ORDINANZA
N. 66
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE
BRANCA,
Prof. MICHELE FRAGALI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21
gennaio 1947, n. 25, promosso con ordinanza 4 febbraio 1960 della Corte di appello
di Bologna emessa nel procedimento civile vertente tra i signori Sergio,
Raimondo, Franco, Matteo e Mario Serena-Monghini e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 23 aprile 1960.
Ritenuto che con
ordinanza del 4 febbraio 1960 pronunciata nel procedimento civile vertente tra
i signori Sergio, Raimondo, Franco, Matteo e Mario Serena-Monghini e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, la Corte d'appello di Bologna ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto del Capo
provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 25, "sotto il profilo della
sua mancata presentazione in termine al Parlamento per la sua ratifica";
che tale ordinanza é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1960;
che il Presidente del
Consiglio dei Ministri e i signori Serena-Monghini si sono costituiti in
giudizio mediante deposito delle deduzioni nella cancelleria della Corte, rispettivamente,
il 31 marzo e il 13 maggio 1960, concludendo l'Avvocatura dello Stato per la
dichiarazione di non fondatezza della sollevata questione e i signori
Serena-Monghini di illegittimità costituzionale del decreto impugnato;
Considerato che la
Corte con sentenza n. 46 del 23 giugno 1960 ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale del decreto legislativo impugnato, in quanto l'art.
6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, prescrive l'obbligo per il
Governo di presentare al Parlamento per la ratifica i decreti legislativi, da
esso emanati, entro l'anno dall'entrata in funzione delle nuove Camere, e
codesta presentazione al Parlamento é avvenuta entro il termine stabilito;
che non sussistono
ragioni per una diversa e contraria decisione della questione riproposta alla
Corte sotto l'identico profilo esaminato nel giudizio di legittimità che ha
dato luogo alla sentenza ora citata;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità del decreto del C.P.S. 21 gennaio
1947, n. 25, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e ordina il
rinvio degli atti alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 novembre 1960.
Gaetano AZZARITI -
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI.
Depositata in Cancelleria il
16 novembre 1960.