SENTENZA
N. 46
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74:
"Regolamentazione dei canoni livellari veneti", promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 31 ottobre 1958 dal Pretore di Montagnana nel procedimento civile vertente
tra Centin Norma, Brianza Luigia e Dalla Francesca Mario, iscritta al n. 39 del
Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 288 del 29 novembre 1958;
2) ordinanza emessa
l'11 novembre 1958 dal Pretore di Este nel procedimento civile vertente tra
Trentinaglia de Daverio Italo e Fornasiero Antonio, iscritta al n. 40 del
Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 312 del 27 dicembre 1958;
3) ordinanza emessa
il 9 dicembre 1958 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra
Faccin Maria e Bonato Alessandro, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze del
1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 31
gennaio 1959.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Antonio
Sorrentino per Centin Norma, Brianza Luigia e Trentinaglia de Daverio Italo,
gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Luigi De Villa per Faccin Maria e il vice
avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel giudizio civile
pendente davanti al Pretore di Montagnana tra Centin Norma e Brianza Luigina
contro Dalla Francesca Mario, ed avente per oggetto il pagamento di un canone
livellare per il godimento di un terreno sito in territorio d'Este, veniva
sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 15 febbraio
1958, n. 74: "Regolamentazione dei canoni livellari veneti", perché
in contrasto con gli articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.
La citata legge
stabilisce, nell'articolo 1, che, a decorrere dall'annata agraria 1957-58, i
canoni dei livelli costituiti nelle province di Belluno, Padova, Rovigo,
Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, prima dell'entrata in vigore del
Codice civile del 1865, non possono essere superiori al triplo del reddito
dominicale del fondo sul quale gravano, e detta, nei successivi articoli, norme
per l'affrancazione del canone e per la divisione del prezzo d'affranco.
Il Pretore, ritenuta
la rilevanza della sollevata questione e la sua non manifesta infondatezza, con
ordinanza del 31 ottobre 1958, Sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla
Corte costituzionale per la decisione relativa.
L'ordinanza pretorile
si richiama alle deduzioni delle attrici, secondo le quali la legge del 1958,
n. 74, si applica ai soli canoni livellari del Veneto e del Friuli, mentre
questi non presentano alcuna caratteristica speciale, tale da giustificare un
trattamento differenziato per una parte soltanto di quegli istituti che oggi
sono assunti sotto la disciplina dell'enfiteusi. Il che potrebbe configurare
una violazione del principio di eguaglianza.
Quanto poi alla
lamentata violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, si osserva
che la citata legge potrebbe configurare una forma di espropriazione della
proprietà fondiaria verso un indennizzo parziale e senza che ricorrano quei
motivi di interesse generale, che soli possono giustificare l'esproprio.
L'ordinanza, iscritta
al n. 39 del registro delle ordinanze del 1958, veniva notificata alle parti in
causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri con atto del 7 novembre 1958,
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento con atto del 6 dello
stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
successivo giorno 29.
L'identica questione
veniva sollevata nel giudizio vertente tra Trentinaglia de Daverio Italo e
Fornaserio Antonio, pendente davanti al Pretore d'Este ed avente, anch'esso,
per Oggetto il pagamento di un canone livellare per il godimento di un terreno in
territorio d'Este.
Anche in quel
giudizio, il Pretore, ritenuta la rilevanza della sollevata questione e la sua
non manifesta infondatezza, con ordinanza dell'il novembre 1958, rimetteva gli
atti alla Corte costituzionale, osservando, tra l'altro, che la disciplina
particolare dettata dalla legge del 1958 per i livelli del Veneto e del Friuli,
senza tener conto che in molte regioni d'Italia esistono situazioni del tutto
identiche, potrebbe configurare una violazione del principio sancito nell'art.
3 della Costituzione, tanto più che i relatori "della ricordata legge pare
non siano riusciti a dimostrare perché solo i livelli veneto-friulani debbano
essere trattati in tale modo". Né a quel Giudice appariva manifestamente
infondata l'incostituzionalità della legge sotto il profilo della violazione
dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto Si consentirebbe
l'espropriazione della proprietà fondiaria verso un indennizzo parziale e senza
che si riscontrino quei motivi di interesse sociale che, soli, possono
giustificare l'esproprio.
