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GIUSEPPE CAMPANELLI

LA SENTENZA 129/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL VALORE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EDU: DALLA RAGIONEVOLE DURATA ALLA RAGIONEVOLE REVISIONE DEL PROCESSO

 

I. – La portata e le potenzialità della sentenza 129/2008 [1] vanno prese in considerazione alla luce dell’attuale contesto giurisprudenziale e normativo, all’interno del quale si sta sviluppando un significativo dibattito in merito al ruolo della CEDU e alla funzione dei giudici nazionali, nel rapporto tra le fonti interne e quelle convenzionali, con particolare attenzione a determinate materie [2], tra cui soprattutto quella penale.

Più in generale, i profili ricordati si innestano poi in un ulteriore quadro, di pari rilevanza, caratterizzato da recenti importanti pronunce della Corte costituzionale che hanno fortemente rimesso in discussione anche la questione del rapporto tra le fonti comunitarie e le fonti nazionali, con riferimento al ruolo della Corte [3] e, anche in questo caso, del giudice nazionale.

Le novità viaggiano su due piani distinti, ma che necessariamente risultano poi strettamente connessi poiché si concentrano sulle funzioni svolte dai giudici e dal legislatore, quali destinatari privilegiati delle sollecitazioni provenienti dalle Corti sovranazionali.

Per ciò che interessa in questa sede e quindi con particolare riguardo al rapporto tra CEDU e ordinamento nazionale, sul piano giurisprudenziale si registrano una serie di decisioni della Corte di Strasburgo che chiamano direttamente in causa il ruolo interpretativo dei giudici nazionali. Questi ultimi, sia a livello di Corte costituzionale che di giurisdizione ordinaria manifestano una particolare attenzione verso le decisioni della Corte EDU, alimentando, in tal senso, il dibattito sul tema. Il problema, emerso anche con riguardo alla sentenza 129, sta nel fatto che quella che possiamo definire sensibilità interpretativa, propria dei giudici nazionali rispetto alle decisioni della Corte EDU, appare comunque piuttosto variabile, contribuendo a produrre all’interno dell’ordinamento differenti orientamenti e, quindi, soprattutto incertezza [4].

Accanto al piano giurisprudenziale c’è, però, anche quello strettamente normativo, dipendente dal compito attribuito al legislatore, poiché quest’ultimo risulta più volte chiamato in causa dalla Corte sovranazionale e dalla Corte costituzionale, nell’ottica di un necessario adeguamento legislativo, connesso all’affermazione di alcuni principi emergenti dalla giurisprudenza della Corte EDU che non trovano un’esatta identificazione nella disciplina normativa interna.

Con specifico riguardo alla sentenza in commento, la stessa si può collocare naturalmente in scia dei recenti storici precedenti rappresentati dalle decisioni 348 e 349/2007 [5] e, pur prescindendo per ragioni di spazio dal ricordare le note affermazioni contenute nelle citate decisioni, consente di poter riflettere, da un lato, su alcune questioni emerse nel percorso argomentativo utilizzato dalla Corte per giungere alla decisione in commento e, dall’altro, su profili di carattere più generale riconducibili, principalmente, al valore delle sentenze della Corte EDU e al conseguente ruolo esercitato sul punto dai giudici nazionali e dal legislatore.

 

II. – Con riferimento alle questioni strettamente connesse alla sentenza 129, le stesse sembrano procedere secondo due direttrici principali. Un primo profilo di interesse concerne l’orientamento emergente dal contenuto delle affermazioni proposte dalla Corte, mentre l’altro si concentra sull’analisi della vicenda che ha condotto a questa decisione, con particolare riguardo al rapporto con la funzione interpretativa delle altre giurisdizioni e con il ruolo attribuito al legislatore.

Prescindendo dall’analisi degli aspetti più prettamente tecnici, tutti propri delle dinamiche del processo penale quale, ad esempio, quello della qualificazione della nozione di fatto nuovo come elemento idoneo a giustificare la revisione del processo, già puntualmente analizzati nella nota di richiami, in questa sede l’attenzione è rivolta alla posizione assunta dalla Corte rispetto al problema dei rapporti con la CEDU.

