SENTENZA
N. 38
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile
1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi
del lavoro nelle imprese private, promosso con ordinanza 10 ottobre 1959 della
Corte di appello di Genova nel procedimento civile tra l'Unione italiana
tranvie elettriche (U. I. T. E.) e Zinolli Dario, iscritta al n. 2 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del
30 gennaio 1960.
Vista la dichiarazione
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 aprile 1960 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
uditi gli avvocati
Vincenzo Gagliardi, Arnaldo Messina e Carlo Arturo Jemolo, per l'Unione
italiana tranvie elettriche; gli avvocati Giovanni Margherita e Vezio
Crisafulli, per lo Zinolli; e il sostituto avvocato generale dello Stato
Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
L'operaio Zinolli
Dario, invalido del lavoro, convenne in giudizio avanti il Tribunale di Genova,
quale magistrato del lavoro, la Società "Unione italiana tranvie
elettriche" (U. I. T. E.), lamentando il rifiuto della Società ad
assumerlo quale prestatore d'opera ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile
1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi
del lavoro nelle imprese private, e chiedendo che il Tribunale dichiarasse la
Società tenuta a tale assunzione con condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale accolse
l'istanza, ma la Società, in sede di appello, sollevò preliminarmente questione
sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel citato decreto.
La Corte di appello,
rilevato il carattere precettivo dell'art. 38 della Costituzione, ha osservato
che il contratto di lavoro subordinato presuppone equilibrio tra prestazione e
controprestazione, tra salario cioè e quantità e qualità di lavoro, equilibrio
che non può verificarsi nel caso di assunzione di minorati, onde le assunzioni
obbligatorie di tali elementi verosimilmente attuano una forma assistenziale di
preminente interesse sociale, la quale viene a gravare soltanto su imprese
private. Pertanto, con ordinanza 10 ottobre 1959, ha ritenuto non
manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale
delle norme contenute nel decreto n. 1222 del 1947 in riferimento agli artt. 3,
38, 41 e 42 della Costituzione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza,
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1959,
nonché alle parti in causa e al Pubblico Ministero, e comunicata ai Presidenti
delle Camere legislative, é stata pubblicata, per disposizione del Presidente
di questa Corte, ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960 e iscritta al n.
2 del Registro ordinanze 1960.
Nel giudizio avanti
questa Corte si é costituita la Società "Unione italiana tranvie
elettriche", in persona del suo presidente, rappresentata e difesa dagli
avvocati Carlo Arturo Jemolo, Vincenzo Gagliardi e Arnaldo Messina, con
domicilio eletto presso questo ultimo in Roma, depositando in cancelleria deduzioni
in data 16 febbraio 1960. Si é costituito inoltre lo Zinolli, rappresentato e
difeso dagli avvocati Vezio Crisafulli, Giovanni Margherita e Aurelio Bocca,
con domicilio eletto presso questo ultimo in Roma, depositando in cancelleria
deduzioni in data 19 febbraio 1960.
La Società nelle sue
deduzioni osserva che il sistema posto in essere dal decreto n. 1222 del 1947,
secondo il quale é resa obbligatoria l'assunzione presso imprese private di
mutilati e invalidi del lavoro con minorazione della capacità lavorativa
superiore al 40 per cento, con la comune retribuzione degli altri prestatori e
senza periodo di prova:
a) attua nei riguardi
dei lavoratori invalidi una forma di assistenza sociale, che viene a gravare su
imprese private anziché sulla collettività a mezzo di organi e istituti
predisposti e integrati dallo Stato, e ciò in contrasto con l'art. 38 della
Costituzione;
b) si appalesa in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto tutto l'onere di sii atta
assistenza grava sulle imprese private e non anche su quelle pubbliche, alle
dipendenze delle quali può essersi eventualmente verificata l'invalidità del
prestatore d'opera;
c) si appalesa,
inoltre, in contrasto con gli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto
l'assunzione obbligatoria di codesti minorati viene a turbare la organizzazione
e il libero dimensionamento delle imprese.
Conclude per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto di cui trattasi.
