SENTENZA
N. 129
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5 e 14 del R.D.L. 25 ottobre 1941,
n. 1148, convertito, con modificazione, nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e
delle norme contenute nel R.D. 29 marzo 1942, n. 239, promosso con ordinanza 18
maggio 1957 del Tribunale di Pinerolo nel procedimento di omologazione della
società per azioni AR.CO. con sede in Pinerolo, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed iscritta al n. 63 del
Registro ordinanze 1957.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del giorno 11 dicembre 1957 la relazione del Giudice Giovanni
Cassandro;
uditi l'Avv. Arturo
Colonna per la società AR.CO. ed il vice avv. gen. dello Stato Marcello
Frattini per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Con atto rogato
dal notar Carlo Paola di Torino il 18 aprile di quest'anno, si é costituita,
con sede in Pinerolo, la società per azioni AR.CO. Lo statuto della società
nell'art. 7 riproduce testualmente la norma contenuta nell'art.2355 Codice
civile, secondo la quale "le azioni possono essere nominative o al
portatore, a scelta del socio che ne é titolare". Nel procedimento di
omologazione, seguito davanti al Tribunale di Pinerolo, la società per azioni
AR.CO., al fine di sostenere la validità della riferita clausola statutaria,
eccepì la illegittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi che
dispongono la nominatività obbligatoria dei titoli azionari e precisamente
degli artt. 1, 2, 5 e 14 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con
modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e delle norme contenute nel
R.D. 29 marzo 1942, n. 239, assumendo che essi sono in contrasto con gli artt.
3, 15, 41, 42, 47 e 53 della Costituzione.
Il Tribunale di
Pinerolo, "ritenuta l'impossibilità di riconoscere o di negare la
regolarità" dell'art. 7 dello statuto della società AR.CO.
indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità
costituzionale, e ritenuto altresì che la questione non fosse manifestamente
infondata "soprattutto in considerazione della dichiarata costituzionalità
della legge della Regione siciliana 8 luglio 1948, n. 32, e della innegabile restrizione
della iniziativa economica privata insita nelle disposizioni e nelle finalità
stesse (per altro di natura contingente ed eccezionale) del R.D.L. 25 ottobre
1941, n. 1148", con ordinanza 18 maggio 1957 sospese il provvedimento di
omologazione e trasmise gli atti a questa Corte, per la decisione della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5, 14 del R.D.L. 25
ottobre 1941, n. 1148 (convertito in legge 9 febbraio 1942, n. 96) e di ogni
disposizione derivata e dipendente, in particolare di quelle contenute nel R.D.
29 marzo 1942, n. 239, in relazione agli artt. 3, 15, 41, 42, 47 e 53 della
Costituzione.
L'ordinanza é stata
ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata, per disposizione del
Presidente della Corte costituzionale, nel n. 161 (28 giugno 1957) della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
1. - La società
AR.CO., rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Colonna, si é costituita nel
presente giudizio depositando le sue deduzioni nella cancelleria il 10 giugno
1957. Successivamente il 21 novembre di quest'anno la società AR.CO. ha
depositato una memoria nella quale in parte riprende, in parte tratta sotto
diverso profilo, le tesi avanzate nelle deduzioni, a sostegno della tesi della
illegittimità costituzionale dei provvedimenti impugnati; sicché giova esporre,
per lo meno in parte, congiuntamente i punti essenziali dei due documenti,
tanto più che sia il primo sia il secondo sono rimasti senza risposta da parte
della difesa del Presidente del Consiglio, che ha depositato il suo atto di
intervento quasi contemporaneamente all'atto di deduzioni della parte privata -
e senza, quindi, tenerne conto - e non ha, poi, presentato memorie.
Premette la difesa
della società AR.CO. che il R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, sorse con un
carattere di intrinseca temporaneità. Entrato in vigore prima dell'entrata in
vigore del Codice civile (21 aprile 1942), esso avrebbe dovuto cessare di avere
applicazione a questa ultima data, se l'art. 25 del R.D. 16 febbraio 1942, n.
