SENTENZA
N. 116
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 23 gennaio 1957, recante: "aggiunte alla legge
regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e successivo regolamento 25 maggio 1950, n.
22" (sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), promosso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, con ricorso notificato il 30 gennaio 1957, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 7 febbraio 1957 ed iscritto al n. 6 del Registro
ricorsi 1957.
Vista la costituzione
in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 5 giugno 1957 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per i ricorrenti e l'Avv.
Salvatore Orlando Cascio per la Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
1. - L'Assemblea
regionale siciliana, nella seduta del 23 gennaio 1957, ha approvato una legge
recante aggiunte alla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e successivo
regolamento 25 maggio 1950, n. 22.
Nella legge tra
l'altro é detto che i supplementi di imposta elevati e notificati alle parti
dagli uffici del registro della Regione per il pagamento delle normali imposte
di trasferimento relative a contratti di compravendita di case di abitazione,
costruite nella Regione nei termini e con le modalità stabilite dalla legge
regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e dal regolamento 25 maggio 1950, n. 22,
registrati in esenzione, sono da ritenersi nulli sempreché risulti che
contemporaneamente alla stipula dell'atto pubblico di vendita siano state
presentate le denunzie di cui all'art. 1 del regolamento 25 aprile 1949, n. 10,
e purché le denunzie stesse, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
legge, siano integrate dal certificato di abitabilità rilasciato dalla
competente autorità comunale.
Questa legge veniva
comunicata al Commissario dello Stato il 25 gennaio e il giorno successivo il
Consiglio dei Ministri deliberava di impugnarla davanti alla Corte
costituzionale.
Il relativo ricorso,
proposto congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal
Commissario dello Stato, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, veniva notificato il 30 gennaio al Presidente della Giunta regionale
siciliana ed era depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 7
febbraio 1957.
2. - A norma degli
artt. 34 e 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per disposizione del Presidente
della Corte costituzionale é stata pubblicata notizia del ricorso sia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Con deduzioni
depositate il 20 febbraio 1957 il Presidente della Regione siciliana, con il
patrocinio dell'Avv. prof. Salvatore Orlando Cascio, si é costituito nel
giudizio davanti a questa Corte.
3. - Nel ricorso
l'Avvocatura generale dello Stato denuncia, anzitutto, l'incompetenza della
Regione a legiferare in materia di tributi erariali; osserva quindi che, se pur
si volesse riconoscere tale potestà legislativa, la legge impugnata sarebbe
costituzionalmente illegittima sia perché nessun interesse particolare della
Regione giustificherebbe la regolamentazione contenuta nella legge regionale,
sia perché questa legge contrasterebbe con i principi cui si informa la
legislazione dello Stato e, in particolare, coi principi fondamentali della
legge di registro.
La legge impugnata,
incidendo su rapporti esauriti e su crediti prescritti, conterrebbe infatti
norme sostanzialmente retroattive; imponendo poi per l'avvenire la contestuale
presentazione del certificato di abitabilità, derogherebbe al principio affermato
dalla Commissione centrale delle imposte ed accolto dal Ministero delle finanze
secondo cui, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale in favore delle
nuove costruzioni, la prova della sussistenza delle condizioni richieste dalla
legge (abitabilità) può essere fornita anche successivamente alla
registrazione, purché non sia decorso il termine di prescrizione.
Per questi motivi la
difesa dello Stato conclude chiedendo che si dichiari la illegittimità
costituzionale della legge impugnata.
4. - La Regione,
nelle sue deduzioni, eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità del
ricorso per incompetenza della Corte costituzionale sulla impugnativa delle
leggi siciliane.
Sul merito oppone che
la Regione siciliana, come affermato nella sentenza 17 gennaio 1957, n. 9, di
questa Corte, ha potestà legislativa anche in materia di tributi già di
spettanza dello Stato e che la decisione anzidetta, pur nei termini in cui é
stata formulata, é sufficiente per far rigettare l'odierno ricorso.