L'ordinanza del
Pretore d'Este, iscritta al n. 40 del registro ordinanze dell'anno 1958 della
Corte costituzionale, veniva notificata alle parti in causa ed al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 15 novembre 1958, comunicata ai Presidenti delle
due Camere legislative il 13 stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del giorno 27 del mese successivo.
Infine, la medesima
questione di legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74,
veniva sollevata nel giudizio pendente davanti al Pretore di Padova, vertente
tra Faccin Maria e Bonato Alessandro ed avente ad oggetto il pagamento di un
canone livellare. Anche questa ordinanza, che ha la data del 9 dicembre 1958, e
porta il n. 52 del registro ordinanze 1958, é stata notificata alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 dicembre 1958, comunicata ai
Presidenti delle due Camere il 20 dello stesso mese e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 31 gennaio 1959.
Le signore Centin e
Brianza, costituite nel giudizio iscritto al n. 39 del registro ordinanze,
sostengono, con le deduzioni depositate il 20 novembre 1958, che la legge 15
febbraio 1958, n. 74, nel fissare nell'art. 1 limitatamente al Veneto ed al
Friuli, l'ammontare dei canoni livellari posti in essere anteriormente
all'entrata in vigore del Codice civile del
Per quanto riguarda
il contrasto con l'art. 3 si rileva che la citata legge viola il principio
dell'eguaglianza per più aspetti. Anzitutto, perché la sua sfera di
applicazione é limitata alle sole province indicate nell'art. 1, mentre dagli
atti parlamentari risulterebbe che i livelli veneti non presentano affatto
caratteristiche sostanziali tali da differenziarli da altri istituti similari e
da giustificare, di conseguenza, il trattamento particolare stabilito dalla legge.
É vero che nella relazione Rosini si pongono in rilievo alcune cause specifiche
al territorio considerato, ma altre sono generiche e si riferiscono a tutto il
territorio nazionale.
In secondo luogo
nella relazione Gui sulla proposta di legge, sfociata poi nella legge del 1958,
si parla di una maggiore diffusione dell'istituto nel Veneto, ma non di una sua
diversa caratterizzazione.
Inoltre la legge in
questione Stabilisce un trattamento differenziato solo per i
"livelli", il che vale a dire soltanto per una parte di quegli
istituti che oggi sono assunti sotto la disciplina della enfiteusi, con
esclusione, pertanto, di istituti sostanzialmente identici in vigore nelle
stesse provincie contemplate dalla legge del 1958.
Questo particolare
trattamento - si sostiene dalla parte - viola il principio di eguaglianza,
principio che, secondo l'interpretazione datane dalla Corte costituzionale, da
ultimo con la sentenza
n. 53 del 1958, se non vieta al legislatore di dettare norme diverse per
regolare situazioni che esso ritiene diverse, é però violato quando la ragione
giustificatrice di un trattamento differenziato in situazioni di fatto uguali o
di un trattamento eguale in situazioni di fatto diverse, sia esclusa dalla
stessa legge che quei trattamenti dispone.
Quanto, poi, alla
lamentata violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, osserva la
parte, la citata legge consente l'espropriazione della proprietà fondiaria
verso un indennizzo parziale e senza che si riscontrino quei motivi di
interesse sociale che soli possono giustificare l'esproprio.
Per queste
considerazioni si chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale
della legge 15 febbraio 1958, n. 74.
Alla stessa
conclusione perviene il signor Trentinaglia de Daverio Italo, costituitosi nel
giudizio iscritto al n. 40 del Registro ordinanze del 1958.
Con le deduzioni
depositate in cancelleria il 28 novembre 1958, e con la memoria depositata il
20 maggio 1959, la difesa del Trentinaglia sostiene che i soli elementi
differenziali che si possono desumere dai lavori preparatori, si riducono al
nome, alla data ed alla localizzazione territoriale. In relazione a tutti e tre
questi elementi la legge sarebbe incostituzionale.
Quanto al nome,
infatti, le stesse relazioni parlamentari riconoscono che al nome di livello
non corrisponde, nel nostro diritto, un istituto giuridico peculiare, che
presenti una propria autonomia rispetto alla enfiteusi.
