ORDINANZA
N. 64
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
promosso con l'ordinanza 14 gennaio 1960 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento
civile vertente tra Migliaccio Antonio e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 7 maggio 1960.
Visto che le parti
non si sono costituite;
Ritenuto che nel
corso del summenzionato procedimento civile é stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in
relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento
all'art. 76 della Costituzione, e che la decisione di tale questione é stata
rimessa dal Tribunale suddetto a questa Corte,
che con la sentenza n. 35 del 24 maggio 1960 la Corte costituzionale ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, nella parte in cui stabilisce che "i contributi volontari
per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono
essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme
di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino
diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione", in relazione
all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76
della Costituzione:
che per effetto di
tale pronuncia il citato art. 16, nella parte relativa al divieto del
versamento di contributi volontari, come innanzi indicato, ha cessato di avere
efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può trovare applicazione dal
giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, terzo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87), onde rimane esclusa la possibilità di nuovi
giudizi sulla medesima questione, della quale perciò la Corte deve dichiarare
la manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26, 2
comma e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo e secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza, per sopraggiunta inefficacia della norma impugnata, della
questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del Tribunale
di Catanzaro del 14 gennaio 1960, relativa all'art. 16 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, nella parte come indicata in motivazione, in relazione all'art.
37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della
Costituzione;
ordina il rinvio
degli atti al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 novembre 1960.
Gaetano AZZARITI -
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI.
Depositata in
Cancelleria il 16 novembre 1960.