ORDINANZA
N. 38
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 330, prima parte, del Codice penale, in
relazione all'art. 40 della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 30
aprile 1962 dal Pretore di Capua nel procedimento penale a carico di Aiezza
Alfonso ed altri, iscritta al n. 137 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che nel
corso del procedimento penale a carico di Aiezza Alfonso ed altri 30
lavoratori, imputati del delitto di cui all'art. 330, prima parte, del Codice
penale per avere in Capua, il 5 giugno 1961, ponendosi in sciopero per ragioni
economiche, abbandonato collettivamente il lavoro alla dipendenza della ditta
F.A.C.E.M., esercente autolinee in pubblico servizio, é stata sollevata la
questione di illegittimità costituzionale di detta disposizione di legge, in
relazione all'art. 40 della Costituzione che garantisce il diritto di sciopero
ed essa é stata sottoposta a questa Corte avendola il Pretore ritenuta
rilevante e non manifestamente infondata;
che la Corte ha già
avuto occasione di decidere l'anzidetta questione con la sentenza n. 123 del 13 dicembre 1962 della quale é stata data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del.29 dicembre 1962;
che la detta sentenza
ha statuito che le sanzioni penali previste dall'art. 330, prima parte,
denunciato, non possono essere irrogate a carico di lavoratori addetti a
imprese di servizi pubblici poiché per essi non ricorre il limite al diritto
garantito dall'art. 40 della Costituzione;
che la norma
denunciata non può, in conseguenza di tale sentenza e nei limiti della
medesima, trovare applicazione, e pertanto rimane escluso che si proceda a
nuovo giudizio da parte della Corte;
Visti gli artt. 26,
comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative
per i giudizi avanti la Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza del Pretore di Capua
indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti a detto giudice.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.