Quanto alla data, si sostiene
che questa é in manifesta contraddizione con le risultanze dei lavori
preparatori. Infatti,
Quanto, infine, alla
delimitazione territoriale, si osserva che le così dette particolarità dei
livelli Veneti - quali emergono dagli atti parlamentari - riguarderebbero più
che altro l'origine storica e la maggiore diffusione dell'istituto nel Veneto e
nel Friuli, ma non inciderebbero sul contenuto sostanziale del rapporto, sì da
giustificare una disciplina giuridica differenziata. Del resto - aggiunge la
difesa del Trentinaglia - al legislatore (v. relazione Gui) non sfuggì la
mancanza di una diversità sostanziale fra i livelli e le enfiteusi, e tra i
livelli veneti e quelli esistenti in altre regioni; come ad esso non sfuggì la
preoccupazione di un contrasto della nuova regolamentazione con il principio di
eguaglianza, tanto che
Vero é che nel nostro
ordinamento non mancano esempi di disposizioni legislative, riferentisi
all'enfiteusi, limitate ad alcune zone territoriali; ma si trattava di norme
determinanti speciali condizioni per la concessione in enfiteusi, da parte di
enti pubblici, di terre incolte, al fine di favorire lo sviluppo agricolo delle
rispettive zone.
Ora, la legge in
questione, prescindendo da fondati motivi di utilità generale, darebbe luogo ad
un vero e proprio privilegio, anche perché essa é rivolta a disciplinare casi,
non già determinabili in futuro, ma addirittura determinati in anticipo.
Né si dica - prosegue
la difesa del Trentinaglia - che il trattamento differenziato di cui alla legge
del 1958 é giustificato dallo scopo di conseguire il "razionale
sfruttamento del suolo e di conseguire equi rapporti sociali", perché la
riduzione del canone, i diversi criteri di determinazione dello stesso, la
mutata disciplina della sua divisibilità non sono riconducibili alla nozione di
quegli "obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata" cui si
riferisce l'art. 44 della Costituzione, il quale, peraltro, riguarda la riforma
fondiaria e non già quella agraria.
In ordine ai limiti
del sindacato di costituzionalità, se é vero che alla Corte é precluso ogni
apprezzamento sul merito dei criteri differenziali assunti dal legislatore, é
pur vero che essa può sempre procedere all'accertamento della manifesta
sussistenza o insussistenza dei presupposti di fatto della legge ovvero della
eventuale manifesta illogicità delle disposizioni emanate, desumibili dallo
stesso testo normativo, in sé e nei suoi rapporti con altri testi connessi, o
dalle dichiarazioni che provengono dallo stesso legislatore. Fondamentale, in
quest'ordine di idee la sentenza n. 53 dei 1958 della Corte.
Per quanto attiene,
infine, alla lamentata violazione dell'art. 42, terzo comma, della
Costituzione, la difesa del Trentinaglia osserva che é stato violato l'art. 42,
terzo comma, della Costituzione, in quanto Si consente l'espropriazione della
proprietà fondiaria verso un indennizzo parziale e senza che si riscontrino
quei motivi di interesse sociale che soli possono giustificare l'esproprio.
In tutte e tre le
cause é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale negli atti di intervento
depositati il 26 novembre ed il 3 dicembre 1958 ed il 4 gennaio 1959, e nelle
successive memorie depositate il 21 maggio 1959, sostiene che la lamentata
violazione degli articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, non
sussiste.
Rileva l'Avvocatura
che la norma dell'art. 3 della Costituzione poggia su un criterio di
uguaglianza di trattamento di tutti i consociati, ma non esclude che il
legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse,
secondo quanto ha affermato la Corte costituzionale nelle sentenze nn. 3
e 28 del 1957.
E tale, appunto, sarebbe la situazione regolata dalla legge 15 febbraio 1958,
n. 74. Difatti, dalla relazione Rosini emergono le particolari esigenze dei
livelli nel Veneto e nel Friuli, che richiedono una disciplina giuridica
differenziata rispetto a quella dei comuni livelli e delle comuni enfiteusi.
Questi elementi consistono in ciò: 1) i livelli del Veneto e del Friuli
differiscono dalle enfiteusi esistenti in dette regioni; 2) i canoni livellari
veneti incidono profondamente sulle condizioni di quei lavoratori, creando una
situazione anacronistica. Per cui, la legge in questione, lungi dal violare il
principio di uguaglianza, lo realizza effettivamente, attuando un
ristabilimento di equilibrio nel campo delle prestazioni livellari Non solo, ma
essa costituisce un punto di partenza per un ulteriore perfezionamento della
disciplina legislativa di situazioni differenziate.