La difesa dello
Zinolli nelle sue deduzioni rileva:
a) per quanto
riguarda il riferimento all'art. 38, il decreto del 1947 non impone né
assistenza né mantenimento d'invalidi, ma tende, attraverso la costituzione di
un regolare rapporto di lavoro, a rendere concreto il diritto al lavoro per
tali prestatori d'opera, in aderenza ai principi posti negli artt. 1 e 4 della
Costituzione. Essi possono in tal modo arrecare alle imprese un effettivo
contributo lavorativo dopo il vaglio della speciale commissione prevista
dall'art. 4 del decreto in esame, commissione di cui fanno parte anche due
rappresentanti dei datori di lavoro e che ha il compito di curare il
collocamento degli invalidi distinti per categorie professionali;
b) il decreto non
viola il principio dell'eguaglianza affermato dall'art. 3 della Costituzione,
in quanto l'assunzione obbligatoria non riguarda determinate categorie di
imprese, ma tutte le imprese private con esclusione soltanto di quelle che non
hanno almeno cinquanta dipendenti; d'altra parte le norme del decreto sono
aderenti al principio costituzionale, rendendo possibile la effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del paese.
c) in ordine poi al
riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, il decreto non limita o
comprime l'iniziativa economica e non tocca la garanzia della proprietà
privata, in quanto non contiene alcuna norma relativa al dimensionamento delle
imprese. Non si può, invero, sostenere che una impresa con cinquanta dipendenti
non abbia almeno un posto ove l'invalido possa realizzare equilibrio tra
prestazione e controprestazione; per di più il dipendente non ha diritto a
stabilità nel caso che l'invalidità subisca mutamenti (art. 5 del decreto),
restando in ogni caso ferma la possibilità di licenziamento ammessa anche dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione.
Conclude chiedendo
che la Corte voglia dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità
costituzionale.
Nel presente giudizio
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato.
Nell'atto di
intervento, depositato in cancelleria il z gennaio 1960, l'Avvocatura deduce:
a) l'ordinanza di
rimessione é, a suo dire, basata su di un equivoco, poiché le norme del decreto
del 1947 non stabiliscono una forma di assistenza sociale a favore di inabili
sprovvisti di mezzi di sussistenza, ma attuano un sistema diretto a garantire
il diritto al lavoro a favore di menomati, abbiano o meno mezzi di sussistenza,
e a reinserirli nella vita economico - produttiva della Nazione attraverso
un'opera rieducativa, formativa e di tutela da parte dello Stato in armonia con
il disposto del terzo comma dell'art. 38, il quale legittima il collocamento
speciale obbligatorio di codesti invalidi del lavoro;
b) non é esatto affermare
che, nella specie, non si possa parlare di contratto di lavoro, in quanto
manchi rapporto di equilibrio tra rendimento e retribuzione; assegnando
all'invalido un lavoro adatto alle sue possibilità fisiche, tale equilibrio può
ben verificarsi e, comunque, una eventuale sproporzione tra le due prestazioni
verrebbe ad alterare non già la figura giuridica del contratto di lavoro, ma la
corrispondenza economica di esso;
c) dal coordinamento
degli artt. 1, 4 e 38 della Costituzione risulta che le norme costituzionali
non tendono soltanto a una opera rieducativa e preparatoria ("educazione
professionale"), ma anche a porre in essere condizioni concrete per
reinserire l'invalido nelle sue attività di cittadino ("avviamento
professionale") e nella sua funzione sociale ("pari dignità
sociale" - articolo 3, primo comma della Costituzione). Né può ravvisarsi
violazione del principio della libertà nell'iniziativa economica privata,
poiché le norme del decreto non interferiscono nella organizzazione delle
imprese, ma solo impongono di riservare ai minorati una tenue aliquota di posti
rispetto al numero totale dei dipendenti che i datori hanno liberamente
determinato e stabilito.
L'Avvocatura dello
Stato conclude chiedendo che sia dichiarata non fondata la questione di cui si
discute.
Con memorie
depositate rispettivamente il 13 aprile 1960, il 14 aprile 1960 e il 14 aprile
1960, la difesa della Unione italiana tranvie elettriche, quella dello Zinolli
e l'Avvocatura dello Stato hanno ribadito le deduzioni e conclusioni di cui
agli atti scritti.
Alla pubblica udienza
gli avvocati Gagliardi, Messina e Jemolo, per l'Unione italiana tranvie
elettriche, gli avvocati Margherita e Crisafulli, per lo Zinolli, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Simi, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri, hanno svolto le argomentazioni enunciate e confermato le
conclusioni prese negli scritti difensivi.
