ORDINANZA
N. 62
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del
Capo provvisorio della Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile
1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi
del lavoro nelle imprese private, promossi con le seguenti ordinanze:
a) ordinanze 10
ottobre 1959 della Corte di appello di Genova nei procedimenti civili tra
l'Unione italiana tranvie elettriche e Truppi Cosimo, Solazzo Tommaso, Saporito
Rocco, Rossi Florio, Raspitzu Paolo e Puppo Andrea, iscritte rispettivamente ai
nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Registro ordinanze 1960 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960;
b) ordinanze 24
ottobre 1959 della Corte di appello di Genova nei procedimenti civili tra
l'Unione italiana tranvie elettriche e Massone Giovanni, Gnecco Arnaldo,
Calcinelli Mario, Bizzocchi Giovanni, Villa Giuseppe, Torazza Luigi e Profumo
Ferdinando, iscritte rispettivamente ai nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25 del 30 gennaio 1960;
c) ordinanze 11
novembre 1959 della Corte di appello di Genova nei procedimenti civili tra
l'Unione italiana tranvie elettriche e Olivieri Simone, Muzio Renato, Mortello
Giovanni, Fresco Renato, Borgoni Alessandro e Bellavigna Leopoldo, iscritte
rispettivamente ai nn. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del Registro ordinanze 1960 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 9 aprile 1960;
d) ordinanza 10
gennaio 1960 del Pretore di Salerno nel procedimento civile tra Pucciarelli
Isabella e la ditta Baratta Paolo, iscritta al n. 22 del Registro ordinanze
1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 9 aprile
1960.
Viste le deduzioni,
depositate in cancelleria il 19 febbraio 1960, degli avvocati Vezio Crisafulli,
Giovanni Margherita e Aurelio Becca, nell'interesse delle parti Truppi Cosimo
ed altri;
viste le deduzioni,
depositate il 16 febbraio 1960, degli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Vincenzo
Gagliardi e Arnaldo Messina, nell'interesse dell'Unione italiana tranvie
elettriche;
viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, depositate il 2
gennaio 1960;
viste le deduzioni,
depositate il 28 aprile 1960, dell'avvocato Giovanni Margherita, nell'interesse
delle parti Olivieri Simone ed altri;
viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, depositate il 1
marzo 1960;
viste le deduzioni,
depositate il 1 aprile 1960, degli avvocati Giorgio Balladore-Pallieri e Luciano
Stanghellini, nell'interesse della parte Pucciarelli Isabella,
viste le deduzioni,
depositate il 20 febbraio 1960, dell'avvocato Achille D'Aiuto, nell'interesse
della ditta Baratta Paolo, e la dichiarazione d'intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello
Stato, depositata il 13 febbraio 1960;
Ritenuto che, con le
ordinanze sopra indicate, é stata proposta alla Corte costituzionale la
questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222
(ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione
obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, in
riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 42 della Costituzione;
Considerato che
questa Corte ha già preso in esame la proposta questione e con la propria sentenza 8 giugno 1960, n. 38, ha dichiarato non fondata la questione
medesima;
che non sussistono
ragioni per una diversa decisione della questione riproposta alla Corte sotto
gli stessi profili esaminati nel giudizio definito con la sentenza
sopraccitata;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe
sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge
9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e
invalidi del lavoro nelle imprese private;
ordina che gli atti
siano restituiti alle competenti Autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta l'8 novembre 1960.
Gaetano AZZARITI - Gaspare
AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI.
Depositata in
Cancelleria il 16 novembre 1960.