SENTENZA N.
54
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
18, quarto comma, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1960 dal Pretore di
Torino nel procedimento penale a carico di Gaeta Enea Zamira, Ballarini Dea,
Gombia Afra, Castagno Maria e Mo Luigia, iscritta al n. 55 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155
del 25 giugno 1960. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 21 giugno 1961 la
relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio; udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Con provvedimento del 10 aprile 1959
l'Autorità di p.s. di Torino vietò a tale Gaeta Enea Zamira di tenere una
riunione in luogo pubblico perché era stato omesso il preavviso di cui all'art.
18, primo comma, T.U. leggi di p.s. Essendosi egualmente tenuta la riunione, la
predetta Gaeta fu denunziata, insieme con altre imputate, per rispondere della
contravvenzione di cui al quarto e quinto comma del detto art. 18, secondo cui
il contravventore al divieto é punito con la pena dell'arresto e dell'ammenda.
Il Pretore di Torino, avanti al quale
pendeva il giudizio, con ordinanza 14 luglio 1959, sollevò d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice in relazione
all'art. 17 della Costituzione, affermando che questo consente all'Autorità di
p.s. il potere di divieto delle riunioni in luogo pubblico solo per comprovati
motivi di sicurezza o incolumità pubblica.
Con ordinanza
del 7 marzo 1960, n. 10, la Corte
costituzionale, ritenuto che il "punto in controversia" poteva
restringersi alla questione concernente la legittimità della sanzione penale
stabilita dall'art. 18 T.U. leggi di p.s., affermò che la norma in controversia
era stata riconosciuta conforme alla Costituzione dalla Corte stessa più volte,
ed in particolare con la sentenza n. 9 del
19 giugno 1956, e dichiarò, quindi, manifestamente infondata la questione
sollevata dal Pretore di Torino.
Quest'ultimo, con ordinanza 12 aprile 1960,
ha nuovamente sospeso il giudizio principale ed ha rimesso per la seconda volta
gli atti alla Corte costituzionale, rifacendosi alle argomentazioni già svolte
nella prima ordinanza, ed affermando, a complemento di quanto già esposto, che
la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale
emessa dalla Corte con l'ordinanza n. 10
del 1960 lascerebbe impregiudicata l'altra e diversa questione concernente
la legittimità del potere di divieto delle riunioni in luogo pubblico per il
solo fatto della omissione del preavviso, questione rilevante ai fini del
giudizio penale di merito in quanto investirebbe il presupposto della sanzione
penale da applicarsi alle imputate.
Ad illustrare il dedotto aspetto di
incostituzionalità il Pretore afferma che l'art. 18, quarto comma, T.U. citato,
prevede la facoltà del Questore di vietare riunioni in luogo pubblico o per
omesso preavviso, o per motivi di ordine pubblico, o di moralità, o sanità
pubblica. L'art. 17 della Costituzione, invece, pur ribadendo la necessità del
preavviso, porrebbe come condizione del divieto soltanto comprovati motivi di
pubblica sicurezza o di incolumità pubblica. Dalla non coincidenza dell'ambito
di previsione delle due norme, di cui quella costituzionale non prevede la
facoltà di divieto per il solo omesso preavviso, il Pretore ha desunto la non
manifesta infondatezza della questione, tenuto anche conto che non potrebbe
avere rilievo nella specie la sentenza n. 9 del
19 giugno 1956 della Corte costituzionale, la quale avrebbe risolto
positivamente soltanto la questione della legittimità costituzionale dell'art.
18, terzo e quinto comma, T.U. leggi di p.s., stabilendo il principio della
loro validità quali norme integratrici dell'art. 17 della Costituzione, senza,
peraltro, considerare la questione della legittimità del divieto imposto per
l'omissione del preavviso.
L'ordinanza, debitamente notificata e
comunica ai Presidenti dei due rami del Parlamento, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1960, n. 155.
Si sono costituite davanti alla Corte
costituzionale le imputate Gombia Afra, Mo Luisa e Castagno Maria, rappresentate
e difese dagli avvocati Giorgio Menghini, Gaetano Zini Lamberti e Marcello
Gallo, che hanno depositato le deduzioni nella cancelleria della Corte il 13
luglio 1960.
La difesa delle imputate, nel condividere
le argomentazioni contenute nell'ordinanza del Pretore, riafferma
l'incostituzionalità della norma impugnata e precisa che l'omissione del
preavviso non potrebbe, in ogni caso, farsi rientrare fra i motivi di sicurezza
o di incolumità pubblica, previsti dalla Costituzione come i soli capaci di legittimare
il divieto.
Si é anche costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato le proprie deduzioni il 19 maggio 1960.
Osserva l'Avvocatura, preliminarmente, che
la questione proposta con la nuova ordinanza di rinvio sarebbe inammissibile,
in quanto si riproporrebbe alla Corte il medesimo quesito già proposto dal
Pretore, nello stesso giudizio principale, con l'ordinanza del 14 luglio 1959.
In subordine, l'Avvocatura sostiene
l'infondatezza della questione richiamandosi, innanzi tutto, alla sentenza n. 9 del
19 giugno 1956, con la quale la Corte ha affermato che l'art. 17 della
Costituzione per le riunioni in luogo pubblico "é confermativo della
disciplina preesistente", onde la sanzione penale prevista dall'art. 18
del T.U. leggi di p.s., per coloro che omettono il preavviso, é da considerare
come integratrice della disposizione costituzionale. Da ciò, secondo
l'Avvocatura, dovrebbe senz'altro inferirsi la manifesta infondatezza della
questione.