71, che contiene disposizioni per l'attuazione del V libro del Codice civile,
riprodotto poi quasi testualmente nell'art. 109 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318,
che reca le disposizioni per l'attuazione del Codice civile, non avesse
stabilito che "per le società per azioni soggette al R.D.L. 25 ottobre
1941 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro
V del Codice relative alle azioni al portatore". Ne sarebbe perciò derivata
una sospensione dell'applicabilità delle norme del Codice civile, destinata a
venir meno col venir meno dell'efficacia provvisoria e contingente del decreto
in questione: efficacia provvisoria implicitamente, ma necessariamente connessa
col fatto che la disciplina dei titoli azionari, in esso prevista,
rappresentava un caso tipico di legge di guerra, legato alla durata dello stato
di guerra e valido perciò soltanto per la durata della guerra.
Il decreto impugnato
dunque non sarebbe più in vigore già da molto tempo e il relativo giudizio di
legittimità costituzionale si dovrebbe concludere con una dichiarazione di
infondatezza per sopraggiunta inefficacia delle norme denunciate.
Inoltre il ricordato
art. 109 delle disposizioni di attuazione del Codice civile avrebbe rimandato
l'entrata in vigore non già di tutte le norme del Codice civile relative ai
titoli azionari, ma soltanto di quella contenuta nell'art. 2355, la sola
relativa alle azioni al portatore, sicché sarebbero entrate in vigore, al 21
aprile 1942, tutte le disposizioni del libro IV relative ai titoli di credito e
particolarmente ai titoli nominativi (artt. 1992 - 2027) e quelle del libro V
relative alle azioni in generale, prescindendo dal loro carattere di azioni
nominative o al portatore (artt. 2346 - 2362 con l'eccezione dell'art. 2355;
artt. 2325, 2328, n. 5, 2424, n. 10, e 2425, n. 4). La conseguenza sarebbe che
non sono stati in vigore dal 21 aprile 1942 nell'art. 5 del R.D.L. che fa
divieto "alle società di possedere azioni di altre società per un valore
superiore a quello del proprio capitale azionario" (che é una norma che
non concerne specificamente le azioni "al portatore"), né le norme
del R. D. 29 marzo 1942, n. 239, che ne derivano (artt. 30, 31, 32, 33, 34, e
tanto meno le sanzioni penali comminate dall'art. 14 del citato decreto legge
n. 1148). La stessa conclusione varrebbe per gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12
del R. D. ora citato, inutili duplicazioni o innovazioni incompatibili rispetto
agli articoli (2021, 2025, 2022, 2023, 2024, 2026, 1997, 2325, 2328, n. 5,
2370, 2000, 2027) del Codice civile.
3. - Se si volesse
invece ritenere che i provvedimenti legislativi impugnati siano ancora in
vigore, sarebbe evidente la loro illegittimità costituzionale.
In primo luogo l'art.
53 della Costituzione ponendo il principio che "tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva", legittima sì i poteri dello Stato e i correlativi oneri ed
obblighi dei cittadini in materia tributaria, ma non consente la violazione di
diritti costituzionalmente garantiti, che le leggi tributarie possono limitare
solo in quanto siano limitabili secondo le norme della Costituzione. I
provvedimenti impugnati violerebbero l'art. 53 in questo senso, nel senso cioè
che alla norma in esso contenuta deriva dal coordinamento con le altre norme
della Costituzione, segnatamente con quelle dell'art. 23 e degli artt. 2, 3,
14, 15, 16, 41, 42,47.
4. - In particolare
essi violerebbero gli artt. 41, 42, 47 della Costituzione che pongono le regole
fondamentali della libertà economica e della proprietà privata. Se é vero che
questi medesimi articoli autorizzano limitazioni a questi diritti, é vero
altrettanto, secondo la difesa della società AR.CO., che tali limitazioni
devono trovare giustificazione nelle "cause" previste dalle medesime
norme costituzionali come giustificatrici di una restrizione di quei diritti
fondamentali del cittadino. Quando questo non sia, e la legge ordinaria non
corrisponda ad una delle finalità previste dalla Costituzione, si avrebbe un
eccesso di potere legislativo o un suo sviamento dal fine, che ne importerebbe
la illegittimità costituzionale. Sarebbe il caso appunto dei provvedimenti in
questione che non sono idonei a realizzare nessuna delle finalità indicate
negli artt. 41, 42, 47 della Costituzione come cause lecite di eventuali
deroghe ai principi di libertà economica: non quella di evitare il contrasto
dell'iniziativa individuale con l'utilità sociale e il danno alla sicurezza,
alla libertà e alla dignità umana (art. 41, primo cpv.); non quella di
coordinare, legislativamente, l'attività economica pubblica e privata ai fini
sociali (art. 41, secondo cpv.); né l'altra "di assicurare la funzione
sociale della proprietà e renderla accessibile a tutti" (art. 42); né,
infine, l'altra di favorire l'accesso del risparmio popolare al diretto o
indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese" (art. 47).
