Ordinanza n. 97 del 1957
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ORDINANZA N. 97

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Codice penale e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, promosso con l'ordinanza 29 febbraio 1956 del Tribunale di Milano, emessa nel procedimento penale a carico di Tedeschi Rubens, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 243 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Rubens Tedeschi davanti al Tribunale di Milano é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 27 della Costituzione;

che la decisione di tale questione é stata rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza del Tribunale di Milano del 29 febbraio 1956;

che nel giudizio é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari, in via pregiudiziale, che non vi é luogo a giudizio di legittimità costituzionale nei confronti di leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, o che, subordinatamente, nel merito, dichiari non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

Considerato che la Corte ha già dichiarato la propria competenza a giudicare le questioni di legittimità costituzionale delle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione (sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, il cui dispositivo é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 14 giugno 1956);

che, nelle more del giudizio, la Corte ha già deciso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (sentenza n. 3 del 15 giugno 1956, della quale é stata data notizia sommaria nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 23 giugno 1956);

che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va confermata anche per la questione di legittimità costituzionale dedotta con la sopraricordata ordinanza.

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e ordina che gli atti relativi siano restituiti al Tribunale di Milano.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.

 

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.