ORDINANZA
N. 97
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Codice penale e dell'art. 3
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, promosso con l'ordinanza 29 febbraio 1956
del Tribunale di Milano, emessa nel procedimento penale a carico di Tedeschi
Rubens, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25
agosto 1956 ed iscritta al n. 243 del Registro ordinanze 1956.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel
corso del procedimento penale a carico di Rubens Tedeschi davanti al Tribunale
di Milano é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
in riferimento all'art. 27 della Costituzione;
che la decisione di
tale questione é stata rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza del
Tribunale di Milano del 29 febbraio 1956;
che nel giudizio é
intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata e difesa
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari, in via
pregiudiziale, che non vi é luogo a giudizio di legittimità costituzionale nei
confronti di leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, o che,
subordinatamente, nel merito, dichiari non fondata la sollevata questione di
legittimità costituzionale.
Considerato che la
Corte ha già dichiarato la propria competenza a giudicare le questioni di
legittimità costituzionale delle leggi anteriori all'entrata in vigore della
Costituzione (sentenza
n. 1 del 5 giugno 1956, il cui dispositivo é stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 14 giugno 1956);
che, nelle more del
giudizio, la Corte ha già deciso la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(sentenza n. 3
del 15 giugno 1956, della quale é stata data notizia sommaria nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 23 giugno 1956);
che tale decisione,
non essendovi ragioni in contrario, va confermata anche per la questione di
legittimità costituzionale dedotta con la sopraricordata ordinanza.
Visti gli articoli
26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta
Ufficiale del 24 marzo 1956).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1,
Cod. pen. e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e ordina che gli
atti relativi siano restituiti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.