In tal senso, merita una prima breve notazione il profilo relativo ai parametri costituzionali richiamati, con specifico riferimento all’aspetto dei rapporti tra fonte convenzionale e norme costituzionali. Da un lato, infatti, attraverso la decisione in oggetto, la Corte ha riaffermato il proprio orientamento, relativo al ruolo dell’art. 10 Cost. In tal senso, infatti, la Consulta ha inteso ribadire quanto già esposto, da ultimo, nelle sentenze 348 e 349/2007, per ciò che concerne l’inutilizzabilità dell’art. 10, primo comma, stante l’identificazione delle norme CEDU come norme pattizie e non come norme consuetudinarie, posto che, come è noto, solo rispetto a queste ultime si dispone l’adattamento automatico dell’ordinamento italiano. Tali considerazioni non rappresentano certamente una novità, tenendo presente che in diverse occasioni la Corte ha sempre sostenuto, salvo qualche isolata apertura [6], che l’art. 10 non rappresenta la disposizione attraverso cui far entrare nel piano costituzionale le norme CEDU [7]. Meno chiaro, pur tenendo presente che il giudice rimettente non lo aveva individuato come parametro di riferimento, appare il mancato richiamo da parte della Corte al ruolo dell’art. 117 Cost. Partendo dal presupposto che, forse, le argomentazioni addotte dalla Consulta sarebbe potute essere di diverso segno se nell’ordinanza di rimessione ci fosse stato un ragionamento basato proprio su tale norma costituzionale, sta di fatto che in questa decisione la Corte non ritiene opportuno ribadire l’orientamento chiaramente manifestato in decisioni successive alla 348 e alla 349/2007, come ad esempio nella sentenza 39/2008. In quest’ultima pronuncia, infatti, la Consulta ha, invece, affermato la funzione essenziale svolta dall’art. 117, 1° comma, rispetto alle norme CEDU, sostenendo che, con riguardo a tale disposizione costituzionale, «le norme della convenzione europea dei diritti dell’uomo devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell’ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all’interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli stati contraenti, salvo l’eventuale scrutinio di costituzionalità sono vincolati ad uniformarsi» [8].

D’altra parte la Corte, nelle sue motivazioni, non ha altresì inteso valorizzare la posizione assunta dalla giurisdizione ordinaria sempre in merito alla vicenda che ha condotto alla decisione in commento. La Consulta, in tal senso, non ha ritenuto opportuno ricordare che, sul punto, la Corte di cassazione con una sentenza precedente [9], seppur dettata con riferimento ad un profilo processuale differente, relativo all’art. 670 c.p.p., ha affermato un importante e problematico principio secondo cui il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte EDU abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della convenzione e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio. Il profilo rilevante consiste nel sottolineare come, la Cassazione abbia di fatto operato un’interpretazione della normativa interna, in senso conforme alla decisione della Corte di Strasburgo, producendo concreti effetti nella materia penale e collocandosi così, almeno in questo caso specifico, in quel filone giurisprudenziale che riconosce il valore della funzione nomofilattica della Corte EDU [10].

