ORDINANZA N. 21
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 11, secondo comma, del decreto dell'Assessore per l'agricoltura e
foreste della Regione sarda 6 luglio 1960, n. 3084, recante il calendario
venatorio per l'annata 1960-61, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1961
dal Pretore di Olbia nel procedimento penale a carico di Mollinari Massimo,
iscritta al n. 55 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961 e nel Bollettino della
Regione sarda n. 21 del 29 aprile 1961.
Ritenuto che con l'ordinanza sopra
indicata, notificata al Presidente della Regione sarda il 14 marzo 1961, al Pubblico
Ministero il 15 marzo 1961 e all'imputato il 16 marzo 1961, e pubblicata nel
Bollettino della Regione sarda il 29 aprile 1961 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica il 6 maggio 1961, il Pretore di Olbia ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del
decreto dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della Regione sarda 6 luglio
1960, n. 3084, recante il calendario venatorio per l'annata 1960-61, in quanto
la riferita disposizione (che vieta di introdurre negli spazi destinati ai
servizi dei porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore
a quello consentito per l'esportazione), posto che sia una norma munita di
sanzione penale, contrasterebbe col divieto imposto alle Regioni di dettar
norme in materia penale, e oltrepasserebbe "i limiti fissati dalle leggi
fondamentali dello Stato", e precisamente dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016,
sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia;
Considerato che analoga questione,
sollevata dal Pretore di Olbia, é stata esaminata con la sentenza
di questa Corte n. 60 del 1959, in
relazione all'art. 11, comma quarto, del decreto del Presidente della Giunta
regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37, avente identico contenuto della
disposizione del decreto assessoriale ora impugnata dal medesimo Pretore; e in
quella occasione la Corte, ritenuto il valore non legislativo del provvedimento
regionale, ebbe a dichiarare inammissibile la questione ad essa deferita; né il
Pretore indica ora alcun motivo nuovo a giustificazione della riproposizione
della questione;
che non é dubbio che, per i medesimi motivi
enunciati dalla Corte nella citata sentenza, anche il decreto assessoriale del
6 luglio 1960 é privo di valore di legge;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza indicata in
epigrafe ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Olbia.
Così deciso in Roma, in Camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
marzo 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.