5. - Violato sarebbe
anche, dalla istituzione dello schedario generale previsto dal R.D.L. n. 1148,
il principio della segretezza della corrispondenza che l'art. 15 della
Costituzione vorrebbe inviolabile per ogni forma di comunicazione e così anche
per tutte le comunicazioni contrattuali.
Ma violato
soprattutto sarebbe il principio dell'uguaglianza dei cittadini consacrato
nell'art. 3 della Costituzione. Già in sé il R.D.L. 21 ottobre 1941, n. 1148,
feriva questo principio perché escludeva dalla sua sfera di efficacia le
società italiane aventi sede nell'Africa italiana, e, quanto meno nel fatto,
quelle estere operanti in Italia; ma, più ancora, esonerando dall'obbligo della
nominatività i titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle Province, dai
Comuni e da altri Enti, nonché le obbligazioni. Senonché, codesta violazione si
é accentuata con la emanazione da parte della Regione siciliana della legge 8
luglio 1948, n. 32, la quale ha consentito alle società per azioni di nuova
costituzione nella Regione e che si propongano la costituzione e l'esercizio di
nuovi impianti industriali o iniziative armatoriali, di emettere azioni al
portatore, e con la legge sarda 12 aprile 1957, n. 10, che autorizza
l'emissione di azioni al portatore da parte delle società aventi sede in
Sardegna che si propongano di creare o gestire nuovi impianti industriali o
nuove iniziative armatoriali che abbiano il porto di armamento nella Regione.
Sarebbe assai significativo il fatto che da un lato l'Alta Corte per la Regione
siciliana dichiarò il 7 agosto 1948 la legittimità costituzionale di quella
legge siciliana, dall'altro che di quella sarda il Governo della Repubblica non
ha contestato la legittimità.
Si tratterebbe, per
altro, di una violazione non voluta dal più volte citato decreto legge, che
anzi non fece distinzioni tra i cittadini, né ammise esenzioni di sorta, ma di
una violazione per dir così sopravvenuta per effetto appunto di quelle due
leggi regionali, che gli hanno tolto efficacia in alcune parti del territorio,
ripristinando soltanto in queste le norme del Codice civile, che, invece,
avrebbero dovuto tornare a entrare in vigore nello stesso tempo per tutti i
cittadini e per tutto il territorio nazionale. Una legge regionale che deroghi
alle norme statali in una materia, che, come questa, coinvolge anche il
regolamento di rapporti di diritto privato, si porrebbe necessariamente come
causa di decadenza in toto della contraria legge dello Stato.
6. - Nel giudizio é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso,
come per legge, dall'Avvocato generale dello Stato.
Nell'atto
d'intervento, depositato in cancelleria il 12 giugno 1957, la difesa del
Presidente del Consiglio ha eccepito preliminarmente il difetto del presupposto
processuale del giudizio di legittimità costituzionale richiesto dall'art. 134
della Costituzione e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il
procedimento regolato dall'art. 2330 del Codice civile non sarebbe infatti né
una controversia né un giudizio, ma un atto di controllo e di autorizzazione
come é confermato dallo svolgimento storico dell'istituto. Anche se é difficile
decidere in linea di principio quale sia il criterio distintivo tra atti
giurisdizionali e atti con carattere ordinatorio o amministrativo che non
comportano esercizio di giurisdizione anche se vanno sotto il nome generico di
"volontaria giurisdizione", e se é vero che tale criterio debba
rintracciarsi caso per caso, non potrebbe essere dubbio che il caso dell'art.