La legge impugnata
conterrebbe infatti norme meramente interpretative della precedente legge
regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e poiché questa legge, nella parte che
interessa, era stata ritenuta costituzionalmente legittima (sentenza dell'Alta
Corte siciliana 16 gennaio - 1 ottobre 1949) in considerazione degli specifici
interessi della Regione, la legge in esame, sotto questo profilo dell'interesse
regionale, non può che essere anch'essa legittima. Essa inoltre si proporrebbe
solo di sanzionare autoritativamente quella medesima interpretazione della
precedente legge del 1949 che era stata data dalla Commissione centrale delle
imposte e dallo stesso Ministero delle finanze: la retroattività pertanto
sarebbe l'inevitabile conseguenza dell'anzidetta natura interpretativa. Quando
pure della legge dovessero beneficiare contribuenti i quali avessero già pagato
l'imposta suppletiva e vi avessero fatto acquiescenza, non si potrebbe non
tener conto che una legge con la quale si dispone il rimborso di quanto si
riconosce pagato per errore vuol rappresentare solo il mezzo più energico per
perseguire, in armonia con i principi costituzionali, la giustizia fra i
consociati.
In riferimento alla
tesi secondo cui la legge impugnata, imponendo per il futuro la presentazione
del certificato di abitabilità contestualmente all'atto pubblico di
trasferimento, sarebbe innovativa, la difesa della Regione deduce che il
rilievo stesso é infondato in quanto non considererebbe che la legge regionale
18 gennaio 1949, n. 2, poiché si riferisce a costruzioni eseguite entro il 31
dicembre 1953 ed a vendite di appartamenti costruiti eseguite entro l'anno
successivo (artt. 1 e 10 legge regionale cit.), ha ormai esaurito la sua
efficacia.
Per tutti questi
motivi la Regione conclude per il rigetto del ricorso.
5. - All'udienza di
discussione i patroni delle parti hanno illustrato le rispettive tesi
difensive. L'Avv. Orlando Cascio, riferendosi alla sollevata eccezione di
incompetenza della Corte costituzionale a giudicare della legittimità
costituzionale delle leggi regionali siciliane, ha osservato che, se anche si
voglia ammettere la competenza della Corte, essa non sarebbe così ampia come
quella dell'Alta Corte per la Sicilia, che poteva prendere in esame la
legittimità estrinseca ed intrinseca dei provvedimenti impugnati, ma sarebbe
limitata soltanto all'esame della legittimità estrinseca, nel senso che il
detto esame dovrebbe limitarsi all'accertamento della competenza della Regione
ad adottare i provvedimenti stessi.
Considerato
in diritto
1. - L'eccezione
pregiudiziale di difetto di giurisdizione della Corte costituzionale, sollevata
dalla difesa della Regione, sotto il profilo della sopravvivenza della
competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana a giudicare sulle
impugnazioni proposte in via principale dal Commissario dello Stato contro le
leggi regionali siciliane, non ha fondamento e va respinta. Basta far
riferimento, in proposito, alla sentenza di questa Corte del 27 febbraio 1957,
n. 38 - confermata con varie successive pronunce -, e alle ampie ragioni in
essa svolte. Né vale addurre, di fronte alla affermata piena competenza di
questa Corte, la distinzione che sembra voglia tentare la difesa della Regione
siciliana fra esame della legittimità estrinseca ed intrinseca delle leggi, per
restringere soltanto al primo la competenza della Corte costituzionale. Con la
richiamata sua precedente sentenza questa Corte ebbe in chiaro modo ad
affermare che l'art. 134 della Costituzione ha istituito la Corte
costituzionale come unico organo della giurisdizione costituzionale o, più
specificamente, come unico giudice della legittimità delle leggi statali o
regionali e dei conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e delle
Regioni fra loro; ed aggiunse che non può ritenersi che la formula adoperata
nel ricordato art. 134 sia tale da lasciar fuori qualche parte della materia,
od anche, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, che
la questione di legittimità delle leggi regionali, di cui é parola in tale
comma, possa intendersi come una competenza particolare aggiunta a quella
generale e comprensiva dell'art. 134. La ventilata distinzione, fra legittimità
estrinseca ed intrinseca, non trova quindi giustificazione alcuna.
