SENTENZA N.
55
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge 3 giugno 1950, n. 375, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1960
dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Olimpo Amilcare,
iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 174 del 16 luglio 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 giugno
1961 la relazione del Presidente Gaspare Ambrosini;
uditi l'avvocato Arturo Alfieri, per Olimpo
Amilcare, e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel procedimento penale avanti al Pretore
di Brescia a carico di Olimpo Amilcare, imputato per il reato di cui agli artt.
14 e 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375, conseguente alla mancata assunzione
nella sua azienda di quattro invalidi di guerra per n. 264 giornate lavorative
e di tre invalidi civili per fatto di guerra per n. 198 giornate lavorative, la
difesa dell'imputato sollevò eccezione sulla legittimità costituzionale di tale
legge.
Con ordinanza emessa il 16 maggio 1960 il
Pretore di Brescia ha ritenuto che la legge stessa, prescrivendo l'assunzione
obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sembra in contrasto con gli
artt. 38, 41 e 42 della Costituzione, sia perché violerebbe il principio della
libertà della iniziativa economica privata e delle garanzie della proprietà
privata, sia perché porrebbe a carico di determinati gruppi di privati
cittadini, oneri e retribuzioni spettanti alla collettività. Ed osservato che
la definizione del giudizio penale dipende dalla risoluzione di tale questione
di legittimità costituzionale, ha disposto la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza é stata notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla parte, comunicata ai Presidenti
delle due Camere legislative e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16
luglio 1960, n. 174.
La difesa di Olimpo Amilcare si é costituita
depositando delle deduzioni in data 5 giugno 1960 nelle quali, rilevato che gli
artt. 14 e 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375, impongono al datore di lavoro
di assumere, in percentuali diverse, invalidi militari e invalidi civili di
guerra, si osserva che costoro, pur soffrendo di una invalidità determinante
una diminuzione della propria attività lavorativa (che può anche essere
superiore al 50 per cento della normale capacità), hanno diritto, ai sensi
dell'art. 21 del D.P.R. 18 giugno 1952, n. 1176, ad una retribuzione pari a
quella spettante al personale valido occupato.
Tale obbligo di assunzione degli invalidi
sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto sanzionerebbe
una disuguaglianza dei cittadini e violerebbe l'art. 36 della Costituzione,
perché la retribuzione da corrispondersi agli invalidi non sarebbe
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro.
Richiamando la sentenza emanata da questa
Corte il 16
dicembre 1958, n. 78,
sull'imponibile di mano d'opera in agricoltura, la difesa privata sostiene che
la legge in esame violerebbe l'art. 38 della Costituzione in quanto porrebbe a
carico di una sola categoria di cittadini, e senza tenere conto della loro capacità
contributiva di cui all'art. 53, un onere che per la sua natura di spesa
pubblica di carattere assistenziale dovrebbe essere sopportato dallo Stato.
La legge impugnata contrasterebbe, inoltre,
col principio della libertà della iniziativa economica privata sancito
nell'art. 41 della Costituzione e col principio della garanzia della privata
proprietà affermato nel successivo art. 42, e violerebbe, altresì, i principi
generali che si evincono dal coordinato esame delle citate norme
costituzionali.
Per il Presidente del Consiglio dei
Ministri é intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello Stato
depositando in data 6 giugno 1960 deduzioni a stampa, nelle quali sostiene che
la questione in esame differisce da quella già prospettata e decisa dalla Corte
in ordine alla disciplina dell'imponibile di mano d ' opera, e che é, invece,
simile all'altra riguardante il collocamento dei mutilati e invalidi del
lavoro, decisa dalla Corte con la sentenza dell'8 giugno
1960, n. 38. La legge impugnata non
violerebbe, pertanto, gli artt. 38, 41 e 42 della Costituzione, perché
l'obbligo di riservare agli invalidi una aliquota di posti di lavoro
nell'impresa non avrebbe carattere assistenziale e non comporterebbe intervento
dello Stato nell'attività di organizzazione economica, né lesione della
garanzia della proprietà privata, ma soltanto una modesta riserva di posti a
favore di cittadini minorati, che sarebbero così messi in condizione di avere assicurato
un lavoro adeguato alle loro possibilità.
Considerato
in diritto
Con l'ordinanza emessa il 26 maggio 1960 il
Pretore di Brescia ha proposto la questione di legittimità costituzionale della
legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente "l'assunzione obbligatoria al
lavoro degli invalidi di guerra", in riferimento agli artt. 38, 41 e 42
della Costituzione.
Per quanto riguarda la prospettata
violazione dell'art. 38, é da osservare che non sussiste il presupposto su cui
si basa l'ordinanza, che cioè la legge impugnata, nel disporre agli artt. 14 e
22 l'obbligo dei datori privati di lavoro di assumere nelle loro aziende un
certo numero di invalidi di guerra, "porrebbe a carico di determinati
gruppi di privati cittadini oneri e restrizioni spettanti alla
collettività".
La legge impugnata, infatti, non detta,
come sembra ritenere l'ordinanza in esame, provvidenze assistenziali a favore
di invalidi al lavoro, per l'attuazione delle quali sono chiamate a provvedere,
in base al penultimo comma dell'art. 38, "organi ed istituti disposti ed
integrati dallo Stato", ma predispone un sistema inteso ad assicurare il
lavoro ed a reinserire nella vita economica produttiva nazionale persone, che
sono bensì minorate, ma che conservano una capacità di lavoro e si trovano
ancora in grado di prestare la loro opera.