Un’altra notazione, di carattere più generale, riguarda poi il modus agendi utilizzato dalla Corte per affrontare una questione che, oggettivamente, attende un intervento di tipo normativo. Il percorso utilizzato, prescindendo in questo momento dalla decisione di infondatezza, parte dalla constatazione dell’esistenza di una lacuna normativa che discende, non solo dal contenuto della decisione della Corte EDU che dichiara la violazione di una norma CEDU, ma dalla sua stessa esistenza, dagli effetti della sua presenza [11]. La Corte riconosce come si sia giunti ad un punto per cui la giurisprudenza della Corte di Strasburgo può mettere in discussione, con una sua decisione, un giudizio penale all’interno dell’ordinamento nazionale. Tuttavia la Consulta sul punto ritiene di non dover intervenire, chiamando formalmente in causa il legislatore. In effetti, in sede parlamentare, sul profilo specifico, era stato presentato un disegno di legge, il cui iter non è stato portato a compimento alla luce dei recenti eventi politici [12]. Per avvalorare il suo modus agendi la Corte tra l’altro, porta ad esempio un’analoga situazione, emersa con riferimento ad una diversa disposizione del codice di procedura penale che ha poi condotto ad un adeguamento normativo, attraverso l’introduzione dell’art. 625 bis c.p.p. [13] Tuttavia il richiamo compiuto dalla Corte, alla sua precedente sentenza 395/2000 appare giustificato soprattutto ratione materiae, relativamente al profilo della revisione. Nella decisione [14] la Corte non opera un monito espresso al legislatore per sollecitare un intervento normativo, alla luce degli effetti di una sentenza della Corte EDU, ma richiama comunque il ruolo fondamentale della funzione interpretatia della Cassazione, quale giudice rimettente, sia con riferimento all’interpretazione adeguatrice, che con riguardo alla funzione nomofilattica, elementi questi che, anche alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali del Giudice delle leggi, sarebbero potuti essere correttamente evidenziati anche nella decisione in commento[15]. D’altra parte, la Consulta per giustificare la ratio della decisione adottata nella sentenza 129/2008 avrebbe anche potuto richiamare la pronuncia 33/2007 [16] nella quale la stessa, sempre con riguardo ad un profilo proprio del processo penale, ha espressamente sostenuto che «non rientra nei poteri di questa Corte creare un nuovo tipo di processo contumaciale (…) che obblighi il giudice, come richiesto dal rimettente, a dichiarare la contumacia al di là delle condizioni attualmente previste dalla legge. Ciò potrebbe fare, in ipotesi, il legislatore, avvalendosi della possibilità offerta dalle norme internazionali pattizie prima citate, che esplicitamente subordinano la deroga alla clausola di specialità all’esistenza di una apposita normativa nell’ordinamento interno dello Stato richiedente. Il giudice rimettente ritiene che, per effetto di una pronuncia del giudice delle leggi, sia possibile operare il salto dalla mera possibilità che le Convenzioni internazionali citate lasciano ai legislatori nazionali ad una “necessità”, tale da rendere ammissibile un intervento “creativo” in materia processuale, che è precluso a questa Corte» [17].

In conclusione va sottolineato come con la decisione in commento la Corte abbia richiamato, di fatto, l’evoluzione giurisprudenziale e normativa che ha condotto all’affermazione nel nostro ordinamento del principio della durata ragionevole del processo [18].

In tal senso la decisione dimostra, infatti, come il valore e il ruolo della CEDU vadano intesi e contestualizzati all’interno di un circuito in cui la Corte svolge sicuramente un ruolo fondamentale [19], ma nel quale una funzione di pari rilevanza viene attribuita anche agli altri principali soggetti coinvolti, ovvero i giudici nazionali e il legislatore. Quest’ultimo, di recente, ha effettivamente prodotto risultati normativi importanti, non soltanto in merito a specifici istituti processuali, ma anche e soprattutto con riguardo alla previsione di meccanismi di adeguamento e di riconoscimento degli effetti delle sentenze della Corte EDU [20].

Meno controllabile e più altalenante risulta, invece, l’atteggiamento interpretativo assunto dai giudici nazionali e, in particolare, dalla Corte di cassazione. La giurisprudenza della Corte di legittimità appare, in linea di principio, caratterizzata da una particolare sensibilità verso le decisioni della Corte EDU che si traduce, come ricordato in precedenza, nella ricerca di operare, ove possibile, un’interpretazione conforme [21] e nel riconoscimento e nella valorizzazione della funzione nomofilattica della Corte di Strasburgo. L’atteggiamento descritto non trova però sempre riscontro concreto nell’analisi degli orientamenti giurisprudenziali espressi. Non sempre, infatti, la Cassazione si adegua alle decisioni della Corte EDU, procedendo autonomamente, modificando spesso il proprio orientamento e, in alcuni casi, ponendosi in aperto contrasto con la giurisprudenza consolidata a livello sovranazionale [22]. Tale situazione produce un chiaro allontanamento dall’interpretazione conforme quale mezzo più immediato per recepire gli effetti delle decisioni della Corte europea e quindi quale strumento per garantire al soggetto una tutela maggiormente effettiva all’interno dell’ordinamento. In un contesto di questo tipo riemerge dunque il ruolo chiave del legislatore, che diventa il destinatario privilegiato delle sentenze della Corte EDU. Il caso emerso dalla sentenza 129/2008 fotografa esattamente il problema, ad oggi, non ancora risolto.

