SENTENZA N. 60
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 11, quarto comma, del decreto del
Presidente della Giunta regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37, promosso con
ordinanza emessa il 9 gennaio 1958 dal Pretore di Olbia nel procedimento penale
a carico di Antonetti Elviro, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1958 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 10 marzo 1958 e
nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 8 del 28
febbraio 1958.
Udita la
relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio nella camera di consiglio del
giorno 10 novembre 1959.
Ritenuto
in fatto
1. - Con
verbale del 7 ottobre 1957 agenti del Nucleo di polizia venatoria di Sassari
denunziarono Antonetti Elviro per infrazione all'art. 11, quarto comma, del
decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37, che,
disciplinando, fra l'altro, l'esportazione dal territorio della Regione
"della selvaggina morta e comunque confezionata", pone il divieto di
"introdurre negli spazi destinati ai servizi dei porti marittimi o aerei
un numero di capi della predetta selvaggina maggiore di quello di cui é
consentita l'esportazione".
Con detto
verbale gli agenti riferirono che l'Antonetti, il 1 ottobre precedente, si era
introdotto, per imbarcarsi sulla motonave in partenza per Civitavecchia, negli
spazi destinati ai servizi marittimi del porto di Olbia, con due pernici morte,
in più del numero consentito dal citato decreto del Presidente della Giunta
regionale sarda.
Il Pretore
di Olbia, con ordinanza pronunciata d'ufficio il 9 gennaio 1958, osservò,
innanzi tutto, che la detta disposizione dell'art. 11, ispirata dalla volontà
di apprestare un rimedio alla non prevista punibilità del tentativo di
esportazione illegale di selvaggina, é però un precetto sprovvisto di sanzione,
non potendosi questa desumere dal T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla caccia,
né dall'art. 650 Cod. pen., e mancando nel decreto stesso qual siasi menzione
di una sanzione specifica al riguardo. Perciò, sempre secondo l'ordinanza, la
punibilità del fatto contravvenzionale non avrebbe potuto in ogni caso
pretendersi.
2. -
Ritenne, tuttavia, il Pretore di dover sottoporre alla Corte costituzionale la
questione di legittimità costituzionale della ripetuta disposizione dell'art.
1l in questione, in base alle seguenti considerazioni:
1) Anche
ammesso che fosse prevista una sanzione penale nel decreto in esame, essa
sarebbe stata disposta fuori dei poteri legislativi attribuiti alla Regione,
che non comprendono la materia penale, riservata allo Stato.
2) La
disposizione in questione, comunque, oltrepasserebbe i limiti entro cui é
ammessa la potestà legislativa regionale che, secondo l'ordinanza, "deve
ispirarsi alle leggi fondamentali dello Stato". Infatti l'art. 41 del T.
U. delle leggi sulla caccia contemplerebbe soltanto il divieto di esportazione
dalla Sardegna della pernice sarda e non pure la proibizione di qualunque altro
fatto o atto apparentemente inteso all'esportazione, come quello in esame. E
ciò, sempre a tenore dell'ordinanza, anche se l'art. 3 dello Statuto sardo, nel
fissare i limiti della potestà legislativa esclusiva della Regione, stabilisce
che essa deve esplicarsi "in armonia con i principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato" e non delle leggi dello Stato.
A rafforzare
tale conclusione varrebbe la considerazione che, se la ratio ispiratrice
dell'art. 41 é la protezione del patrimonio faunistico regionale, con essa
sarebbe incompatibile il divieto di introdurre selvaggina negli spazi destinati
ai servizi marittimi o aerei, che potrebbe colpire anche atti non diretti
all'esportazione (ad es. casuale introduzione negli spazi suddetti del
portatore di selvaggina, non diretto alla partenza).
3) Sempre in
relazione alla asserita necessità, per la Regione, di uniformare l'esercizio
del proprio potere normativo alla osservanza dei principi della legislazione
statale, l'ordinanza pone poi in dubbio: a) che la Regione sarda potesse
estendere il divieto di esportazione alla selvaggina morta e comunque
confezionata (primo comma dell'art. 11), mentre l'art. 41 del T. U. delle leggi
sulla caccia contempla simile divieto solo per la pernice sarda; b) ché potesse
la Regione sarda limitare la generica facoltà di esportazione dalla Regione ai
soli cacciatori muniti di porto d'arma (così come appunto dispone il secondo
comma dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Giunta regionale),
mentre il menzionato art. 41 non prevede alcuna discriminazione circa le
categorie per le persone cui é consentita, entro certi limiti, l'esportazione;
c) che la Regione potesse vietare, come ha fatto col terzo comma del ripetuto
art. 11, di portare a bordo di natanti, aeromobili o altri mezzi di trasporto
diretti fuori della Sardegna pernici e lepri in più del numero consentito,
quando nel T. U. delle leggi sulla caccia nessun divieto del genere é previsto.
