ORDINANZA
N. 36
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con
ordinanza emessa il 25 giugno 1962 dal Pretore di Gradisca d'Isonzo nel
procedimento penale a carico di Celotti Franco, iscritta al n. 163 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273
del 27 ottobre 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso
di un procedimento penale davanti al Pretore di Gradisca d'Isonzo é stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio
1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76 della
Costituzione;
che il Pretore ha
ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e in conseguenza
ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte con l'ordinanza
citata in epigrafe;
che nel giudizio é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri mediante deposito delle
deduzioni il 30 luglio 1962, concludendo per la dichiarazione di non fondatezza
della proposta questione di legittimità costituzionale; Considerato che la
questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, é
stata già esaminata dalla Corte costituzionale che l'ha dichiarata non fondata
con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962;
che l'ordinanza non
apporta alcun argomento a sostegno della non manifesta infondatezza della detta
questione;
che, pertanto, la
decisione deve essere confermata;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge
14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76
della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.