 

 



[1] Per i primi commenti alla decisione v. V. Sciarabba, Il problema dell’intangibilità del giudicato tra Corte di Strasburgo, giudici comuni, Corte costituzionale e…legislatore?, consultabile sul Forum dei Quaderni costituzionali e C. Ciuffetti, Prime osservazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2008, consultabile nel sito www.federalismi.it. Più in generale, per una completa ricostruzione delle diverse problematiche connesse alla vicenda v. i contributi contenuti in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle norme di Strasburgo, (e-book), Giappichelli, Torino, 2007.

[2] La materia penale, in effetti, è forse quella che più di altre sta risentendo di questo dibattito sugli effetti delle decisioni della Corte EDU all’interno dell’ordinamento. Prescindendo dal fatto che anche la questione oggetto della sentenza 129 riguarda le dinamiche del processo penale, più in generale, va ricordato come in tale ambito esista una maggiore sensibilità con riguardo agli effetti dei principi espressi dalla fonte convenzionale e all’interpretazione che di questi offre la Corte EDU. Tale considerazione produce conseguenze concrete soprattutto quando si tende ad utilizzare la sentenza della Corte di Strasburgo per rimettere in discussione una decisione di un organo giurisdizionale nazionale.

[3] Il riferimento principale è rivolto a Corte cost. ordinanza 15 aprile 2008, n. 103, collegata a Corte cost. 15 aprile 2008, n. 102, per ciò che concerne le dinamiche del rinvio pregiudiziale, alla luce della storica apertura operata dalla Corte costituzionale nell’ambito del giudizio in via principale. Tuttavia per rappresentare l’attuale stato della discussione preme ricordare anche altre decisioni tra cui, in particolare, Corte cost. ordinanza 19 aprile 2008, n. 109, in cui la Corte costituzionale, tra l’altro proprio in materia penale, identifica il requisito della “cedevolezza” della norma oggetto del giudizio di costituzionalità, rispetto all’obbligo di rispetto dei vincoli comunitari, come elemento da valutare per poter rimettere una questione alla Corte.

[4] Tale questione, in concreto, si manifesta sia su aspetti già piuttosto consolidati quale, ad esempio, quello della ragionevole durata del processo, che su profili ancora in itinere, per ciò che riguarda la loro completa definizione, come il processo in absentia, o per fare riferimento alla sentenza 129, la questione della revisione del processo penale o dell’ineseguibilità del giudicato alla luce di sentenze della Corte EDU.

[5] Senza dimenticare anche altre decisioni significative sul tema, tra cui come vedremo di seguito, ad esempio Corte cost. 39/2008.

[6] Si pensi, ad esempio, a Corte cost. 12 dicembre 1998, n. 399, Foro it., Rep. 1999, voce Notificazione penale, n. 20, in cui, tra l’altro, la Consulta corregge sia il parametro richiamato (art. 11 recte 10) sia la norma della CEDU presa in considerazione dal giudice a quo (art. 6, comma 2 recte comma 3 della convenzione). Più in generale v. le considerazioni di B. Randazzo, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza costituzionale, reperibile al link https://www.cortecostituzionale.it/informazione/studi_ricerche.asp. 

[7] Oltre a segnalare come già con Corte cost. 18 maggio 1960, n. 32, la Consulta aveva chiarito che la disposizione dell’art. 10 si riferiva alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti nel campo internazionale dallo Stato, va poi ricordato che Corte cost. 26 giugno 1969, n. 104, rappresenta la prima decisione in cui la Corte ha affrontato il problema della non utilizzabilità della CEDU come parametro interposto rispetto all’art. 10, 1° comma, Cost. Il suddetto orientamento è stato poi in diverse occasioni ribadito, soprattutto con riferimento all’art. 6 della Convenzione, parametro espressamente richiamato anche nella sentenza 129/2008 (ad es. v. Corte cost. 188/1980, 496/1991, 75/1993, 143/1993 e 421/1997).