Al caso di specie,
perciò, non é applicabile il principio affermato nella sentenza n. 53 del
1958, ma quelli fissati nelle sentenze nn. 3
e 28 del 1957.
Nella fattispecie in esame, infatti, si fa semplicemente un trattamento
speciale per rapporti giuridici che si svolgono in determinate province, perché
sussistono motivi per una disciplina legislativa differenziata.
E la valutazione di
questi motivi particolari e della diversità di situazione é riservata al potere
discrezionale del legislatore e sottratta, perciò, al sindacato di legittimità
costituzionale.
Venendo al secondo
motivo di censura, sostiene l'Avvocatura che nella specie non sussiste alcuna
violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, perché qui non si
tratta di espropriazione, cioè del sacrificio, di carattere
"particolare", di un diritto patrimoniale, nell'interesse della
collettività, ma di dare, con una norma di carattere astratto ed applicabile a
tutta una categoria di ipotesi, una disciplina legislativa diversa a rapporti
giuridici in corso, disciplina che incide soltanto sulla misura di uno degli
elementi del rapporto: il canone enfiteutico. E poiché il privato non ha
diritto alla immutabilità del sistema giuridico che disciplina i rapporti da
esso instaurati, una diversa regolamentazione di tali rapporti non può
costituire violazione di un principio costituzionale a suo danno. Al riguardo
l'Avvocatura dello Stato si richiama alla sentenza n. 118 del
1957 della Corte costituzionale.
Conclude
l'Avvocatura, chiedendo che l'eccezione di illegittimità sia respinta e sia
dichiarata la piena costituzionalità della legge in questione.
Nello stesso senso
conclude
Venendo al caso di
specie, non può farsi questione di legittimità costituzionale, scopo della
legge del 1958 essendo stato quello di dare una particolare disciplina a
situazioni del tutto particolari o non riconducibili sotto lo schema generale
dell'enfiteusi né dei livelli esistenti in altre regioni. Sicché, ragioni non
soltanto economiche, ma anche storiche e giuridiche, giustificano appieno la legge
in questione.
D'altra parte va
considerato che la legge in esame é scaturita da due iniziative diverse per
confluire, poi, in un nuovo testo unificato, per cui non si può considerare
come "mens legis" qualsiasi affermazione che si trovi fatta
dai presentatori della proposta di legge. Il provvedimento quindi fu emanato a
ragion veduta con la persuasione di fare un trattamento particolare ad un caso
Veramente particolare.
E la valutazione
delle particolari situazioni rientra nel potere discrezionale del legislatore,
e se essa può dar luogo a rilievi di carattere politico, non involge questioni
di legittimità costituzionale.
Quanto, infine, alla
lamentata violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, nel caso in
esame non si tratta di espropriazione, cioè di trasferire autoritariamente un
bene da un soggetto ad un altro, ma di disciplinare un rapporto sinallagmatico,
definendo la misura dei reciproci rapporti delle parti. Il caso di specie,
cioè, si presenta negli stessi termini della questione definita con la sentenza
della Corte costituzionale n. 118 del 1957.
La difesa della
Faccin conclude, pertanto, perché sia dichiarata la piena legittimità
costituzionale della legge del 1958.
All'udienza i
difensori hanno svolto le rispettive conclusioni, nelle quali hanno dichiarato
di insistere.
Considerato
in diritto
Le tre cause,
congiuntamente discusse all'udienza, possono essere definite con unica
sentenza, identiche essendo le questioni in esame.
Tali questioni
possono essere così riassunte nei loro termini essenziali:
1) La legge 15
febbraio 1958, n. 74, concernente la regolamentazione dei canoni livellari
veneti, violerebbe il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della
Costituzione, disciplinando in maniera particolare i livelli veneti. La
violazione si estrinsicherebbe sotto due aspetti: la legge impugnata darebbe,
da un lato, una disciplina speciale, limitatamente ad una zona del territorio
dello Stato (Veneto e Friuli), a situazioni che non presenterebbero alcuna
peculiarità nei confronti di identiche situazioni esistenti nelle altre parti
del territorio nazionale; dall'altro lato, la legge farebbe un trattamento
differenziato solo per i livelli, mentre istituti sostanzialmente identici,
vigenti nel medesimo ambito regionale, ne sono rimasti esenti.