2330 del Codice civile non rientra in nessun modo tra quelli in cui, in
procedimenti di volontaria giurisdizione, sono sottoposte al giudice questioni
di diritto soggettivo con parti contrapposte, la cui risoluzione comporti un
esercizio di giurisdizione. Ci si troverebbe invece di fronte a una situazione
che l'Avvocato dello Stato definisce "strana", nella quale il
magistrato chiamato a esercitare un controllo di legalità chiede consiglio alla
Corte costituzionale, dopo aver constatato che l'atto da controllare é stato
redatto in violazione di legge, constatazione che avrebbe imposto senz'altro il
rifiuto dell'approvazione e della iscrizione nel registro delle società.
7. - Nel merito la
difesa dello Stato sostiene la manifesta infondatezza della proposta questione
di legittimità costituzionale. Talune delle norme costituzionali richiamate non
avrebbero alcun rapporto concettuale con la nominatività obbligatoria dei
titoli azionari: così l'art. 3 (uguaglianza dei cittadini davanti alla legge),
l'art. 15 (segretezza della corrispondenza), l'art. 47 (incoraggia mento e
tutela del risparmio). Le altre (art. 41, 42 e 53) conterrebbero direttive che
lungi dal contrastare con la nominatività dei titoli, darebbero fondamento a
disporla anche se la legge ancora non l'avesse preveduta e regolata. Gli
articoli 41 e 42 stabiliscono e autorizzano limiti e controlli perché l'attività
economica privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e perché
la proprietà privata svolga la sua funzione sociale. Ora principale parte di
questa funzione sociale é quella prevista dall'art. 53 per cui "tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva", e la nominatività delle azioni porrebbe appunto una delle
condizioni di attuazione di questo precetto costituzionale.
8. - Alla eccezione
pregiudiziale dell'Avvocatura la difesa della società AR.CO. ha risposto nella
ricordata memoria del 21 novembre 1957, sostenendo che l'art. 134 della
Costituzione non pone limitazioni di natura oggettiva perché possa validamente
proporsi un giudizio di legittimità costituzionale. Le "controversie di
cui quest'articolo parla sono quelle relative... alla legittimità
costituzionale", non quelle in occasione delle quali la questione di
legittimità viene proposta. Né il termine "causa" usato in talune
disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nelle norme integrative del 16
marzo 1956, avrebbe significato rigoroso di procedimento di natura contenziosa,
ma sarebbe adoperato come sinonimo di "processo" e di
"giudizio". Di che sarebbe conferma l'art. 1 della legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1, che parla genericamente di giudizio e di giudice, senza
che se ne possa trarre criterio per una diversificazione tra categorie e specie
di processi e di giudizi. L'unico requisito necessario e sufficiente sarebbe
che tali processi o giudizi (quali che siano) si svolgano davanti a un'autorità
giurisdizionale e che sia questa, o più semplicemente, un giudice, che, di
ufficio o su istanza di parte, proponga la questione di legittimità
costituzionale.
9. - Nella richiamata
memoria la società AR.CO. sostiene anche l'incostituzionalità formale e del
R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, e del R.D. 29 marzo 1942, n. 239.
Del primo, perché
sarebbe stato emanato osservando la procedura prevista dall'art. 18 della legge
19 gennaio 1939, n. 129, in relazione con l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926,
n. 100, "per urgenti misure di carattere tributario", mentre il suo
contenuto sarebbe soltanto parzialmente di tale natura; e perché sarebbe poi
stato convertito in legge con la deliberazione della Commissione generale del
bilancio e non dell'Assemblea plenaria della Camera o quanto meno di una
Commissione legislativa.
Del secondo, perché,
eccedendo i limiti fissati dall'art. 3, n. 1 (e forse si voleva dire art. 1, n.
1), della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alla facoltà del potere esecutivo di
emanare norme giuridiche non poteva trovare fondamento se non in una
delegazione di potere legislativo, per la quale sarebbe occorsa la
deliberazione dell'Assemblea plenaria ai sensi dell'art. 15 della legge 19
gennaio 1939, e non sarebbe stata sufficiente quella, che si ebbe, della
Commissione generale del bilancio: e che si trattasse di una delega,
risulterebbe dall'art. 15 del più volte ricordato decreto legge 25 ottobre
1941, che una delega di potere legislativo avrebbe assunto richiesta.
