SENTENZA N. 51
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4156, promosso con l'ordinanza 31 gennaio 1957 della Corte d'appello di Cagliari pronunciata nella causa tra Piercy Vera Norina in Mameli in proprio e quale procuratrice di Hardwick Daphne ved. Piercy, di Bashfields Maria Luisa e di Piercy Fitzvivian Antonio, e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna (E.T.F.A.S.) e il Ministero dell'agricoltura, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 4 maggio 1957 ed iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1957.
Udita nell'udienza pubblica del 25 giugno 1958 la relazione del Giudice Mario Bracci;
uditi l'avvocato
Giuseppe Chiarelli per
Ritenuto in fatto
Con i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1952, nn. 4153, 4157 e 4158, emessi nei confronti di Piercy Vera Norina in Mameli e n. 4156 nei confronti di
Daphne Hardwick ved. Piercy, pubblicati nel supplemento n. 2 della Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953, furono espropriati circa
Con atto di citazione 3 aprile 1953 Vera Norina Piercy, per sé e come procuratrice della madre Daphne Hardwick e della cognata Maria Luisa Bashfields, convenne in giudizio l'E.T.F.A.S. davanti al Tribunale di Oristano chiedendo la dichiarazione d'incostituzionalità dei quattro decreti perché viziati da errori di fatto e di diritto nell'individuazione dei proprietari espropriati e perché esorbitanti dai limiti della delega legislativa trattandosi di azienda modello.
Le parti attrici si trovavano in una complessa situazione soggettiva, essendosi attuata la successione del maggiore Piercy in base all'istituto anglo-sassone del trust, ed essendosi, con la morte di due figli dello stesso maggiore Piercy, creati altri due trust, dei quali uno, alla morte del figlio Beniamino James, accresceva sostanzialmente le quote del trust già esistente e l'altro, alla morte del figlio Vivian Henry, inseriva nel rapporto un nuovo soggetto nella persona della vedova di quest'ultimo Maria Luisa Bashfields.
Pertanto al momento in cui fu proposta l'azione davanti al Tribunale di Oristano in base alle tipiche situazioni giuridiche di quell'istituto Vera Norina Piercy e Maria Luisa Bashfields erano al tempo stesso beneficiarie e fiduciarie e Daphne Hardwick ved. Piercy soltanto fiduciaria e forse beneficiaria per la parte proveniente dalla successione del figlio Beniamino James.
Il Tribunale di Oristano, con sentenza 3-10 febbraio 1954, pronunziando anche nei confronti del Ministero dell'agricoltura intervenuto in giudizio, dichiarò improponibile la domanda per la dichiarazione d'incostituzionalità, dichiarò infondate le altre domande e stabilì la compensazione delle spese.
Contro tale sentenza propose appello Vera Norina Piercy, per sé e quale procuratrice della Hardwick, senza tuttavia riproporre la domanda relativa alla incostituzionalità dei decreti di esproprio.
L'E.T.F.A.S. e il Ministero dell'agricoltura proposero appello incidentale relativamente alle spese.,
Frattanto
In questo giudizio intervenne
L'istanza di rivendica della Vera Norina Piercy fu accolta integralmente dal Tribunale di Oristano con sentenza 15 dicembre 1955-15 marzo 1956. Contro tale sentenza propose appello l'E.T.F.A.S. ed il processo fu riunito con l'altro, già pendente innanzi alla Corte d'appello di Cagliari, relativo alla prima sentenza del Tribunale di Oristano del 3-10 febbraio 1954.
Con tale ordinanza
L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 4 maggio 1957, e davanti a
questa Corte si sono regolarmente costituiti, presentando le proprie deduzioni,
l'E.T.F.A.S. e
All'udienza del 30 ottobre 1957, udita la relazione, gli avvocati della difesa della Norina Piercy e della difesa dello Stato discussero ampiamente le questioni relative alla causa, sostenendo, allo stato degli atti, l'inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale.
