Ordinanza n. 24 del 1962
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ORDINANZA N. 24

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 23 marzo 1961 dal Consiglio comunale di S. Nicola dell'Alto nel procedimento su ricorso di Palmieri Severino, iscritta al n. 77 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 24 giugno 1961.

Ritenuto che con la suddetta deliberazione é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 48 e 24 della Costituzione;

Considerato che la questione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, é stata già decisa da questa Corte, la quale con sentenza 3 luglio 1961, n. 42, l'ha dichiarata non fondata in relazione all'art. 15, n. 6, dello stesso T.U. con motivazione che vale anche per l'art. 15, n. 7, ora denunciato;

che in questa sede é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

che anche in riferimento all'art. 48 della Costituzione, rispetto al quale, peraltro, non si deducono particolari motivi di illegittimità costituzionale della norma denunciata, non v'é motivo di discostarsi dalla precedente decisione, in quanto essa ha precisato che i casi di ineleggibilità consentiti dalla Costituzione non sono soltanto quelli a cui si riferisce lo stesso art. 48, terzo comma, mentre, come ha già affermato questa Corte nella sentenza n. 43 del 3 luglio 1961, il principio dell'eguaglianza del voto, stabilito dal citato art. 48, secondo comma, della Costituzione, non riguarda direttamente il risultato concreto della manifestazione di volontà dello elettore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con la deliberazione di cui in epigrafe e ordina il rinvio degli atti al Consiglio Comunale di S. Nicola dell'Alto.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.