10. - Infine il
decreto legge n. 1148 sarebbe frutto di una volontà legislativa viziata nella
sua formazione e nella sua manifestazione. Il legislatore, infatti, aveva posto
espressamente alla sua volontà un limite - quello espresso dalla formula
"ai soli effetti tributari" -, ma quest'autolimitazione del
legislatore non venne osservata, perché in realtà si creò un unico inscindibile
regime di emissione e di circolazione dei titoli azionari, nel quale é
impossibile separare gli effetti tributari da quelli di altra natura: con che
si sarebbe di fronte a un eccesso o a uno sviamento del potere legislativo
manifestamente incostituzionale.
11. - All'udienza
pubblica dell'11 dicembre 1957, le parti hanno svolto e illustrato le tesi
proposte già nei rispettivi scritti defensionali. In particolare la difesa del
Presidente del Consiglio ha controbattuto gli argomenti che, a sostegno della
tesi della illegittimità costituzionale, la difesa della società AR.CO. aveva
avanzato nell'atto di deduzioni e nella memoria illustrativa.
Considerato
in diritto
1. - L'eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la Corte
dovrebbe dichiarare "non esservi luogo a giudizio" per difetto del
presupposto processuale del giudizio di legittimità costituzionale, non può
essere accolta.
Non si dubita che il
procedimento di omologazione previsto dall'art. 2330 del Codice civile sia di
quelli che usa ricomprendere sotto la categoria della giurisdizione volontaria,
né che l'attività del giudice sia, in questo caso, giurisdizionale, anche se
manchi la lite e non vi sia contraddittorio fra le parti. Perciò anche nel
corso di questo procedimento può essere sollevata una questione di legittimità
costituzionale o su istanza di chi sottopone l'atto negoziale all'accertamento
di legalità o dal P.M. o di ufficio dal giudice.
D'altra parte niente
c'é nella Costituzione e nelle leggi che regolano la competenza della Corte
costituzionale (leggi costituzionali e legge ordinaria), che imponga di
escludere i procedimenti di giurisdizione volontaria dal novero di quelli nel
corso dei quali possa sorgere una questione di legittimità costituzionale. A
prescindere dalla esatta osservazione che il termine "controversie"
del quale si serve l'art. 134 della Costituzione é da riferire non già al
giudizio nel quale sorge la questione di legittimità costituzionale (per le
quali questioni, del resto, il termine nemmeno é da interpretare
necessariamente come espressione di un caso di giurisdizione contenziosa), e a
prescindere altresì dall'altra osservazione, che i termini "giudizio"
e "causa" tanto nella legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, quanto nella
legge 11 marzo 1953, n. 87 (art. 23) e nelle norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte, vengono adoperati in maniera generica e con vario
significato, é fondamentale la considerazione che il sistema costruito dalla
Costituzione e dalle leggi che per questa parte la integrano o le danno
esecuzione, comporta che tutte le volte che l'autorità giurisdizionale chiamata
ad attuare la legge nel caso concreto, cioè ad esercitare giurisdizione, dubiti
fondatamente della legittimità costituzionale di questa, deve sospendere il
procedimento e trasmettere gli atti all'organo costituzionale, che é il solo
competente a risolvere il dubbio. Se é vero che il nostro ordinamento ha
condizionato la proponibilità della questione di legittimità costituzionale
alla esistenza di un procedimento o di un giudizio, é vero altresì che il
preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di
costituzionalità insidierebbero), insieme con l'altro dell'osservanza della
Costituzione, vieta che dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e
processi (categorie del resto dai confini sovente incerti e contestati), si
traggano conseguenze così gravi. Si può dire, anche, che la proponibilità alla
Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale dipenda non
dalla qualificazione del procedimento in corso, ma dalla circostanza che il
giudice (contenzioso o volontario che sia il processo) ritenga fondato il
dubbio della legittimità costituzionale della legge che egli deve attuare. Del
che, del resto, é riprova la inaccettabile conseguenza dell'opposta
interpretazione, che sarebbe quella di un giudice costretto (incompetente come
egli é a giudicare della costituzionalità della legge) ad applicare una legge,
rispetto alla quale egli ritiene manifestamente fondata la questione di
legittimità costituzionale.
