Sentenza n. 6 del 1961
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SENTENZA N. 6

ANNO 1961 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1959 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Addario Chieco Maria e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 23 aprile 1960.

Udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1961 la relazione del Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.  

Ritenuto in fatto 

1. - Con atto 11 giugno 1953, Addario Chieco Maria fu Francesco conveniva davanti al Tribunale di Bari l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Esponeva:

a) che con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3440, veniva approvato il piano particolareggiato con il quale l'Ente predetto aveva promosso l'espropriazione, nei confronti di Addario Chieco Giulio fu Francesco, di terreni siti nell'agro di Spinazzola e riportati in catasto alla partita 5865, foglio di mappa 68, particelle 14, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 80, 81 e 82;

b) che i terreni predetti le appartenevano in proprietà, come erede del padre, deceduto il 27 dicembre 1939, in forza del testamento olografo del 17 febbraio 1939;

c) che, pertanto, nei suoi confronti, la legge delegata doveva essere dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delegazione, in quanto la legge delegante assoggetta ad espropriazione i terreni appartenenti in proprietà a colui il quale abbia un determinato reddito dominicale, non già quelli ad altri appartenenti e mai entrati nel patrimonio dell'espropriando;

d) che non poteva invocarsi come prova della proprietà la diversa indicazione catastale, sulla quale si era, invece, fondato l'Ente di riforma, perché essa doveva cedere alle risultanze degli atti ed alle altre dei registri immobiliari.

Chiedeva che l'Ente predetto fosse condannato ai danni dipendenti dal suo comportamento illegittimo e a ripristinare il patrimonio espropriato mediante risarcimento pari al valore delle zone occupate, nonché a tutti i danni conseguenziali che sarebbero maturati nel corso del giudizio.

2. - Il Tribunale di Bari, con ordinanza 22 ottobre 1959, rinviava a questa Corte la decisione della questione di illegittimità proposta dall'Addario Chieco. Rilevava che, nel sistema della espropriazione disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, si ha riguardo unicamente all'insieme delle proprietà terriere appartenenti ad un determinato proprietario e che non sembra consentito dalla stessa legge di ritenere vincolanti le risultanze catastali le quali, nel nostro ordinamento, non sono affatto decisive per la determinazione del diritto di proprietà.

L'ordinanza, il 16 febbraio 1960, veniva notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato; veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 23 aprile 1960, n. 100.

3. - Il 14 marzo 1960 si costituiva innanzi a questa Corte l'Addario Chieco, la quale, dopo aver rilevato che i beni espropriati le appartenevano, richiamava la giurisprudenza della stessa Corte circa l'irrilevanza dei dati catastali su cui l'Ente di riforma si é basato per la determinazione dei beni espropriandi.

Il 31 marzo 1960 si costituiva la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, la quale, riferitasi pur essa alla giurisprudenza della Corte, rilevava che l'atto impugnato non avrebbe potuto essere eliminato che dalla Corte costituzionale e si rimetteva alla giustizia della stessa.

Non interveniva la Presidenza del Consiglio di Ministri.  

Considerato in diritto 

La legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440, é contestata perché questo disponeva la espropriazione, nei confronti di Addario Chieco Giulio, di terreni siti in agro di Spinazzola che, a detta della Addario Chieco Maria, le appartenevano, non ostante la diversa intestazione catastale.

Ora questa Corte ha altre volte deciso (sentenza n. 8 del 26 febbraio 1959) che le intestazioni catastali non hanno valore decisivo ai fini della prova del diritto di proprietà. Nel contrasto fra le intestazioni stesse e la prova documentale del diritto di proprietà, esclusivamente questa deve considerarsi decisiva.

Il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440, si riferiva a particelle che indubbiamente non appartenevano all'intestatario del foglio catastale. Pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per avere ecceduto i limiti della legge di delegazione.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440, in relazione alle leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha compreso nell'espropriazione particelle non appartenenti all'intestatario del foglio catastale.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1961.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI

 

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1961.