Sentenza n. 74 del 1958
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SENTENZA N. 74

ANNO 1958

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 29 aprile 1957 emessa dal Pretore di Como nel procedimento penale a carico di Maccarrone Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1957;

2) ordinanza 7 dicembre 1957 emessa dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Fratesi Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958 ed iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1958;

3) ordinanza 7 dicembre 1957 emessa dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Monti Alberto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958 ed iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1958.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;

udito il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Su denuncia 26 marzo 1956 dell'Autorità di P. S. di Como, il Pretore di Como, con decreto penale l settembre 1956 condannava alla pena di L. 10.000 di ammenda il giovane Maccarrone Giovanni quale responsabile di contravvenzione all'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, per avere il 25 marzo 1956, in occasione di un comizio del M.S.I. tenuto dall'on. Almirante in Como nel Cinema Araldo, compiuto pubblicamente manifestazione usuale del disciolto partito fascista, tendendo il braccio nel saluto fascista-romano al momento del congedo del predetto deputato. Avendo il Maccarrone proposto opposizione, veniva rinviato a giudizio all'udienza del 29 aprile 1957. Al dibattimento il difensore preliminarmente eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e chiedeva il rinvio degli atti alla Corte costituzionale e ciò in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione. Il Pretore, sentito il P. M., pronunciava la seguente ordinanza: "Dato atto della richiesta del difensore perché sia sospeso il giudizio e siano inviati gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, in relazione all'art. 21 della Costituzione. Ritenuto che la questione sollevata non appare manifestamente infondata e che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale".

Dietro denuncia dell'Autorità di p. s. il Pretore di Forlì rinviava a giudizio il giovane Fratesi Luigi quale imputato della contravvenzione di cui all'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, "per avere in Forlì il 22 settembre 1957 salutato romanamente una comitiva di persone che su un'autocorriera si stava recando a Predappio a visitare la tomba del defunto Benito Mussolini". All'udienza del 7 dicembre 1957 la difesa dell'imputato eccepì in via preliminare la incostituzionalità dell'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, e perché in urto ed in contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione che garantisce la libertà di pensiero e di manifestazione, e perché il detto articolo 5 non può considerarsi norma di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Il Pretore pronunciava la seguente ordinanza: " Omissis .... ritenuto che la questione di incostituzionalità dell'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, non é manifestamente infondata in quanto detto articolo é in contrasto con la XII disposizione transitoria della Costituzione, la quale vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista e nulla dispone nel caso vengano compiute manifestazioni usuali al disciolto partito, come nel caso in esame; ritenuto altresì, stante la sentenza 16 gennaio 1957 della Corte costituzionale con la quale veniva dichiarata la incostituzionalità dell'art. 4 legge 20 giugno 1952, n. 645, che appare opportuno che la Corte si pronunci anche sulla costituzionalità o meno dell'art. 5 stessa legge; P. q. m. ordina trasmettersi gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale disponendo la sospensione del procedimento".

A seguito di denuncia dei carabinieri della stazione di Predappio, il Pretore di Forlì rinviava a giudizio il giovane Monti Alberto quale imputato della contravvenzione di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, "per aver in Predappio il 22 settembre 1957 indossato la camicia nera mentre si accingeva a visitare la tomba del defunto Benito Mussolini". All'udienza del 7 dicembre 1957 la difesa del Monti sollevava l'identica eccezione di incostituzionalità già sollevata per l'imputato Fratesi e il Pretore pronunciava ordinanza identica a quella già sopra trascritta per il predetto Fratesi.

Le surriferite ordinanze venivano regolarmente notificate e pubblicate.

Nel giudizio avanti questa Corte non si costituivano le parti private; proponeva intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

In tutte e tre le cause l'Avvocatura dello Stato concludeva perché venisse respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa degli imputati. Al riguardo faceva le seguenti osservazioni e deduzioni.