2) La legge impugnata
sarebbe in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto
disporrebbe espropriazioni non giustificate da ragioni di pubblico interesse e
senza adeguato corrispettivo.
Le parti sono
concordi nel ritenere che il principio di uguaglianza, consacrato nell'art. 3
della Costituzione, non consente che la legge venga a creare, tanto sul terreno
dei diritti delle persone quanto su quello di ogni altro diritto o interesse,
ingiustificati privilegi a favore o contro i cittadini che si trovino in
determinate situazioni. La parti che sostengono l'illegittimità della legge
impugnata non negano, in via di principio, che, quando sussistano giustificate
ragioni, il legislatore possa emanare norme destinate a zone limitate del
territorio nazionale, ma, contestando nel caso in esame la idoneità o
addirittura la esistenza di tali ragioni, invocano dalla Corte un controllo
tendente ad accertare se le dette ragioni sussistano o se siano adeguate.
All'incontro, le parti che patrocinano la legittimità della legge sostengono
che la Corte non possa compiere queste indagini senza entrare nell'ambito di un
inammissibile sindacato del potere discrezionale del legislatore. In linea
subordinata, i sostenitori della legittimità della legge espongono le ragioni
che giustificherebbero la particolare disciplina data ai livelli veneti.
Di fronte ai diversi
motivi che sono stati addotti per dimostrare il contrasto tra la legge
impugnata e l'art. 3 della Costituzione, la Corte non può che richiamarsi ai
principi che ha già avuto occasione di affermare in numerose sentenze (nn. 3, 28 e 118 del 1957 e n. 53 del 1958).
Alla stregua di tali
principi i motivi addotti per contestare la legittimità della legge 15 febbraio
1958 non sono fondati.
Non si può, infatti,
sostenere che la disciplina particolare dei livelli nelle province del Veneto e
del Friuli sia sfornita di qualsiasi giustificazione. Anche se si debba
ammettere che i livelli veneti non presentino, nel loro intrinseco carattere,
una figura diversa da quella degli istituti similari delle altre Regioni, una
cosa resta certa e cioè che nel Veneto e nel Friuli questi pesi alla proprietà
fondiaria hanno una notevole consistenza economica che li contraddistingue,
mentre nelle altre Regioni essi sono normalmente tanto esigui che spesso ne é
addirittura antieconomica la riscossione.
Accertata questa
idonea ragione della legge, ogni altra critica non può avere qui ingresso, si
fondi essa sul fatto che non in tutte le province venete la situazione dei
livelli sarebbe identica quanto alla consistenza economica dei canoni o si
riferisca essa al fatto che in qualche altra zona del territorio nazionale
sussisterebbero situazioni analoghe a quella delle province venete. Così pure
non si può in questa sede esaminare se sia o non sia esatto che i canoni
livellari riducibili debbano essere quelli costituiti anteriormente al Codice
civile austriaco del 1812 e non quelli costituiti anteriormente al Codice
civile italiano del 1865. Codeste indagini porterebbero a giudicare non se la
legge sia conforme alla Costituzione, ma se la legge sia giusta, equa,
opportuna, completa, tecnicamente ben fatta, ecc.: campo, questo, riservato
all'esclusivo apprezzamento del legislatore, che ne assume piena ed intera la
responsabilità politica.
É stato anche
osservato che al nome "livello" non corrisponde nel diritto positivo
vigente (e, del resto, non corrispondeva nel passato) né un istituto giuridico
che presenti una sua propria autonomia rispetto all'enfiteusi. né un fenomeno
giuridico abbracciante una serie di rapporti di un certo tipo con connotati
specifici, univoci ed unilaterali. La legge impugnata mostrerebbe, inoltre, nel
suo stesso testo, una intrinseca contraddittorietà: per un verso, disciplinando
con l'art. 3 la determinazione del canone e la conseguente misura del prezzo di
affrancazione, altererebbe gravemente la regolamentazione finora comune a tutti
i rapporti enfiteutici (articoli 957 e segg. del Codice civile; legge 11 giugno
1925, n. 998; legge 1 luglio 1952, n. 751); mentre, per altro verso, mediante
il meccanismo degli articoli 4 e 5 verrebbe ad uniformare il rimanente regime
giuridico dei livelli a quello delle enfiteusi costituite dopo il 1941,
disponendo la divisibilità del canone e della affrancazione, ammessa anche al
di fuori delle condizioni di cui all'art. 143 delle disposizioni transitorie
del vigente Codice civile.