Considerato
in diritto
1. - Dal testo
dell'ordinanza 10 ottobre 1959 si rileva che la Corte di appello di Genova ha proposto
la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, 41
e 42 della Costituzione, non di alcune norme del decreto legislativo 3 ottobre
1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente
l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese
private, ma dell'intero decreto.
La Corte, come già in
precedenti giudizi, deve impostare ed effettuare il suo esame sul decreto n.
1222 considerato nel suo complesso, poiché le norme in esso contenute sono tra
loro così intimamente collegate che, ai fini del presente giudizio, non si
possono individuare singole disposizioni, ma tutte debbono essere valutate nel
loro insieme in relazione al sistema da esse delineato e attuato.
2. - Allo scopo testé
accennato, sembra anzitutto opportuno riassumere, nei tratti essenziali, il
contenuto delle norme del decreto n. 1222 del 1947:
a) le imprese
private, le quali abbiano alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori,
sono tenute ad assumere un mutilato o un invalido del lavoro per ogni cinquanta
dipendenti o frazione di cinquanta superiore a venticinque; hanno diritto ad
essere assunti i lavoratori che non abbiano superato determinati limiti di età
e abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non
inferiore al 40 per cento, esclusi gli invalidi che abbiano perduto ogni
capacità lavorativa o che per la natura e il grado della loro invalidità
possano riuscire di danno alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro
e alla sicurezza degli impianti (art. 1 e 2);
b) gli aspiranti al
collocamento vengono iscritti nel ruolo degli invalidi "collocabili";
presso ogni Ufficio provinciale del lavoro é costituita una commissione che ne
dichiara l'idoneità al lavoro, distinguendoli per categorie professionali e
curandone il collocamento (artt. 3 e 4);
c) i datori di lavoro
possono risolvere il rapporto di lavoro con gli invalidi, qualora risulti un
aggravamento dell'invalidità che impedisca al lavoratore di esplicare le
mansioni per le quali é stato assunto ovvero si verifichino gli estremi di cui
all'ultima parte della lett. a) (art. 5).
3. - Ritiene la Corte
che il sistema posto in essere dal decreto trovi base e giustificazione nel
disposto dell'art. 38 della Costituzione.
É compito dello Stato
provvedere "all'educazione e all'avviamento professionale" dei
minorati. Per i minorati del lavoro il decreto ha istituito presso ogni Ufficio
provinciale del lavoro la commissione di cui all'art. 4, essa, nei riguardi
degli invalidi aspiranti a collocamento, procede - in base ad attestato
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dei minorati e a
documenti atti a dimostrarne le attitudini lavorative e professionali sia
generiche che specifiche - a dichiarare l'idoneità al lavoro non in forma
generica, ma distinguendo gli aspiranti per categorie professionali anche in
relazione al tipo di imprese alle quali essi possono essere avviati. Né devesi
omettere il rilievo che della commissione, presieduta dal dirigente
dell'Ufficio del lavoro, fanno parte, a fianco di due rappresentanti
dell'associazione minorati del lavoro e di uno delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro.
Eseguita questa opera
di accertamento e di selezione nei confronti dei minorati che, provvisti di
residua capacità, sono ancora in grado di prestare opera lavorativa, devesi
provvedere al loro "avviamento professionale": locuzione che non può
essere intesa come sinonimo di "educazione" e che invece, a
integrazione di questa, prescrive il compito ultimo per rendere operante il
disposto del terzo comma dell'art. 38. Compito che si sostanzia e realizza
nell'effettivo collocamento al lavoro; e tal fine, in armonia con il quarto
comma dello stesso art. 38, viene nella specie assolto dallo Stato a mezzo di
un suo organo, la commissione prevista dall'art. 4 del decreto. La quale
provvede appunto al collocamento dei minorati e attua il reinserimento di essi
nel mondo del lavoro, avviandoli, secondo le modalità stabilite dal decreto, a
posti nei quali gli invalidi possano essere utilmente impiegati tenuto conto
delle loro attitudini e capacità.
Ora non devesi da
tale sistema inferire che le norme del decreto, in contrasto con l'art. 38,
vengano ad addossare alle imprese il mantenimento assistenziale di codesti
minorati. Una volta instaurato, sia pur coattivamente, un regolare rapporto di
lavoro, non é più a parlare di mantenimento, bensì di prestazione di opere, che
determina da parte del datore di lavoro la corresponsione di una retribuzione.