2. - Nemmeno fondata
é l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla società AR.CO. Sostiene essa che il
R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, e, di conseguenza, la legge di conversione del
9 febbraio 1942, n. 96, avesse, fin dal suo nascere e con sé connaturato, il
carattere della provvisorietà, derivante dal momento nel quale esso fu emanato,
che era tempo di guerra: cessata la guerra avrebbe dovuto cessare il vigore del
provvedimento e, oggi, al giudizio di legittimità costituzionale mancherebbe
addirittura l'oggetto.
In contrario va
osservato che la temporaneità di un provvedimento legislativo deve risultare in
maniera diretta ed esplicita, o indiretta, ma sempre esplicita, mediante il
collegamento a fatti e circostanze che abbiano una durata determinata o
determinabile. Il richiamo che la difesa della società AR.CO. fa all'art. 14
delle "Disposizioni sulla legge in generale" secondo il quale le
leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano
oltre i casi e i tempi in esse considerati", vale, semmai (nel caso cioè
che la legge di cui si discute fosse una legge eccezionale), a sostegno della
tesi ora enunciata. Per altro, sta di fatto che il decreto legge del 1941 non
ha in sé niente che autorizzi a considerarlo di sua natura provvisorio. Il
fatto che fosse nelle intenzioni del legislatore di avvalersi delle
disposizioni che quel decreto recava, ai fini di una politica tributaria e
finanziaria di guerra, non esclude che, così come fu costruito, quel
provvedimento tosse valido al conseguimento di finalità diverse da quelle
proprie dello stato di guerra. La nominatività obbligatoria dei titoli azionari
(che, del resto, aveva già avuto precedenti legislativi nel nostro
ordinamento), era da molti anni un provvedimento auspicato o combattuto,
soprattutto per ragioni di politica fiscale. E gli stessi strumenti di
accertamento fiscale che il provvedimento istituiva (quale lo schedario
generale dei titoli azionari), e i termini che esso prevedeva (quelli dell'art.
8 relativi alla conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi, che
coprono un quindicennio), mostrano a sufficienza che la ratio della legge non
era certo quella di una regolamentazione provvisoria e contingente.
Né la pretesa
temporaneità (determinata e precisata come la vuole la società AR.CO.) può
dedursi dall'art. 25 del R.D.L. 16 febbraio 1942, n. 71 (poi 109 del R.D. 30
marzo 1942, n. 318), il quale stabilisce che "per le società per azioni
soggette al R.D.L. 25 ottobre 1941 e per la durata di tale decreto non si
applicano le disposizioni del libro V del Codice relative alle azioni al
portatore". Si tenga presente, infatti, che come risulta dalla relazione
che accompagna quel decreto, nel dettare la norma si considerò soprattutto il
caso di quelle società per azioni (come quelle che operavano nel territorio
dell'Africa italiana), sottratte alla sfera d'efficacia del R.D.L. del 1941 e
soggette, invece, alle norme del Codice civile, mentre la considerazione del
"carattere" del decreto stesso venne in secondo luogo, senza che si
chiarisse o specificasse quale fosse. Sicché la "durata" alla quale
si fa riferimento nel ricordato art. 109 é generica e indeterminata anch'essa,
e comunque in nessun modo collegabile con la durata della guerra, alla quale
non é fatto richiamo né nel decreto legge del 1941, ne nella norma di
attuazione del Codice civile.
3. - Inoltre la
società AR.CO. sostiene la tesi dell'illegittimità costituzionale formale e del
R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, e della legge di conversione 9 febbraio 1942,
n. 96, nonché del R.D. 29 marzo 1942, n. 239: nel promulgare o nell'emanare
questi provvedimenti non sarebbero state osservate le norme costituzionali che
regolavano in quel tempo la formazione delle leggi e la produzione di norme
giuridiche. Nemmeno questa tesi può essere accolta. Vero é che il R.D. 29 marzo
1942, n. 239, é una legge delegata che trova la sua fonte nell'art. 15 del
decreto legge e della relativa legge di conversione, in base al quale, ai sensi
dell'art. 3, n. 1 ("Con decreto reale, previa deliberazione del consiglio
dei ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge: 1 quando il Governo
sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione..."),
della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il Governo era autorizzato a emanare
"tutte le norme interpretative, integrative e complementari occorrenti per
la organica disciplina della materia oggetto del presente decreto e
particolarmente per l'intestazione ed il trasferimento dei titoli azionari
nominativi, per l'impianto, la tenuta e il funzionamento dello schedario
generale dei titoli azionari". Ma é vero anche che, per una delega
siffatta, non occorreva la deliberazione dell'Assemblea plenaria della Camera e
del Senato, dato che l'art. 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, richiedeva
la discussione e la votazione della Camera e del Senato "nelle rispettive
assemblee plenarie" soltanto per le "deleghe legislative di carattere
generale". Ora é di tutta evidenza che la delega conferita con l'art. 15
del decreto legge e della legge di conversione, delega della quale sono stati
riferiti l'oggetto e i limiti, non può certo qualificarsi una delega di
carattere generale; e si può anche aggiungere che il provvedimento legislativo
delegato si tenne nei limiti della legge di delegazione.
