa
avrebbe potuto essere appoggiato a criteri meno formalistici e permettere, ad
esempio, che il deposito sia eseguito anche dopo la proposizione della
impugnazione. É esatto, invece, che l'articolo predetto determina il
presupposto del diritto all'impugnativa di un provvedimento che l'ordine
giuridico ritiene meritevole di un particolare trattamento per la sua
presumibile speciale capacità di resistenza alla impugnazione. La tenuità
dell'importo del deposito che si impone non esclude quella finalità, perché la
determinazione del suo ammontare é il risultato di una valutazione
discrezionale, del resto meglio apprezzabile al tempo della promulgazione del
vigente Codice di procedura.
Non ha poi sostanza
obiettare che il citato art. 651 del Cod. di proc. civile non si accorda con la
norma costituzionale che impone di assicurare il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione e non rende agevole la tutela giurisdizionale per i meno
abbienti. La norma invocata concerne la organizzazione dei pubblici uffici, e
non la determinazione delle condizioni di esercizio dei diritti soggettivi e
degli interessi; a parte l'osservazione, già fatta, che il deposito per la
soccombenza, con l'impedire gli eccessi riprovevoli nell'esercizio del diritto
di azione, mira altresì ad eliminare cause di remore al regolare svolgimento
della funzione giudiziaria. D'altra parte, il principio di eguaglianza, che é
alla base del bisogno di assicurare anche ai non abbienti i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione, non si può invocare al fine di
permettere che si abusi del proprio diritto; e comunque nella specie esso é
rispettato, perché dal deposito sono esonerati coloro i quali sono ammessi al
beneficio del gratuito patrocinio.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i sei
procedimenti;
dichiara non fondata la
questione proposta dal Tribunale di Udine con ordinanza 21 dicembre 1961, dal
Tribunale di Rovereto con ordinanza 6 luglio 1962, dal Pretore di Rossano con
ordinanza 27 luglio 1961, dal Pretore di Fivizzano con ordinanza 21 marzo 1962,
dal Pretore di Roma con ordinanza 30 giugno 1962 e dal giudice conciliatore di
Latina con ordinanza 10 maggio 1962, sulla legittimità costituzionale dell'art.
651 del Cod. di proc. civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 27 aprile 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 3 maggio 1963.