2. - Va anche
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato con la
quale si sostiene l'incompetenza della Regione a legiferare in materia di
tributi erariali, avendo riconosciuto questa Corte con la sentenza 17 gennaio
1957, n. 9 - anch'essa confermata con varie successive decisioni -, che in
detta materia spetta alla Regione siciliana una potestà normativa concorrente o
sussidiaria, nell'ambito del territorio della Regione stessa, nel rispetto dei
limiti derivanti oltre che dalle leggi costituzionali, dai principi e dagli
interessi cui si uniformano le leggi dello Stato, nonché dei principi
fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo.
3. - Da questo
riconoscimento di una potestà legislativa complementare o sussidiaria della
Regione in materia di tributi erariali deriva - e ne é anzi necessario
presupposto - l'affermazione di un generale interesse della Regione
all'esercizio di tale facoltà. In modo specifico questo interesse rispetto alla
legge ora impugnata - che nel ricorso del Commissario dello Stato viene negato
- é da ammettersi, ed é stato posto in luce dalla sentenza dell'Alta Corte
siciliana del 16 gennaio - 1 ottobre 1949, con la quale, prendendosi in esame
la precedente legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, concernente sgravi fiscali
per le nuove costruzioni edilizie, si rilevava che questa legge tende a
promuovere e a favorire l'attività di ricostruzione, uniformandosi
all'indirizzo generale della legislazione dello Stato, con provvedimenti che
corrispondono ad esigenze regionali ed in vista di finalità di pubblico
generale interesse. Tale rilievo é da condividere anche in relazione alla legge
di cui ora si discute, che alle disposizioni della precedente legge regionale
18 gennaio 1949, n. 2, strettamente si riannoda.
4. - Rispetto
all'oggetto e alla estensione della presente impugnazione, é da notare che, per
quanto col ricorso si concluda chiedendosi la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della intera legge, le censure nel ricorso stesso proposte ed
illustrate nella pubblica udienza dalla difesa dello Stato riguardano
esclusivamente la prima parte dell'art. 1, e cioé il primo comma dell'articolo
stesso. Con tale comma si stabilisce: "I supplementi di imposta elevati e
notificati alle parti dagli uffici del registro della Regione per il pagamento
delle normali imposte di trasferimento relative a contratti di compravendita di
case di abitazione costruite nella Regione siciliana nei termini e con le
modalità volute dalla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e successivo
regolamento 25 maggio 1950, n. 22, registrati in esenzione, sono da ritenersi
nulli, sempreché le denuncie di cui all'art. 1 del regolamento del 26 aprile
1949, n. 10, risultino presentate contemporaneamente alla stipula dell'atto
pubblico di compravendita e sempreché almeno entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge vengano integrate dal certificato di
abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale". II secondo
comma del detto articolo riguarda, invece, l'esenzione venticinquennale
dall'imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali, e
su questa parte non é stata sollevata col ricorso e in occasione della
discussione orale alcuna denuncia, sicché deve desumersi che l'impugnativa
proposta é da intendersi limitata al primo comma dell'articolo.
5. - Ciò posto, deve
rilevarsi che la illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nel
detto primo comma direttamente deriva dall'applicazione alla fattispecie dei
principi già affermati da questa Corte nella ricordata sentenza n. 9 del 17
gennaio 1957. Nel riconoscere, infatti, alla Regione siciliana una potestà
legislativa complementare o sussidiaria in materia di tributi erariali, questa
Corte, nella detta sentenza, ne determinò anche i limiti: fra l'altro, il
rispetto dei principi e degli interessi generali cui si uniformano le leggi
dello Stato e quello dei principi della legislazione statale per ogni singolo
tributo. Con le disposizioni in esame si violano tutti e due questi limiti che,
essendo stati desunti dalla prima parte dell'art. 17 dello Statuto siciliano,
hanno natura costituzionale e quindi la loro violazione implica violazione di
legge costituzionale.