A questi rilievi é da
opporre che, una volta riconosciuto che il legislatore, nel legittimo esercizio
del suo potere, ha enucleato un certo fenomeno, scegliendo come criterio di
identificazione quello del "nome" (nel senso che la legge sarà
applicata a quelle prestazioni che risultano qualificate come livelli), tale
criterio, qualunque possa esserne la valutazione sotto ogni altro aspetto, non
é criticabile sotto l'aspetto della legittimità costituzionale: non si vede,
infatti, quale contrasto il criterio stesso presenti nei confronti della norma
costituzionale invocata.
Vero é che, per una
parte, la disciplina data dalla legge impugnata ai livelli veneti accosta
ancora di più il trattamento di essi a quello dell'enfiteusi ed é anche vero
che, per un'altra parte, il trattamento stesso ne viene differenziato. Ma
questa constatazione, lungi dal dimostrare che sussista una contraddizione,
conferma che l'istituto é stato dal legislatore considerato nella sua autonomia
e disciplinato con criteri autonomi, che in parte coincidono ed in parte
contrastano con la disciplina giuridica dell'enfiteusi e degli altri istituti
similari.
Questa stessa
osservazione vale per togliere pregio ad un altro argomento connesso con quello
ora esaminato. É stato sottolineato, specialmente nella difesa orale, un
contrasto tra la legge impugnata e l'ordinamento giuridico vigente, contrasto
che apparirebbe grave specialmente nei confronti della legge 1 luglio 1952,
sopra citata. Ma, anche ammettendo l'esistenza di tale contrasto, non si può dire
che esso assuma rilevanza costituzionale dal momento che si é riconosciuto che
la particolarità del caso giustificava una particolare disciplina.
Non sussiste la
violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Con una precedente
sentenza di questa Corte (2 luglio 1957, n.
118) si é affermato che espropriare significa trasferire autoritativamente un
bene da un soggetto ad un altro e che pertanto non realizza una espropriazione
la legge che si limita a disciplinare un rapporto sinallagmatico, definendo un
certo profilo delle obbligazioni delle parti. Ora, non é necessario verificare
se, rispetto ai livelli veneti, ci si trovi di fronte a rapporti
sinallagmatici, identica, comunque, essendo la ratio della ricordata decisione
della Corte e dell'attuale decisione. In entrambi i casi si tratta di
situazioni, di fronte alle quali il legislatore ha ritenuto di dettare una
disciplina da cui deriva un sacrificio economico per una delle categorie che
interferiscono in un certo rapporto.
Se, in situazioni del
genere, il legislatore sopprimesse, nella sostanza o nella forma, i diritti di
questa categoria, potrebbe sorgere un problema di legittimità costituzionale.
Ed in tal senso sono state mosse doglianze contro la legge impugnata: nel
senso, cioè, che essa avrebbe sacrificato al di là di ogni giusta misura i
diritti di una delle due categorie interessate. Ma, a prescindere se questa
doglianza possa essere inquadrata sotto l'aspetto della violazione dell'art.
42, terzo comma, della Costituzione, é da rilevare che nel caso in esame la
legge non ha privato, senza corrispettivo, dei propri diritti una categoria di cittadini
a favore di un'altra categoria, ma ha inteso ridurre ad equità la misura di
certe prestazioni. Che la riduzione sia stata troppo drastica, come si assume
da una parte, non é un fatto che possa essere valutato in sede di legittimità
costituzionale. Anche di fronte a questa doglianza, la ragione del decidere é
la medesima che più volte é stata esposta nella presente causa: non può la
Corte sindacare se la misura con cui i canoni livellari sono stati ridotti sia
o non sia giusta od equa, restando questa valutazione riservata esclusivamente
al legislatore.
PER
QUESTI MOTIVI
pronunciando con
un'unica sentenza sui procedimenti elencati in epigrafe:
dichiara non fondata
la questione, proposta con le ordinanze 31 ottobre 1958 del Pretore di
Montagnana, 11 novembre 1958 del Pretore di Este, 9 dicembre 1958 del Pretore
di Padova, sulla legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n.
74, concernente la regolamentazione dei canoni livellari veneti, in riferimento
agli articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio
1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI
- Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo
SANDULLI.
Depositata in
cancelleria il 15 luglio 1959.