Comunque, sempre secondo l'Avvocatura,
l'art. 17 della Costituzione riconosce, é vero, il diritto di riunione dei
cittadini, ma al terzo comma lo subordina. per le riunioni in luogo pubblico,
all'osservanza di determinate formalità seguendo lo stesso criterio adottato,
ad esempio, nel subordinare il diritto di espatrio agli obblighi previsti dalla
legge (passaporto), o la libertà di stampa, per quanto riguarda i giornali o i
periodici, all'osservanza di determinate formalità (registrazione presso il
Tribunale).
Qualora si negasse il potere di divieto in
questione, prosegue l'Avvocatura, l'unica sanzione legittima per l'omissione
del preavviso resterebbe la pena prevista dall'art. 18 T.U. leggi di p.s., e in
tal modo rimarrebbe praticamente inoperante l'obbligo di preavviso
costituzionalmente sancito, se il promotore non si arrestasse di fronte al
timore della pena, senza consentire all'Autorità di p.s. di valutare
preventivamente, così come vuole la Costituzione, se sussistano i motivi di
merito per il divieto della riunione, e sottraendo, quindi, alla Pubblica
Sicurezza stessa una delle sue peculiari funzioni quale é, appunto, la
prevenzione dei reati.
L'Avvocatura dello Stato ha concluso,
quindi, chiedendo dichiararsi inammissibile e, in subordine, infondata la
questione sollevata con l'ordinanza del Pretore.
Fissata la causa per la decisione in camera
di consiglio nella seduta dell'8 novembre 1960, ai sensi dell'art. 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la difesa
delle parti private ebbe a depositare, il 27 ottobre precedente, una memoria
illustrativa con cui, ribattendo l'eccezione di inammissibilià sollevata
dall'Avvocatura, sostiene che la questione sottoposta alla Corte non é la
stessa di quella decisa con l'ordinanza
7 marzo 1960, n. 10. Tale
ordinanza, infatti, secondo la difesa, si limita a dichiarare la manifesta
infondatezza della questione concernente la pretesa illegittimità
costituzionale della sanzione penale prevista dall'art. 18 T.U. leggi di p.s.
per l'omissione del preavviso delle riunioni in luogo pubblico, ma non investe
l'altro e diverso aspetto di illegittimità di cui all'ordinanza del Pretore di
Torino.
Nel merito, la difesa sviluppava le tesi
già svolte in precedenza, prospettando, altresì, l'opportunità di rinviare la
decisione della questione alla pubblica udienza.
Con decreto del Presidente della Corte
costituzionale in data 8 aprile 1961 la causa veniva rinviata all'udienza
pubblica del 21 giugno 1961, ai sensi degli artt. 18 e 26 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
Con memoria depositata l'8 giugno 1961,
l'Avvocatura dello Stato ha ampiamente illustrato le ragioni già svolte con le
precedenti deduzioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate alla Corte.
Considerato
in diritto
La questione nuovamente proposta dal
Pretore di Torino con l'ordinanza del 12 aprile 1960 deve essere dichiarata
inammissibile: essa, infatti é stata risolta con l'ordinanza
di questa Corte del 19 febbraio 1960, n. 10.
In questa ordinanza la Corte identificava
così la questione sottoposta al suo esame: "Il Pretore di Torino ha
osservato nella propria ordinanza che la semplice omissione del preavviso non
potrebbe rientrare nella previsione dell'art. 17 della Costituzione, che
stabilisce che l'Autorità di p.s. può vietare soltanto le riunioni pericolose
per la sicurezza e l'incolumità pubblica". Della questione così precisata
la Corte dichiarò la manifesta infondatezza richiamando le sue precedenti
pronunce: segnatamente la sentenza n. 9 del
19 giugno 1956, nella quale era stato notato come sia "normale che il
precetto costituzionale non copra, per tutta la sua estensione, la materia
regolata dalle norme ad essa sottordinate", intendendo, con ciò, che non é
possibile addurre, per giustificare una opposta soluzione, la mancanza di un
espresso divieto per il mancato preavviso; e facendo rilevare, ancora, che il
preavviso é a fondamento, in questo campo, dell'attività discrezionale di
prevenzione della p.s., a tutela dell'ordine pubblico, costretta, altrimenti, a
rimanere inerte.
Questi rilievi stavano a comprovare il
nesso che corre fra mancanza di preavviso e divieto della riunione. E non si
può opporre, come pur ripete il Pretore di Torino nella sua ordinanza,
rifacendosi ad una letterale ma inesatta interpretazione dell'art. 17 della
Costituzione, che secondo tale articolo il divieto é consentito
"soltanto" per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica e non
anche per la mancanza di preavviso, del quale caso l'art. 17 non parla. Il
"soltanto" dell'art. 17 si riferisce, invece, puntualmente, alla
situazione che viene a crearsi quando il preavviso sia stato dato, in modo che
possa seguire il giudizio sulla pericolosità della riunione, e non già quando
il preavviso sia mancato: si riferisce cioè ad una situazione che forma
l'antecedente logico e necessario per dichiarare il divieto per quegli indicati
motivi di carattere sostanziale. Nel caso di mancanza di preavviso, il divieto
é dichiarato, invece, come semplice conseguenza della posizione antigiuridica
posta in essere, che può sfociare in una grave condizione di turbamento o di
pericolo pubblico.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione proposta
dal Pretore di Torino con l'ordinanza 12 aprile 1960 sulla legittimità
costituzionale del quarto comma dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s.,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 17 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1961.