Si crea, pertanto,
una rispondenza tra prestazione e retribuzione, con facoltà al datore di lavoro
di risolvere il contratto di lavoro nelle ipotesi previste dall'art. 5 del
decreto (e anche ad nutum secondo quanto ha ritenuto la
giurisprudenza ordinaria).
La ratio
dell'impugnato decreto non é, quindi, quella di procurare ai minorati del
lavoro un mantenimento caritativo, ma di porre in essere le condizioni per la
formazione di un contratto di lavoro, in ordine al quale l'idoneità al lavoro é
richiesta per la persistenza del rapporto medesimo. Esaminando e valutando le
norme dell'impugnato decreto, non devesi dimenticare che trattasi di mutilati e
invalidi del lavoro, non di inabili al lavoro.
Con tali provvidenze
il decreto rimuove, in armonia con lo spirito e con il dettato del secondo
comma dell'art. 3 della Costituzione, gli ostacoli che impediscono l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del
Paese; in armonia con lo spirito cui é informato l'art. 4 della Costituzione,
promuove e attua le condizioni che rendono possibile ai minorati, riconosciuti,
in seguito ad opportuni accertamenti, ancora in possesso di attitudini
lavorative e professionali e, si ripete, non indicate genericamente ma riferite
a categorie professionali, di essere reinseriti, con contratti di lavoro che
presuppongono prestazioni di opere, nell'ambiente del lavoro, dal quale spesso resterebbero
esclusi; offre a codesti infortunati cittadini modo di svolgere ancora una
funzione secondo le proprie possibilità; sollecita anche l'adempimento di quel
dovere inderogabile di solidarietà, solennemente enunciato tra i principi
fondamentali della Costituzione (art. 2).
Sono state qui
richiamate altre disposizioni della Costituzione non già per affermare che
anche in esse trovino diretta base le norme del decreto n. 1222, ma per
sottolineare che queste ultime si appalesano in armonia con quelle norme
costituzionali considerate nella complessiva visione dei principi cui sono
informate.
4. - Non ravvisa
questa Corte contrasto tra le norme del decreto e il disposto degli artt. 41 e 42
della Costituzione, ai quali ha fatto inoltre riferimento la difesa della
Società. Il sistema attuato per l'assunzione dei minorati del lavoro si svolge,
come si é sopra accennato, in base a condizioni e criteri determinati e
attraverso prescritti accertamenti, né vi interferiscono provvedimenti di ampia
discrezionalità; non viene alterata la valutazione dei datori di lavoro in
ordine al dimensionamento delle imprese, ma é stabilito soltanto l'onere della
percentuale di assunzioni da esso prevista.
Né può disconoscersi,
come é già stato in altra occasione rilevato dalla Corte, che il disposto
dell'art. 41 legittima un intervento dello Stato con "misure protettive
del benessere sociale e, contemporaneamente, restrittive della privata
iniziativa" (sentenza n. 103 del 1957), sempreché la privata iniziativa non venga
da siffatto intervento annullata o soppressa.
La Corte, infine, non
ritiene di poter seguire la difesa dell'Unione tranvie elettriche
nell'argomentazione secondo la quale le norme del decreto n. 1222, in quanto
pongono l'assunzione obbligatoria dei minorati del lavoro a carico delle
imprese private, violerebbero il primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
In più occasioni la
Corte ha stabilito che il principio dell'eguaglianza, ivi enunciato, non deve
essere inteso ed applicato in senso meccanicamente livellatore: esso non
esclude che il legislatore "possa dettare norme diverse per regolare
situazioni diverse, adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti
della vita sociale"; "la valutazione delle diverse situazioni é
riservata al potere discrezionale del legislatore" (sentenza n. 53 del 1958).
Dall'esame, invero,
dei vari provvedimenti legislativi concernenti la materia del collocamento
obbligatorio può rilevarsi che il legislatore nei riguardi delle categorie di
volta in volta prese in considerazione, come invalidi di guerra, invalidi per
servizio, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione da affezioni
tubercolari, centralinisti telefonici ciechi, ha attuato l'avviamento al lavoro
in direzioni diverse (e con oneri percentuali di assunzioni obbligatorie talora
diversi) data appunto la diversità di esigenze e di situazioni.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione proposta dalla Corte di appello di Genova con ordinanza 10 ottobre
1959 sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge
9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e
invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento agli artt. 3, 38, 41
e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 15 giugno 1960.