[8] V. Corte cost. 27 febbraio 2008, n. 39, Foro it., 2008, I, 1037. Sulla decisione v. i commenti di R. Mastroianni, La sentenza della Corte cost. n. 39 del 2008 in tema di rapporti tra leggi ordinarie e CEDU: anche le leggi cronologicamente precedenti vanno rimosse dalla Corte costituzionale? e di V. Sciarabba, Il problema dei rapporti tra (leggi di esecuzione di) vincoli internazionali e leggi precedenti nel quadro della recente giurisprudenza costituzionale, entrambi consultabili sul Forum dei Quaderni costituzionali.

[9] V. Cass. 1 dicembre 2006, Dorigo, Foro it., 2007, II, 278, con nota di richiami. Per un commento alla decisione v. A. Guazzarotti, Il caso Dorigo: una piccola rivoluzione nei rapporti tra CEDU e ordinamento interno?, in Quest. giust., 2007, 159 ss. Sempre su questa vicenda v. anche Cass. 27 marzo 1996, Dorigo, id., Rep. 1996, voce Dibattimento penale, n. 154, che, nel chiudere la fase processuale precedente alla decisione della Commissione e dell’allora Comitato dei Ministri del 9 settembre 1998, aveva sostenuto il mancato contrasto tra l’art. 513, comma 2, c.p.p. e l’art. 6,  commi 1 e 3, lett. d) della CEDU.

[10] A onor del vero, la sentenza della Cassazione ha comunque prodotto un’ulteriore anomalia all’interno dell’ordinamento, nella misura in cui, tenendo presente il principio fissato dal giudice di legittimità, possono convivere, allo stato attuale, un processo pendente da rinnovare, sulla base di una pronuncia della Corte EDU, ma anche sulla base di una norma che ancora non esiste e il valore di una decisione di accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione.

[11] Per avvalorare tale considerazione la Corte costituzionale fa tra l’altro un esplicito riferimento all’art. 46 CEDU (Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze), nel testo modificato dall’art. 16 del Protocollo n. 14, ratificato con la legge 15 dicembre 2005, n. 280. Tale profilo va, però, segnalato, anche per confermare come la Consulta non abbia tenuto in considerazione il ruolo svolto dalla giurisprudenza di legittimità che, proprio con riguardo al valore dell’art. 46 CEDU, nella decisione citata aveva chiaramente affermato che «la prolungata inerzia dell’Italia corrisponde alla trasgressione dell’obbligo previsto dall’art. 46 della Convenzione di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una condotta dello Stato italiano qualificabile come flagrante diniego di giustizia».

[12] Come è noto il profilo in esame era stato oggetto di un disegno di legge (Foro it., 2007, II, 535), recante disposizioni in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

[13] L’articolo 625 bis prevede il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.

[14] Corte cost. 28 luglio 2000, n. 395, Foro it., Rep. 2000, voce Revisione penale, n. 7. Si tratta, tra l’altro, di una sentenza di inammissibilità per difetto di rilevanza.

[15] Nel citare la sentenza 395/2000, tra l’altro, si può anche ricordare Corte cost. 294/2005 in cui la Consulta aveva dichiarato l’inammissibilità  delle questioni di legittimità costituzionale degli art. 623 e 624 c.p.p., in riferimento agli art. 24 e 25, 1º comma, Cost., nella parte in cui sanciscono, al di fuori della procedura di rettificazione di errori materiali, l’intangibilità dei provvedimenti impliciti o conseguenziali emessi de plano dalla Corte di cassazione e lesivi di diritti. Inoltre, va ricordato come non siano mancate le occasioni nelle quali la Corte costituzionale ha espressamente richiamato le norme della CEDU e la stessa giurisprudenza della Corte europea, per motivi interpretativi, per sollecitare l’interpretazione conforme da parte dei giudici rimettenti o, direttamente, per decidere la questione di legittimità costituzionale. Per proporre qualche esempio, sempre nell’ambito della materia penale, si può ricordare Corte cost. 310/1996 e 413/2004 in tema di ingiusta detenzione, Corte cost. 299/2005 in materia  di computo, ai fini dei termini massimi di fase, dei periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito e Corte cost. 399/1998 in tema di diritti degli irreperibili.

