SENTENZA N. 7
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio del legittimità costituzionale
del D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre
1959 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Longo
Mazzapica Francesca e l'Opera per la valorizzazione della Sua, iscritta al n.
35 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
9 aprile 1960.
Udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio
1961 la relazione del Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Giuseppe Staglianò, per Longo
Mazzapica Francesca, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco
Agrò, per l'Opera valorizzazione Sila.
Ritenuto in
fatto
1. - La signora Longo Mazzapica Francesca,
residente in Catanzaro, con citazione 30 dicembre 1954, conveniva davanti a
quel Tribunale l'Opera valorizzazione Sila.
Esponeva che, nella formazione del nuovo
catasto, un suo appezzamento di terreno, esteso circa ha. 2,40, e compreso nel
fondo Cappella, in agro di Belcastro, acquistato con atto not. La Pera del 16
giugno 1938, registrato il 7 luglio successivo, era stato erroneamente incluso
per circa ha. 2 nella particella 9 e per il resto nella particella 54 del fol.
4 alla partita 742, in testa a Rizzuto Pietro Fedele. Soggiungeva che, con
decreto 12 agosto 1951, n. 849, del Presidente della Repubblica, era stata
disposta l'espropriazione, a carico di esso Rizzuto Pietro Fedele ed in favore
dell'Opera valorizzazione Sila, di tutta l'intera particella 9 e, quindi, anche
dell'appezzamento di cui al predetto rogito La Pera.
Chiedeva che tale appezzamento venisse
dichiarato di sua proprietà e, in via pregiudiziale ed incidentale, deduceva
l'illegittimità costituzionale del decreto di espropriazione.
2. - Il Tribunale di Catanzaro, con
ordinanza 21 ottobre 1959, sollevava la questione di legittimità costituzionale
del predetto D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849; e a tal uopo osservava che la
questione era rilevante ai fini della risoluzione del processo poiché la prova,
da parte dell'attrice, del suo diritto di proprietà, aveva dato esito positivo,
per cui l'unico ostacolo alla definitiva pronuncia sulla controversia era
rappresentato, appunto, dal decreto presidenziale di scorporo, della cui
legittimità costituzionale era necessario investire la Corte costituzionale.
L'ordinanza predetta veniva, il 21 dicembre
1959, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti
della Camera e del Senato; veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica del 6 aprile 1960, n. 88.
3. - Avanti questa Corte, il 29 aprile
1960, si costituiva la Longo Mazzapica, la quale, premessa la rilevanza della
questione, deduceva che nel procedimento di scorporo é essenziale
l'accertamento della persona del proprietario, al fine di stabilire la
consistenza effettiva della proprietà e, di conseguenza, l'applicabilità o meno
a tale soggetto della legge 12 maggio 1950, n. 230; rilevava, altresì, che, nel
contrasto tra le risultanze dei dati catastali e la prova giuridica del diritto
di proprietà, la prevalenza spettava senza altro a quest'ultima; concludeva
perché venisse dichiarato illegittimo il citato D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849,
in quanto diretto contro soggetto non proprietario dei beni espropriati.
In data 2 febbraio 1960 si costituiva
l'Opera valorizzazione Sila, la quale, richiamata la consolidata giurisprudenza
di questa Corte sul valore da attribuire ai dati catastali nelle espropriazioni
per riforma fondiaria, si rimetteva alla giustizia della Corte stessa e, in
ogni modo, chiedeva che il decreto impugnato venisse dichiarato illegittimo
solo per la parte di ha. 2,40 di accertata proprietà della reclamante.
Non interveniva la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Considerato
in diritto
Viene sostenuto che il decreto del
Presidente della Repubblica del 12 agosto 1951, n. 849, é illegittimo perché,
ai fini dell'accertamento della persona del proprietario, tenne presenti
intestazioni catastali non corrispondenti alla effettiva situazione dominicale
quale risulta dal rogito La Pera 16 giugno 1938. Infatti, col decreto impugnato
fu disposta la espropriazione, a carico di Rizzuto Pietro Fedele, della intera
particella 9 del fol. 4 alla partita 742, nella quale, per errore, erano stata
incluse circa ha. 2 di proprietà di Longo Mazzapica Francesco.
Questa Corte ha altre volte deciso (sentenza n. 8 del
26 febbraio 1959) che i dati catastali non hanno valore decisivo ai fini
della prova del diritto di proprietà; ed é ovvio allora che, nel contrasto tra
le intestazioni catastali e la prova documentale di quel diritto, solo questa
deve prevalere.
L'espropriazione di cui si contende avrebbe
dovuto perciò effettuarsi solo riguardo alle porzioni della particella
catastale che al Rizzuto effettivamente appartenevano.
Il D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, ha
compreso nell'espropriazione porzioni di terreno non appartenenti
all'espropriato; e, pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
del D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, in relazione alla legge 12 maggio 1950, n.
230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha compreso
nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti all'espropriato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1961.