Ordinanza n. 13 del 1959
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ORDINANZA N. 13

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti dei Comitati prezzi, promosso con ordinanza 24 giugno 1957 del Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Granetto Giuseppe, imputato del reato di maggiorazione - prezzi (artt. 2 e 16 R.D. 16 giugno 1938, n. 1387, e 7 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), iscritta al n. 82 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957.

Ritenuto che il Pretore di Lonigo, con decreto penale del 17 agosto 1956, condannava Granetto Giuseppe, tra l'altro, alla pena dell'ammenda di lire diecimila per il reato di cui agli artt. 2 e 16 del R.D. 16 giugno 1938, n. 1387, e 7 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, per avere, in Lonigo, il 28 luglio 1956 posto in vendita carne di manzo a lire 1500 il chilogrammo anziché a lire 1100, contravvenendo così al decreto del Comitato prezzi della provincia di Vicenza, in data 8 giugno 1956, pubblicato sul Foglio annunzi legali della Prefettura di Vicenza del 12 giugno 1956. Lo stesso Pretore di Lonigo, giudicando sulla opposizione del Granetto, con sentenza 23 novembre 1956, lo dichiarava colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena dell'ammenda di lire sessantamila.

Il Tribunale di Vicenza, in sede di appello, nella udienza del 24 giugno 1957, pronunciava la seguente ordinanza:

"Sulla istanza della difesa, perché gli atti del presente procedimento siano trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimità o meno dei decreti dei Comitati-prezzi e ciò in relazione all'art. 41 della Costituzione; sentito il P.M. che non si oppone; ritenuta l'opportunità della sospensione del presente giudizio e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione di cui sopra, non essendo infondata la richiesta; p. t. m. ordina la sospensione del presente giudizio e trasmette gli atti alla Corte costituzionale".

L'ordinanza veniva comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, in data 7 agosto 1957, e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 agosto 1957.

Si costituiva davanti a questa Corte soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che depositava in cancelleria atto di intervento e deduzioni (27 agosto 1957). Si rileva in tali deduzioni che, essendosi la Corte già pronunciata per la legittimità costituzionale dei decreti legislativi che disciplinano i prezzi delle merci e dei servizi, la questione proposta con la cennata ordinanza deve dichiararsi inammissibile o comunque infondata. E se anche, prosegue l'Avvocatura generale, il Tribunale avesse voluto investire della questione di legittimità costituzionale il R.D. 16 giugno 1938, n. 1387, recante norme per la disciplina dei prezzi ecc., tali disposizioni non sarebbero in contrasto con la norma dell'art.41 della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 103 del 25 giugno 1957, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 e del D.L.C.P.S. 15 novembre 1947, n. 896, riguardanti la istituzione e la composizione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per la coordinazione e la disciplina dei prezzi delle merci dei servizi ecc., in riferimento alla norma dell'art. 41, secondo comma, della Costituzione; e tale pronuncia va confermata, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza 24 giugno 1957 del Tribunale di Vicenza del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e D.L.C.P.S. 15 novembre 1947, n. 896, riguardanti la disciplina dei prezzi, e ordina la restituzione degli atti alla competente autorità giudiziaria.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -  Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.

 

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1959.