[16] Corte cost. 9 febbraio 2007, n. 33, Foro it., Rep. 2007, voce Contumacia penale, n. 9 e in Giur. Cost., 2007, 298 ss., con nota di Moscarini.

[17] D’altra parte, resta sempre fermo il principio affermato da Corte cost. 399/1998 secondo cui l’art. 6  della CEDU «non impone l’adozione di un modello processuale unico e infungibile».

[18] Sul punto basta ricordare le decisioni che hanno condotto alla formale previsione del principio costituzionale del giusto processo e dei rimedi processuali ad esso connesso, con riferimento alla sua durata ragionevole. Per tutte si può ricordare Corte cost. 22 ottobre 1999, n. 388, Foro it., 2000, I, 1072, con nota di Pagni, in quanto immediatamente precedente alla modifica costituzionale dell’art. 111.

[19] V. A. Ruggeri, Ancora in tema di rapporti tra CEDU e Costituzione: profili teorici e questioni pratiche, testo dattiloscritto dell’intervento ad un incontro di studio su Il giudice e le Carte dei diritti fondamentali: diritti, doveri e responsabilità, Corte d’Appello di Palermo, 18 gennaio 2008.

[20] Soltanto per fare qualche esempio si pensi alla legge 15 dicembre 2005 n. 280 che ha ratificato il Protocollo 14 alla Convenzione, alla legge 9 gennaio 2006 n. 12 che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio l’onere di promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato Italiano, al d.p.r. 28 novembre 2005 n. 289, in materia di casellario giudiziale, che prevede l’iscrizione nel casellario anche della decisione della Corte EDU dei provvedimenti giudiziali e amministrativi definiti dalle Autorità nazionali e già iscritti e, infine, alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 1, comma 1217) che conferisce allo Stato il diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della CEDU, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

[21] Sulle recenti problematiche sul tema dell’interpretazione conforme, v. A. Ruggeri, Alla ricerca del fondamento dell’interpretazione conforme, testo dattiloscritto dell’intervento al Convegno nazionale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” su Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Milano 6 e 7 giugno 2008, in corso di pubblicazione nei relativi Atti.

[22] Con riferimento proprio alla questione della sorte del giudicato a seguito di accertamento di violazione di norma della CEDU, v. Cass. 15 novembre 2006, Cat Berro, Foro it., 2007, II, 286. La decisione si segnala perché la Cassazione ha adottato una decisione esattamente contraria a quella proposta nel caso Dorigo. In particolare il giudice di legittimità ha sostenuto che in caso di condanna pronunciata all’esito di un giudizio contumaciale giudicato non equo dalla Corte EDU, il condannato, al fine di ottenere la rinnovazione del giudizio, può avvalersi unicamente dell’istituto della rimessione in termini per la proposizione dell’impugnazione, disciplinato dall’art. 175, comma 2 e 2 bis, c.p.p., restando quindi escluso che egli possa ottenere la declaratoria di non eseguibilità della condanna, semplicemente proponendo incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p., senza nel frattempo avanzare richiesta di restituzione in termini. Più di recente, con riferimento alla problematica del processo contumaciale si veda ancora l’evidente contrasto emerso tra Cass. 21 giugno 2006, De Los Reyes, id., Rep. 2007, voce Termini processuali penali, n. 51 e Cass. sez. un. 31 gennaio 2008, Huzuneanu, id., 2008, II, 437, nonché da ultimo Cass. 2 luglio 2008, Vanjelai, in corso di pubblicazione in Foro it., 2008, II, che ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, c.p.p. nella parte in cui preclude all’imputato di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di condanna.