ORDINANZA N. 13
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in camera di
consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dei decreti dei Comitati prezzi, promosso con
ordinanza 24 giugno 1957 del Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a
carico di Granetto Giuseppe, imputato del reato di maggiorazione - prezzi
(artt. 2 e 16 R.D. 16 giugno 1938, n. 1387, e 7 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n.
1250), iscritta al n. 82 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957.
Ritenuto che
il Pretore di Lonigo, con decreto penale del 17 agosto 1956, condannava
Granetto Giuseppe, tra l'altro, alla pena dell'ammenda di lire diecimila per il
reato di cui agli artt. 2 e 16 del R.D. 16 giugno 1938, n. 1387, e 7 D.L.C.P.S.
21 ottobre 1947, n. 1250, per avere, in Lonigo, il 28 luglio 1956 posto in
vendita carne di manzo a lire 1500 il chilogrammo anziché a lire 1100,
contravvenendo così al decreto del Comitato prezzi della provincia di Vicenza,
in data 8 giugno 1956, pubblicato sul Foglio annunzi legali della Prefettura di
Vicenza del 12 giugno 1956. Lo stesso Pretore di Lonigo, giudicando sulla
opposizione del Granetto, con sentenza 23 novembre 1956, lo dichiarava
colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena dell'ammenda di lire
sessantamila.
Il Tribunale
di Vicenza, in sede di appello, nella udienza del 24 giugno 1957, pronunciava
la seguente ordinanza:
"Sulla
istanza della difesa, perché gli atti del presente procedimento siano trasmessi
alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimità o meno dei decreti
dei Comitati-prezzi e ciò in relazione all'art. 41 della Costituzione; sentito
il P.M. che non si oppone; ritenuta l'opportunità della sospensione del presente
giudizio e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la
decisione di cui sopra, non essendo infondata la richiesta; p. t. m. ordina la
sospensione del presente giudizio e trasmette gli atti alla Corte
costituzionale".
L'ordinanza
veniva comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, in data
7 agosto 1957, e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9
agosto 1957.
Si
costituiva davanti a questa Corte soltanto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che depositava in
cancelleria atto di intervento e deduzioni (27 agosto 1957). Si rileva in tali
deduzioni che, essendosi
Considerato
che questa Corte, con sentenza n. 103 del 25 giugno 1957, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 e
del D.L.C.P.S. 15 novembre 1947, n. 896, riguardanti la istituzione e la
composizione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per la
coordinazione e la disciplina dei prezzi delle merci dei servizi ecc., in
riferimento alla norma dell'art. 41, secondo comma, della Costituzione; e tale
pronuncia va confermata, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna
ragione in contrario.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata
con l'ordinanza 24 giugno 1957 del Tribunale di Vicenza del D.L.L. 19 ottobre
1944, n. 347, e D.L.C.P.S. 15 novembre 1947, n. 896, riguardanti la disciplina
dei prezzi, e ordina la restituzione degli atti alla competente autorità
giudiziaria.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 18 febbraio 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.
Depositata
in cancelleria il 9 marzo 1959.