L'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, non può che essere considerato una ulteriore specificazione della stessa ipotesi già prevista nel precedente art. 1 della legge, la quale ha inteso ricollegarsi al divieto contenuto nella XII disposizione transitoria della Costituzione concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Pertanto, continua l'Avvocatura, la legge 20 giugno 1952, n. 645, non può essere definita anticostituzionale perché attua una norma della Costituzione. L'esigenza poi di dare attuazione al divieto di riorganizzare il disciolto partito fascista non può, sempre secondo l'Avvocatura, ritenersi limitata alla repressione dell'associazione o del movimento già sorto, ma deve intendersi logicamente estesa a tutti quegli atti o fatti che in qualunque modo possano favorire la riorganizzazione di cui trattasi. Al riguardo l'Avvocatura, come già le ordinanze di rinvio, cita la sentenza n. 1 del 16 gennaio 1957 di questa Corte. In proposito non é inopportuno specificare che detta sentenza si occupava dell'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e affermò che l'apologia del fascismo prevista da tale articolo é stata legittimamente vietata costituendo una istigazione indiretta alla riorganizzazione del disciolto partito fascista e ciò in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione.

L'Avvocatura ricorda poi che, anteriormente all'entrata in funzione della Corte costituzionale, la Cassazione aveva ritenuto legittima la legge 3 dicembre 1947, n. 1546, e in particolare l'art. 7 che costituisce l'antecedente della disposizione in esame. Secondo la Cassazione la figura di reato prevista da tale articolo fu dalla legge 20 giugno 1952 scissa in una ipotesi delittuosa per quanto attiene alla previsione della esaltazione delle persone e delle ideologie del fascismo ed in una ipotesi contravvenzionale per quanto attiene alla previsione delle manifestazioni di carattere fascista, specificando queste ultime anche in semplici parole o gesti usuali al partito fascista.

L'Avvocatura conclude per la legittimità costituzionale in quanto le manifestazioni fasciste, quando siano compiute pubblicamente, hanno la capacità di suscitare sentimenti nostalgici che potrebbero incoraggiare e favorire il risorgere di movimenti totalitari antidemocratici la cui organizzazione é stata, invece, vietata dalla Costituzione.

 

Considerato in diritto

 

La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle tre cause per la loro decisione con un'unica sentenza, trattandosi sostanzialmente di una stessa questione di legittimità costituzionale.

La norma, della cui legittimità si discute, é infatti in tutte quella contenuta nell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, anche se nella ordinanza del Pretore di Como la incostituzionalità é prospettata solo con riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, mentre nelle due ordinanze del Pretore di Forlì si aggiunge che detta norma é in contrasto con la XII disposizione transitoria della Costituzione e si fa inoltre richiamo, seppure non esattamente, alla sentenza 16 gennaio 1957, n. 1, di questa Corte.

In tale sentenza, nella quale, contrariamente a quanto é affermato nell'ordinanza del Pretore di Forlì, fu dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, si osserva che: "Come risulta dal contesto stesso della legge 1952... l'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII disposizione".

Questa disposizione pone sì un divieto, ma ciò non deve indurre nell'errore di farla considerare quasi come un divieto penale, costretto, nella interpretazione, entro i limiti della sua formulazione espressa. Le norme penali sono venute successivamente, con le leggi del 1947 e del 1952, sia nella parte sanzionatoria sia in quella precettiva. La XII disposizione transitoria va pertanto interpretata per quella che é, cioè quale norma costituzionale che enuncia un principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata.

Riconosciuta, in quel particolare momento storico, la necessità di impedire, nell'interesse del regime democratico che si andava ricostituendo, che si riorganizzasse in qualsiasi forma il partito fascista, era evidente che la tutela di una siffatta esigenza non potesse limitarsi a considerare soltanto gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione, del tutto avulsi da ogni loro antecedente causale; ma dovesse necessariamente riferirsi ad ogni comportamento che, pur non rivestendo i caratteri di un vero e proprio atto di riorganizzazione, fosse tuttavia tale da contenere in sé sufficiente idoneità a produrre gli atti stessi. Non é infatti concepibile che, mirando al fine di impedire la riorganizzazione, il legislatore costituente intendesse consentire atti che costituissero un apprezzabile pericolo del prodursi di un tale evento. Ciò risulta non soltanto dalla logica interpretazione dei motivi, e quindi dei limiti, della norma, ma dal testo medesimo della XII disposizione. Nel primo comma l'inciso "in qualsiasi forma" sta appunto a significare la preoccupazione del costituente di non irrigidire il precetto entro limiti formali e di mirare al di là degli atti di riorganizzazione strettamente intesi. Ciò si desume anche dal secondo comma della disposizione, il quale, conferendo al legislatore ordinario la potestà di fissare, per i capi responsabili del regime fascista, limitazioni temporanee al diritto di voto ed alla eleggibilità, mostrava di dare piena rilevanza ad una situazione che era appunto di mero pericolo. Ne deriva che il legislatore ordinario, nel dare con le sue norme concreta attuazione ai criteri espressi dalla norma costituzionale, era autorizzato a spingere i suoi divieti al di là degli atti veri e propri di riorganizzazione strettamente intesi, comprendendovi anche quelli idonei a creare un effettivo pericolo. Posto un tale principio é irrilevante che trattisi di delitto o di contravvenzione, perché, richiedendosi la obbiettività degli atti, può essere legittimamente oggetto di divieto penale ogni atto nel quale, sia pure in diverse proporzioni, quella idoneità si manifesti. Per le ipotesi previste dalla impugnata norma dell'art. 5 della legge del 1952, é noto che, trattandosi di fatti contravvenzionali, basta la volontarietà dell'azione, e - ben si intende - non dell'azione soltanto materialmente intesa, ma dell'azione in quanto costituisca manifestazione usuale del disciolto partito fascista. Sulla base dei limiti della volontarietà così intesa, non é escluso che anche siffatte minori manifestazioni possano in taluni casi essere tali da costituire, obbiettivamente, quel pericolo che, secondo lo spirito della norma costituzionale, si é inteso prevenire.