Questa Corte con ordinanza n. 127 del 28 novembre 1957, rilevato che era pervenuto nella cancelleria della Corte stessa soltanto il fascicolo di ufficio delle cause riunite presso al Corte d'appello di Cagliari e che si riteneva necessario acquisire al processo i fascicoli delle parti, sospese il giudizio e ordinò alle parti stesse di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza i fascicoli degli atti e dei documenti del giudizio di merito. Tali fascicoli sono stati regolarmente depositati e inoltre la difesa della Piercy Vera Norina ha presentato una nuova memoria insistendo sulla propria eccezione preliminare circa la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, ben potendo le questioni sull'interpretazione del testamento del maggiore Piercy essere risolte indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale e segnalando come una eventuale pronuncia di questa Corte sull'interpretazione del testamento non potrebbe avvenire senza il riconoscimento dei diritti soggettivi dei vari soggetti privati.
Considerato in diritto
Risulta dall'ordinanza di rinvio della Corte d'appello di Cagliari 31 gennaio 1957 e dagli atti del giudizio di merito che la tesi affermata dalla Vera Norina Piercy e dalla Maria Luisa Bashfields innanzi al Tribunale di Oristano e quindi innanzi alla Corte d'appello di Cagliari a sostegno della loro istanza di rivendicazione dei beni oggetto dello scorporo disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4156, era che la proprietà di questi beni spettasse alle dette signore quali eredi dirette ed indirette del Piercy Beniamino Herbert. Le signore Piercy e Bashfields sostenevano questa tesi perché a loro avviso essendo i beni ereditari costituiti in trust ed essendo il trust un istituto di diritto inglese che presuppone la scissione della proprietà in legale o fiduciaria e in beneficiaria o sostanziale, non era ammissibile, secondo i principi d'ordine pubblico dell'ordinamento giuridico italiano, che la proprietà, quale diritto reale, fosse riconosciuta alla Daphne Hardwick che, quale titolare della proprietà fiduciaria, doveva considerarsi soltanto un'amministratrice. Da ciò la conseguenza che il decreto di scorporo 28 dicembre 1952, n. 4156, emanato nei confronti della Daphne Hardwick, sarebbe stato viziato da illegittimità costituzionale per mancanza delle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla legge delega del 21 ottobre 1950, n. 841.
L'E.T.F.A.S. eccepiva invece che
nel trust la "proprietaria", secondo la legge
italiana, era la titolare della proprietà fiduciaria o "trustee", cioè
Ma l'E.T.F.A.S. sosteneva altresì
che se anche
Ora
Questa non é la questione di legittimità costituzionale sulla
quale
In realtà la questione di legittimità costituzionale sarebbe sorta davanti alla Corte d'appello di Cagliari soltanto quando, risolte definitivamente le questioni relative alla natura dei diritti dei soggetti del trust Piercy circa i beni oggetto del decreto presidenziale n. 4156, si fosse dovuto decidere quali fra i titolari di questi diritti dovessero essere considerati "proprietari" ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Soltanto se al giudice di merito fosse sembrata non infondata la tesi delle istanti che negava ai titolari dei diritti sugli immobili, così come fossero stati riconosciuti e definiti dalla Corte di Cagliari, la qualità di "proprietari" agli effetti del citato art. 4 della legge n. 841 del 1950 e soltanto nel caso che il giudizio non potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione di questa questione, sarebbe stato giustificato il rinvio degli atti alla Corte costituzionale. Ma allo stato degli atti manca qualsiasi apprezzamento sul fondamento della questione di legittimità costituzionale e manca addirittura, sostanzialmente, la proposizione della questione stessa che le parti non hanno sollevato e che il giudice si é prospettata come un'eventualità che soltanto in una delle ipotesi avanzate dalle parti avrebbe potuto precludergli il giudizio sull'istanza di rivendicazione.
Poiché trattasi di accertamenti che
spettano esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria davanti alla
quale pende il giudizio sulla controversia principale,
PER QUESTI MOTIVI
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte d'appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1958.