SENTENZA N. 74
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 29 aprile 1957 emessa dal Pretore di Como nel procedimento penale a carico di Maccarrone Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza 7 dicembre 1957 emessa dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Fratesi Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958 ed iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1958;
3) ordinanza 7 dicembre 1957 emessa dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Monti Alberto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958 ed iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1958.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;
udito il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Su denuncia 26 marzo 1956 dell'Autorità di P. S. di Como, il
Pretore di Como, con decreto penale l settembre 1956 condannava alla pena di L.
10.000 di ammenda il giovane Maccarrone Giovanni quale responsabile di
contravvenzione all'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, per avere il 25 marzo
Dietro denuncia dell'Autorità di p. s. il Pretore di Forlì
rinviava a giudizio il giovane Fratesi Luigi quale imputato della
contravvenzione di cui all'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, "per avere
in Forlì il 22 settembre 1957 salutato romanamente una comitiva di persone che
su un'autocorriera si stava recando a Predappio a visitare la tomba del defunto
Benito Mussolini". All'udienza del 7 dicembre 1957 la difesa dell'imputato
eccepì in via preliminare la incostituzionalità dell'art. 5 legge 20 giugno
1952, n. 645, e perché in urto ed in contrasto con l'art. 21, primo comma,
della Costituzione che garantisce la libertà di pensiero e di manifestazione, e
perché il detto articolo 5 non può considerarsi norma di attuazione della XII
disposizione transitoria e finale della Costituzione. Il Pretore pronunciava la
seguente ordinanza: " Omissis .... ritenuto che la questione di
incostituzionalità dell'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, non é
manifestamente infondata in quanto detto articolo é in contrasto con
A seguito di denuncia dei carabinieri della stazione di Predappio, il Pretore di Forlì rinviava a giudizio il giovane Monti Alberto quale imputato della contravvenzione di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, "per aver in Predappio il 22 settembre 1957 indossato la camicia nera mentre si accingeva a visitare la tomba del defunto Benito Mussolini". All'udienza del 7 dicembre 1957 la difesa del Monti sollevava l'identica eccezione di incostituzionalità già sollevata per l'imputato Fratesi e il Pretore pronunciava ordinanza identica a quella già sopra trascritta per il predetto Fratesi.
Le surriferite ordinanze venivano regolarmente notificate e pubblicate.
Nel giudizio avanti questa Corte non si costituivano le parti private; proponeva intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
In tutte e tre le cause l'Avvocatura dello Stato concludeva perché venisse respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa degli imputati. Al riguardo faceva le seguenti osservazioni e deduzioni.
L'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, non può che essere considerato una ulteriore specificazione della stessa ipotesi già prevista nel precedente art. 1 della legge, la quale ha inteso ricollegarsi al divieto contenuto nella XII disposizione transitoria della Costituzione concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Pertanto, continua l'Avvocatura, la legge 20 giugno 1952, n. 645, non può essere definita anticostituzionale perché attua una norma della Costituzione. L'esigenza poi di dare attuazione al divieto di riorganizzare il disciolto partito fascista non può, sempre secondo l'Avvocatura, ritenersi limitata alla repressione dell'associazione o del movimento già sorto, ma deve intendersi logicamente estesa a tutti quegli atti o fatti che in qualunque modo possano favorire la riorganizzazione di cui trattasi. Al riguardo l'Avvocatura, come già le ordinanze di rinvio, cita la sentenza n. 1 del 16 gennaio 1957 di questa Corte. In proposito non é inopportuno specificare che detta sentenza si occupava dell'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e affermò che l'apologia del fascismo prevista da tale articolo é stata legittimamente vietata costituendo una istigazione indiretta alla riorganizzazione del disciolto partito fascista e ciò in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione.
L'Avvocatura ricorda poi che, anteriormente all'entrata in
funzione della Corte costituzionale,
L'Avvocatura conclude per la legittimità costituzionale in quanto le manifestazioni fasciste, quando siano compiute pubblicamente, hanno la capacità di suscitare sentimenti nostalgici che potrebbero incoraggiare e favorire il risorgere di movimenti totalitari antidemocratici la cui organizzazione é stata, invece, vietata dalla Costituzione.
Considerato in diritto
La norma, della cui legittimità si discute, é infatti in
tutte quella contenuta nell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, anche se
nella ordinanza del Pretore di Como la incostituzionalità é prospettata solo
con riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, mentre nelle due
ordinanze del Pretore di Forlì si aggiunge che detta norma é in contrasto con
In tale sentenza, nella quale, contrariamente a quanto é affermato nell'ordinanza del Pretore di Forlì, fu dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, si osserva che: "Come risulta dal contesto stesso della legge 1952... l'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII disposizione".
Questa disposizione pone sì un divieto, ma ciò non deve
indurre nell'errore di farla considerare quasi come un divieto penale,
costretto, nella interpretazione, entro i limiti della sua formulazione espressa.
Le norme penali sono venute successivamente, con le leggi del 1947 e del 1952,
sia nella parte sanzionatoria sia in quella precettiva.