3. -
L'ordinanza é stata comunicata il 6 gennaio 1958 al Presidente del Consiglio
regionale sardo e notificata all'imputato l'8 febbraio 1958, ed é stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1958.
Non vi é
stata costituzione di parti davanti alla Corte costituzionale, e perciò la
causa é stata trattata in camera di Consiglio.
Considerato
in diritto
1. - Non
sembra che il Pretore di Olbia, nel definire a questa Corte il giudizio sulla
questione di legittimità costituzionale, si sia posto il quesito se, data la
natura della norma in controversia, contenuta in un decreto del Presidente
della Giunta regionale, quella questione fosse o meno proponibile. Qualora,
infatti, un tal quesito si fosse posto, egli certamente l'avrebbe risoluto nel
senso della improponibilità, potendo, come noto, essere rimesse alla Corte
costituzionale soltanto le questioni di legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti aventi forza di legge (art. 134 Costituzione e art. 1 legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).
Natura di
legge o di atto avente forza di legge indubbiamente non ha il decreto del
Presidente della Giunta regionale sarda del 29 luglio 1957, n. 37, contenente
il "calendario venatorio per l'annata 1957-1958", nel quale é
inserito l'art. 11, il cui comma quarto ha dato luogo alla questione sollevata.
2. - Prima
che entrasse in vigore la legge regionale 30 marzo 1957, n. 30, recante
"disposizioni relative all'esercizio della caccia", - testo che fu
pubblicato, con modifiche, oltre due anni dopo, solo il 6 giugno 1959, perché
pendeva il giudizio circa la sua legittimità costituzionale davanti a questa
Corte, deciso con Sentenza
del 3 marzo 1959, n. 11 - vigeva in Sardegna, in materia di caccia, il T.
U. 5 giugno 1930, 1016. Difatti, pur avendo la Regione, in materia, competenza
legislativa esclusiva (lett. i dell'art. 3 dello Statuto speciale), fino a
quando non fosse stato diversamente disposto con legge speciale, doveva
applicarsi la legge dello Stato (art. 57 dello Statuto). É da notare ancora che
il fatto contravvenzionale che, nel giudizio seguitone, diede poi luogo alla
rilevata questione di legittimità costituzionale, fu commesso il 1 ottobre
1957, e cioè quando la legge regionale Sulla caccia non ancora era stata
pubblicata e quindi non era entrata in vigore. Ora l'art. 13 del T. U., che perciò
nel caso si applicava, dispone:
"I
Presidenti delle Giunte provinciali propongono, entro il 15 luglio di ogni
anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il calendario venatorio
delle rispettive province. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste,
opportunamente coordinate le proposte delle province, forma il calendario
venatorio da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale" Per la Regione sarda,
alla competenza del Ministro per l'agricoltura veniva sostituita quella
dell'Amministrazione regionale, in virtù dell'art. 6 delle norme di attuazione
di cui al D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327, che stabiliva che le attribuzioni
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel territorio della Regione,
erano esercitate dall'Amministrazione regionale ai Sensi dell'art. 6 dello
Statuto speciale. Quest'articolo, com'é noto, attribuisce alla Regione
l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali la medesima
ha potestà legislativa. Risulta perciò chiaro che, in base a queste disposizioni,
il Presidente della Giunta regionale, col suo decreto 29 luglio 1957, n. 37,
contenente il calendario venatorio, intese emanare, come difatti emanò, un
provvedimento di carattere amministrativo.
3. - Se,
dunque, il decreto in questione non ha natura di legge o di atto avente forza
di legge, si deve dichiarare la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale deferita al giudizio di questa Corte.
Eppertanto,
visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma
primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara
inammissibile la questione proposta dal Pretore di Olbia con ordinanza del 9
gennaio 1958 sulla legittimità Costituzionale dell'art. 1l, quarto comma, del
decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 novembre 1959.
Gaetano AZZARITI
- Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata
in cancelleria il 1 dicembre 1959.