L'illegittimità
formale del decreto legge del 1941 deriverebbe. invece dal fatto che il Governo
si avvalse della facoltà prevista dall'art. 18 della ricordata legge del 1939
in un caso da questo articolo non previsto. Premessa a questa censura é la
dimostrazione del carattere soltanto parzialmente tributario del provvedimento.
Senonché, é da osservare che l'art. 18 della legge del 1939 consentiva di
provvedere con decreto reale (fermo l'obbligo della conversione in legge ai
sensi del secondo comma e seguenti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n.
100), quante volte si fosse versato in istato di necessità per causa di guerra
"o per urgenti misure di carattere tributario o finanziario".
Ora nessun dubbio può
sussistere intorno al fatto che le misure adottate col decreto legge del 1941 fossero,
oltre che di natura tributaria, anche e più generalmente di natura finanziaria
(e a misure siffatte fa esplicito riferimento il preambolo del decreto legge),
e quindi tutte riconducibili validamente nell'ambito del citato art. 18.
Nemmeno accoglibile
il rilievo che non fosse competente la Commissione generale del bilancio a
operare la conversione in legge del decreto, non rinvenendosi in nessun
articolo della legge del 1939 una norma che imponga per le leggi di conversione
il ricorso all'Assemblea plenaria e renda quindi illegittima quella contenuta
nell'art. 26 del Regolamento della Camera del 1938 che riconosce appunto alla
Commissione generale del bilancio la competenza di approvare i
"provvedimenti legislativi promossi dall'amministrazione finanziaria"
e quindi, correlativamente, la conversione in legge dei decreti legge aventi la
medesima provenienza.
4. - Occorre appena
avvertire, passando al merito della proposta questione di costituzionalità, che
la Corte non ha ragione di indagare sul fondamento delle tesi economico -
finanziarie che si affrontano intorno al tema della nominatività obbligatoria
dei titoli azionari. Che un sistema il quale faccia perno su codesta
nominatività obbligatoria giovi ai fini della personalità e progressività della
imposta più o meno di altri sistemi i quali ricorrano, ad esempio, alla
nominatività dei redditi azionari; che un'imposta cedolare possa conseguire una
redditività maggiore di un'altra che, invece, si fondi sull'accertamento
globale del reddito personale; che la nominatività dei titoli azionari consenta
oppure no di raggiungere altri fini non fiscali, quali quelli antimonopolistici
o di un'ordinata vita delle società per azioni, sono tutti problemi di politica
finanziaria e tributaria, intorno ai quali la Corte non deve esprimere
opinioni.
Delimitato così il
campo, va affermato che le censure mosse al decreto legge in questione si
rilevano inconsistenti. La nominatività obbligatoria dei titoli azionari (artt.
1 e 2 del R.D.L. 25 ottobre 1941); la creazione di uno schedario generale di
questi titoli e l'obbligo fatto agli agenti di cambio, ai notai, alle aziende
di credito, alle società emittenti, di dare comunicazione all'amministrazione
finanziaria delle operazioni concluse e delle annotazioni iscritte nel libro
dei soci (art. 4), nonché le sanzioni comminate per l'inosservanza di questi
obblighi (art. 14); il divieto fatto alle società per azioni di possedere
azioni di altre società "per un valore superiore a quello del proprio
capitale azionario" (art. 5), sono tutte disposizioni che non si riesce a
vedere come violino l'iniziativa economica privata (art. 41 della
Costituzione), la proprietà privata (art. 42 della Costituzione), "la
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione"
(art. 15 della Costituzione). Si deve in primo luogo osservare che i limiti che
la Costituzione consente di porre con legge ordinaria alla libera iniziativa
economica e alla proprietà privata in funzione del raggiungimento di fini
sociali, sono tali da giustificare ampiamente le disposizioni impugnate del
decreto legge del 1941. Preminente é, tra questi fini sociali, assicurare
l'adempimento dell'obbligo tributario e la progressività delle imposte,
principi consacrati dall'art. 53 della Costituzione, alla cui attuazione non é
dubbio che la nominatività dei titoli azionari possa essere diretta.
