ORDINANZA
N. 20
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in
riferimento all'art. 23 della Costituzione, promossi con le ordinanze emesse il
12 gennaio 1962 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale su ricorsi della
"Compagnia Imprese Elettriche Liguri" (C.I.E.LI.) contro il Ministero
dell'interno, il Ministero delle finanze ed il Comune di Carrara, iscritte ai
numeri 155 e 156 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962;
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna
delle parti si é costituita in giudizio;
Considerato che con
le ordinanze suddette é stata, in modo identico, proposta questione di
legittimità costituzionale dell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge
comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 2 del D.P.R.
20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, perché
la norma di cui si eccepisce la illegittimità rimette all'arbitrio dell'ente
impositore la determinazione dell'importo del tributo senza fissare idonei
criteri direttivi;
che questa Corte, con
la sentenza n. 2 del 23 gennaio 1962, ha dichiarato, tra l'altro, la
illegittimità costituzionale dell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge
comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e modificato
dall'art. 9 della legge 2 luglio 1952,n. 703, dall'art. 5 del D.P.R. 19 agosto
1954, n. 968, e dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento
alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione;
che, per effetto di
tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136
della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87):
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata come in
epigrafe.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.