Ordinanza n. 36 del 1963
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ORDINANZA N. 36

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1962 dal Pretore di Gradisca d'Isonzo nel procedimento penale a carico di Celotti Franco, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di Gradisca d'Isonzo é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione;

che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri mediante deposito delle deduzioni il 30 luglio 1962, concludendo per la dichiarazione di non fondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale; Considerato che la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, é stata già esaminata dalla Corte costituzionale che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962;

che l'ordinanza non apporta alcun argomento a sostegno della non manifesta infondatezza della detta questione;

che, pertanto, la decisione deve essere confermata;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.