Riconosciuta, in quel particolare momento storico, la necessità di impedire, nell'interesse del regime democratico che si andava ricostituendo, che si riorganizzasse in qualsiasi forma il partito fascista, era evidente che la tutela di una siffatta esigenza non potesse limitarsi a considerare soltanto gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione, del tutto avulsi da ogni loro antecedente causale; ma dovesse necessariamente riferirsi ad ogni comportamento che, pur non rivestendo i caratteri di un vero e proprio atto di riorganizzazione, fosse tuttavia tale da contenere in sé sufficiente idoneità a produrre gli atti stessi. Non é infatti concepibile che, mirando al fine di impedire la riorganizzazione, il legislatore costituente intendesse consentire atti che costituissero un apprezzabile pericolo del prodursi di un tale evento. Ciò risulta non soltanto dalla logica interpretazione dei motivi, e quindi dei limiti, della norma, ma dal testo medesimo della XII disposizione. Nel primo comma l'inciso "in qualsiasi forma" sta appunto a significare la preoccupazione del costituente di non irrigidire il precetto entro limiti formali e di mirare al di là degli atti di riorganizzazione strettamente intesi. Ciò si desume anche dal secondo comma della disposizione, il quale, conferendo al legislatore ordinario la potestà di fissare, per i capi responsabili del regime fascista, limitazioni temporanee al diritto di voto ed alla eleggibilità, mostrava di dare piena rilevanza ad una situazione che era appunto di mero pericolo. Ne deriva che il legislatore ordinario, nel dare con le sue norme concreta attuazione ai criteri espressi dalla norma costituzionale, era autorizzato a spingere i suoi divieti al di là degli atti veri e propri di riorganizzazione strettamente intesi, comprendendovi anche quelli idonei a creare un effettivo pericolo. Posto un tale principio é irrilevante che trattisi di delitto o di contravvenzione, perché, richiedendosi la obbiettività degli atti, può essere legittimamente oggetto di divieto penale ogni atto nel quale, sia pure in diverse proporzioni, quella idoneità si manifesti. Per le ipotesi previste dalla impugnata norma dell'art. 5 della legge del 1952, é noto che, trattandosi di fatti contravvenzionali, basta la volontarietà dell'azione, e - ben si intende - non dell'azione soltanto materialmente intesa, ma dell'azione in quanto costituisca manifestazione usuale del disciolto partito fascista. Sulla base dei limiti della volontarietà così intesa, non é escluso che anche siffatte minori manifestazioni possano in taluni casi essere tali da costituire, obbiettivamente, quel pericolo che, secondo lo spirito della norma costituzionale, si é inteso prevenire.
Chi esamini il testo dell'art. 5 della legge isolatamente dalle altre disposizioni, e si limiti a darne una interpretazione letterale, può essere indotto, come é accaduto alle autorità giudiziarie che hanno proposto la questione di legittimità costituzionale, a supporre che la norma denunziata preveda come fatto punibile qualunque parola o gesto, anche il più innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e gli uomini che lo impersonarono ed esprima semplicemente il pensiero o il sentimento, eventualmente occasionale o transeunte, di un individuo, il quale indossi una camicia nera o intoni un canto o lanci un grido. Ma una simile interpretazione della norma non si può ritenere conforme alla intenzione del legislatore, il quale, dichiarando espressamente di voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che, come si é detto prima, possono determinare il pericolo che si é voluto evitare.
La denominazione di "manifestazioni fasciste" adottata dalla legge del 1952 e l'uso dell'avverbio "pubblicamente" fanno chiaramente intendere che, seppure il fatto può essere commesso da una sola persona, esso deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui é compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste.
La ratio della norma non é concepibile altrimenti, nel sistema di una legge dichiaratamente diretta ad attuare la disposizione XII della Costituzione. Il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle; ed ha voluto colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione.
Con questa interpretazione, coerente a quella che
In tal senso la norma dell'art. 5 é stata interpretata anche dalla Corte di cassazione, che in una recente decisione (Sez. III, 16 gennaio 1958), in applicazione del principio fissato dalla Corte costituzionale, ha testualmente detto: "Si comprende che una volta dichiarata dalla Corte costituzionale la legittimità costituzionale di una legge, il giudice dovrà applicarla secondo lo spirito della Costituzione per una adeguata applicazione al caso concreto. Non crede questo Supremo Collegio che il criterio interpretativo di così ampia portata adottato dalla Corte costituzionale sia suscettibile di modificazioni e che esso non conservi la sua validità anche quando non trattasi di atti che integrino vera e propria apologia del fascismo ma si esauriscono in manifestazioni come il canto degli inni fascisti, poiché si ha ragione di ritenere anche che queste manifestazioni di carattere apologetico debbano essere sostenute, per ciò che concerne il rapporto di causalità fisica e psichica, dai due elementi della idoneità ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della ricostituzione del partito fascista e che, quando questi requisiti sussistono, l'ipotesi di cui all'art. 5 legge citata é costituzionalmente legittima. Questo principio é fondato sulla stessa ratio legis, che é quella di evitare, attraverso l'apologia e le manifestazioni proprie del disciolto partito, il ritorno a qualsiasi forma di regime in contrasto con i principi e l'assetto dello Stato: esso non può non investire ogni singola disposizione di cui si compone la legge 20 giugno 1952".
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando con un'unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5 della
legge 20 giugno 1952, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1958.