Ma per legittimare
talune delle disposizioni impugnate non occorre nemmeno fare ricorso alla
potestà che la Costituzione conferisce al legislatore ordinario di apportare
limiti alla iniziativa economica privata o alla proprietà privata, dato che
esse regolano i modi di essere e le condizioni del legittimo esercizio di
questi medesimi diritti nessuno dei quali può essere considerato affatto privo
di limitazioni e di regole. Questo é da dire in ispecie della nominatività dei
titoli azionari che, anziché costituire una violazione della libera iniziativa
privata, rappresenta il regolamento di un particolare titolo di credito, come
il regolamento di uno degli elementi costitutivi delle società per azioni é il
divieto fatto dall'art. 5.
Dell'invocato art. 15
c'é da dire anche di più: che esso cioè é richiamato a torto, altra cosa
essendo il segreto epistolare e di ogni altra forma di comunicazioni
(telefoniche, telegrafiche e via), garantito da questa norma e altra cosa
l'obbligo fatto a pubblici ufficiali, ad aziende di credito, e a società per
azioni di comunicare all'Amministrazione finanziaria e al fine di costituire lo
schedario generale, dati in loro possesso. E nemmeno si vede come la difficoltà
che dalla nominatività dei titoli azionari derivi a taluni tipi di investimenti
di capitale o alla circolabilità di una categoria di beni mobili, violi
l'impegno fatto dalla Costituzione al legislatore ordinario di incoraggiare e
tutelare il risparmio e di favorire l'accesso del risparmio popolare "al
diretto e indiretto investimento azionario" (art. 47 della Costituzione).
La diminuita propensione verso questa specie di risparmio può significare
accresciuta propensione per altre specie; ed é un'opinabilissima notazione
psicologica, senza alcuna rilevanza giuridica, l'affermazione che il piccolo
risparmiatore debba temere più del grosso investitore, di ricorrere ai titoli
nominativi. Sicché non é nemmeno necessario esaminare il fondamento della tesi
della difesa della soc. AR.CO. se il legislatore nello stabilire le norme,
delle quali é discussione, si propose di raggiungere le finalità indicate nei
ricordati articoli della Costituzione e se adoperò i mezzi idonei al raggiungimento
di tal fine; e se proponendosi di conseguire finalità fiscali e realizzando
invece il regolamento di materia extrafiscale, abbia espresso una volontà
viziata e contraddittoria.
Una maggiore
consistenza mostra invece l'argomento tratto dall'art. 3 della Costituzione che
consacra il principio della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge,
principio che sarebbe stato violato per effetto dell'entrata in vigore delle
leggi siciliana e sarda, ricordate nella parte narrativa. Ma la situazione che
ne é derivata potrebbe, se mai, far sorgere il problema della costituzionalità
di quelle leggi regionali oppure determinare un contrasto di interessi tra
Regioni e Stato - problemi dei quali il primo non può essere sollevato davanti
alla Corte in questa sede, l'altro esula dalle sue competenze -, ma non può
condurre alla conseguenza, sostenuta dalla difesa dell'AR.CO., che debba
affermarsi l'incostituzionalità della legge statale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni
pregiudiziali;
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5 e 14 del R.D.L.
25 ottobre 1941, n. 1148 convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio
1942, n. 96 e del R.D. 29 marzo 1942, n. 239, in riferimento alle norme contenute
negli artt. 3, 15, 41. 42, 47 e 53 della Costituzione. proposta con ordinanza
del Tribunale di Pinerolo in data 18 maggio 1957.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA.
Depositata in Cancelleria
il 12 dicembre 1957.