Le disposizioni
impugnate, disponendo, infatti, la nullità dei supplementi di imposta elevati e
notificati dagli Uffici del registro e riaprendo quindi la procedura stabilita
dalla legge dello Stato per l'opposizione all'ingiunzione per il pagamento
dell'imposta suppletiva, con la concessione, inoltre, di un ulteriore termine
di tre mesi per la presentazione del certificato di abitabilità, vengono
praticamente a dare alla legge impugnata effetto retroattivo, con violazione
dei diritti quesiti dalla Finanza per la mancata tempestiva opposizione del
contribuente. Esse violano quindi, in primo luogo, il principio generale della
irretroattività della legge; in secondo luogo - seppur volesse prescindersi da
questo primo rilievo - esse sono in aperto contrasto con il sistema
fondamentale della legge di registro che stabilisce una determinata procedura
per l'opposizione in sede amministrativa e in sede giudiziaria all'ingiunzione
per il pagamento dei supplementi di imposta, entro termini determinati, e, in
ogni altro caso, col rispetto del termine di prescrizione sia per l'azione
dello Stato che per quella del contribuente (artt. 136, 140, 141, 144 e 145
della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269).
6. - Per contrastare
a siffatte conclusioni la difesa della Regione oppone che la retroattività
delle disposizioni in esame sulla quale l'Avvocatura dello Stato ha insistito -
sarebbe mantenuta entro i limiti in cui si riconosce comunemente la
retroattività delle leggi così dette interpretative; e che, in sostanza, quelle
disposizioni si proporrebbero uno scopo di esemplare giustizia tributaria,
consentendo al contribuente di reclamare la ripetizione di quanto
l'Amministrazione finanziaria avrebbe ingiustamente percepito in virtù di un
atto presuntivamente legittimo e contro il quale, nella erronea supposizione
della sua effettiva legittimità, non fu proposta opposizione. Ma queste ragioni
si rivelano non del tutto pertinenti e sono comunque infondate.
A parte la maggiore o
minor rilevanza che può darsi, con riferimento al caso in esame, alla
violazione del principio della irretroattività delle leggi, occorre notare che
la sanzione di radicale nullità degli avvisi di supplemento di imposta,
contenuta nella legge impugnata, giova a quei contribuenti i quali, con la
mancata opposizione, abbiano fatto acquiescenza alla richiesta di pagamento del
supplemento di imposta e a quelli in cui danno sia decorso il periodo
prescrizionale stabilito dall'art. 136 della legge di registro per la
proposizione dell'azione di rimborso dell'imposta che si assuma indebitamente
pagata. Contrariamente all'assunto della difesa della Regione, una norma il cui
precetto abbia questa portata non é e non può essere interpretativa. Esorbita
infatti dai limiti di una sia pur normale retroattività della norma
interpretativa il richiamare in vita situazioni definite od esaurite nel vigore
della legge anteriore. In ogni caso, una norma che, in virtù di una sua assunta
retroattività, annulli gli effetti caratteristici di un istituto quale quello
della prescrizione, fondamentale dell'ordinamento giuridico, non può essere
egualmente emanata dal legislatore regionale.
Né maggior
consistenza rivela la seconda ragione addotta. Non già che la Corte intenda
disconoscere che al fondo delle disposizioni impugnate stia il chiaro proposito
del legislatore siciliano di offrire ai contribuenti della Regione il mezzo per
ripetere somme che si assumano indebitamente riscosse dall'Amministrazione
finanziaria. Ma questo mezzo non é consentito dall'ordinamento giuridico che,
sia nel caso di decadenza per la mancata opposizione che in quello di
prescrizione dell'azione, fa conseguire, per il semplice decorso del tempo, la
definizione del rapporto per effetto appunto della decadenza dall'azione o
della prescrizione del diritto.
Ogni altra deduzione
o ragione rimane assorbita e non resta che dichiarare la illegittimità
costituzionale del primo comma dell'art. 1 della legge impugnata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni
pregiudiziali sollevate dalle difese delle parti in causa;
dichiara, in
riferimento al disposto degli artt. 17 e 36 dello Statuto per la Regione
siciliana, l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 1 della
legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 gennaio
1957, recante "aggiunte alla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e
successivo regolamento 25 maggio 1950, n. 22" (sgravi fiscali per le nuove
costruzioni edilizie).
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 8 luglio 1957.