Rilevanti sono in proposito le norme che la
legge impugnata detta, laddove in via generale prescrive all'art. 3, che
"le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute
nella presente legge non si applicano: a) agli invalidi che abbiano perduto
ogni capacità lavorativa", e quando specificatamente dispone nell'ultimo
comma dell'art. 14, che "le imprese di navigazione marittima ed aerea non
sono tenute, per quanto riguarda il personale navigante, all'osservanza degli
obblighi di cui ai precedenti commi".
Deve, inoltre, tenersi presente che gli
invalidi di guerra hanno diritto ad ottenere un posto di lavoro, in quanto essi
possano adeguatamente tenerlo in corrispondenza alle loro particolari attitudini
e condizioni fisiche.
La legge detta all'uopo varie norme, come
quelle relative: alla documentazione della propria attività lavorativa e
professionale che deve dare ogni invalido aspirante all'occupazione (art. 6, n.
2); all'indicazione nella tessera personale rilasciata dall'Opera nazionale
all'invalido del grado di rieducazione professionale e di capacità lavorativa
generica e specifica e dei posti occupati prima e dopo la mutilazione (art. 8,
nn. 4, 5 e 7); alla limitazione per le ammissioni di invalidi nei servizi
attivi nelle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in
concessione "alle qualifiche ed alle percentuali indicate nella tabella
che segue... " (art. 12); all'affidamento ad un apposito collegio medico
del l'accertamento delle "condizioni di idoneità fisica degli invalidi
concorrenti a posti notarili" (art. 13, secondo comma).
Può, quindi, dirsi che la legge del 3
giugno 1950, n. 375, riguarda bensì gli invalidi di guerra, ma non totalmente
inabili al lavoro, e che in favore di questi dispone provvidenze di carattere
non assistenziale, ma di avviamento al lavoro.
Detta legge, adunque, non soltanto non
contrasta con la norma del penultimo comma dell'art. 38 della Costituzione, ma
anzi é in armonia col disposto del terzo comma dello stesso articolo
riguardante il diritto degli inabili e minorati "all'educazione ed
all'avviamento professionale".
La Corte si é pronunciata in questo stesso
senso nella sentenza
dell'8 giugno 1960, n. 38,
decidendo una consimile questione sulla legittimità costituzionale del
D.L.C.P.S. del 3 ottobre 1947, n. 1222, ratificato con legge del 9 aprile 1953,
n. 292, concernente "l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del
lavoro nelle imprese private".
Ugualmente infondati sono i motivi inerenti
alla proposta questione sulla legittimità costituzionale della legge n. 375 del
1950, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione.
Si assume nell'ordinanza del Pretore di
Brescia che la detta legge sarebbe in contrasto con gli artt. 41 e 42
"perché violerebbe il principio della libertà della iniziativa economica
privata e delle garanzie della proprietà privata".
Ma, in effetti, la legge in esame non limita
o comprime l'iniziativa economica privata, né la garanzia della proprietà
privata, giacché non incide sull'organizzazione economica delle imprese, non
importando per i datori di lavoro altro obbligo che quello di riservare per gli
invalidi di guerra una modesta aliquota di posti rispetto al numero totale dei
dipendenti, che essi datori di lavoro hanno liberamente determinato e che
potrebbero liberamente cambiare.
Anche qui, come nel caso del D.L.C.P.S. del
3 ottobre 1947, n. 1222, sopracitato, ed esaminato da questa Corte con la sentenza
n. 38 del 1960, si é in
presenza di un sistema che non contrasta con gli artt. 41 e 42 della
Costituzione, perché, secondo quanto la Corte osservò in tale sentenza, il
sistema predisposto per l'assunzione al lavoro dei minorati si svolge in base a
condizioni e criteri prestabiliti e non discrezionali, e senza che venga
alterata la valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle
imprese.
Va, altresì, messo in rilievo che
l'assunzione al lavoro degli invalidi di guerra avviene attraverso un
procedimento di accertamento della capacità lavorativa e della idoneità
dell'invalido aspirante ad un determinato posto di lavoro, e che nel sistema
della legge non vi ha discordanza tra la prestazione di lavoro da parte
dell'invalido assunto dall'impresa e la retribuzione che deve venirgli
corrisposta, - come si desume anche dall'art. 20, il quale prescrive che
"agli invalidi ammessi al lavoro in forza della presente legge devono
essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro delle
aziende". E su questo principio ritorna l'art. 21 del D.P.R. del 18 giugno
1956, n. 1176, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge, disponendo:
"L'invalido assunto in virtù della legge ha diritto alle condizioni di
retribuzione vigenti per il personale occupato ed é soggetto agli stessi
obblighi stabiliti in genere per il personale dell'azienda ed agli stessi
regolamenti e norme di lavoro fermo restando quanto é disposto dal quarto comma
dell'art. 4 del presente regolamento".
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta
dal Pretore di Brescia con ordinanza del 16 maggio 1960 sulla legittimità costituzionale
della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al
lavoro degli invalidi di guerra, in riferimento agli artt. 38, 41 e 42 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1961.