SENTENZA N. 6
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del
D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre
1959 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Addario Chieco
Maria e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e
Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, iscritta al n. 31 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 100 del 23 aprile 1960.
Udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio
1961 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.
Ritenuto in
fatto
1. - Con atto 11 giugno 1953, Addario
Chieco Maria fu Francesco conveniva davanti al Tribunale di Bari l'Ente per lo
sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale
per la riforma fondiaria.
Esponeva:
a) che con decreto del Presidente della
Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3440, veniva approvato il piano
particolareggiato con il quale l'Ente predetto aveva promosso l'espropriazione,
nei confronti di Addario Chieco Giulio fu Francesco, di terreni siti nell'agro
di Spinazzola e riportati in catasto alla partita 5865, foglio di mappa 68,
particelle 14, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 80, 81 e 82;
b) che i terreni predetti le appartenevano
in proprietà, come erede del padre, deceduto il 27 dicembre 1939, in forza del
testamento olografo del 17 febbraio 1939;
c) che, pertanto, nei suoi confronti, la
legge delegata doveva essere dichiarata costituzionalmente illegittima per
eccesso di delegazione, in quanto la legge delegante assoggetta ad
espropriazione i terreni appartenenti in proprietà a colui il quale abbia un
determinato reddito dominicale, non già quelli ad altri appartenenti e mai
entrati nel patrimonio dell'espropriando;
d) che non poteva invocarsi come prova
della proprietà la diversa indicazione catastale, sulla quale si era, invece,
fondato l'Ente di riforma, perché essa doveva cedere alle risultanze degli atti
ed alle altre dei registri immobiliari.
Chiedeva che l'Ente predetto fosse
condannato ai danni dipendenti dal suo comportamento illegittimo e a
ripristinare il patrimonio espropriato mediante risarcimento pari al valore
delle zone occupate, nonché a tutti i danni conseguenziali che sarebbero
maturati nel corso del giudizio.
2. - Il Tribunale di Bari, con ordinanza 22
ottobre 1959, rinviava a questa Corte la decisione della questione di
illegittimità proposta dall'Addario Chieco. Rilevava che, nel sistema della
espropriazione disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, si ha riguardo
unicamente all'insieme delle proprietà terriere appartenenti ad un determinato
proprietario e che non sembra consentito dalla stessa legge di ritenere
vincolanti le risultanze catastali le quali, nel nostro ordinamento, non sono
affatto decisive per la determinazione del diritto di proprietà.
L'ordinanza, il 16 febbraio 1960, veniva
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti
della Camera e del Senato; veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 23
aprile 1960, n. 100.
3. - Il 14 marzo 1960 si costituiva innanzi
a questa Corte l'Addario Chieco, la quale, dopo aver rilevato che i beni
espropriati le appartenevano, richiamava la giurisprudenza della stessa Corte
circa l'irrilevanza dei dati catastali su cui l'Ente di riforma si é basato per
la determinazione dei beni espropriandi.
Il 31 marzo 1960 si costituiva la Sezione
speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, la quale,
riferitasi pur essa alla giurisprudenza della Corte, rilevava che l'atto
impugnato non avrebbe potuto essere eliminato che dalla Corte costituzionale e
si rimetteva alla giustizia della stessa.
Non interveniva la Presidenza del Consiglio
di Ministri.
Considerato
in diritto
La legittimità costituzionale del D.P.R. 27
dicembre 1952, n. 3440, é contestata perché questo disponeva la espropriazione,
nei confronti di Addario Chieco Giulio, di terreni siti in agro di Spinazzola
che, a detta della Addario Chieco Maria, le appartenevano, non ostante la
diversa intestazione catastale.
Ora questa Corte ha altre volte deciso (sentenza n. 8 del
26 febbraio 1959) che le intestazioni catastali non hanno valore decisivo
ai fini della prova del diritto di proprietà. Nel contrasto fra le intestazioni
stesse e la prova documentale del diritto di proprietà, esclusivamente questa
deve considerarsi decisiva.
Il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440, si
riferiva a particelle che indubbiamente non appartenevano all'intestatario del
foglio catastale. Pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo, per avere ecceduto i limiti della legge di delegazione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440, in relazione alle leggi 21 ottobre 1950,
n. 841, e 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, in quanto ha compreso nell'espropriazione particelle non
appartenenti all'intestatario del foglio catastale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1961.