Chi esamini il testo dell'art. 5 della legge isolatamente dalle altre disposizioni, e si limiti a darne una interpretazione letterale, può essere indotto, come é accaduto alle autorità giudiziarie che hanno proposto la questione di legittimità costituzionale, a supporre che la norma denunziata preveda come fatto punibile qualunque parola o gesto, anche il più innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e gli uomini che lo impersonarono ed esprima semplicemente il pensiero o il sentimento, eventualmente occasionale o transeunte, di un individuo, il quale indossi una camicia nera o intoni un canto o lanci un grido. Ma una simile interpretazione della norma non si può ritenere conforme alla intenzione del legislatore, il quale, dichiarando espressamente di voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che, come si é detto prima, possono determinare il pericolo che si é voluto evitare.

La denominazione di "manifestazioni fasciste" adottata dalla legge del 1952 e l'uso dell'avverbio "pubblicamente" fanno chiaramente intendere che, seppure il fatto può essere commesso da una sola persona, esso deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui é compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste.

La ratio della norma non é concepibile altrimenti, nel sistema di una legge dichiaratamente diretta ad attuare la disposizione XII della Costituzione. Il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle; ed ha voluto colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione.

Con questa interpretazione, coerente a quella che la Corte costituzionale ha dato nella ricordata sentenza all'art. 4 della stessa legge, la norma denunziata si inquadra perfettamente nel sistema delle sanzioni dirette a garantire il divieto posto dalla XII disposizione transitoria, né contravviene al principio dell'art. 21, primo comma, della Costituzione.

In tal senso la norma dell'art. 5 é stata interpretata anche dalla Corte di cassazione, che in una recente decisione (Sez. III, 16 gennaio 1958), in applicazione del principio fissato dalla Corte costituzionale, ha testualmente detto: "Si comprende che una volta dichiarata dalla Corte costituzionale la legittimità costituzionale di una legge, il giudice dovrà applicarla secondo lo spirito della Costituzione per una adeguata applicazione al caso concreto. Non crede questo Supremo Collegio che il criterio interpretativo di così ampia portata adottato dalla Corte costituzionale sia suscettibile di modificazioni e che esso non conservi la sua validità anche quando non trattasi di atti che integrino vera e propria apologia del fascismo ma si esauriscono in manifestazioni come il canto degli inni fascisti, poiché si ha ragione di ritenere anche che queste manifestazioni di carattere apologetico debbano essere sostenute, per ciò che concerne il rapporto di causalità fisica e psichica, dai due elementi della idoneità ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della ricostituzione del partito fascista e che, quando questi requisiti sussistono, l'ipotesi di cui all'art. 5 legge citata é costituzionalmente legittima. Questo principio é fondato sulla stessa ratio legis, che é quella di evitare, attraverso l'apologia e le manifestazioni proprie del disciolto partito, il ritorno a qualsiasi forma di regime in contrasto con i principi e l'assetto dello Stato: esso non può non investire ogni singola disposizione di cui si compone la legge 20 giugno 1952".

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

pronunciando con un'unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe:

dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nella XII delle disposizioni transitorie e finali e nell'art. 21, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.

 

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -  Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI

 

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1958.