Costituzione della Repubblica Italiana
(G.U. n. 298 del 27 dicembre 1947, ed. straord.)
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. - L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E'
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
4. - La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
5. - La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
6. - La Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche.
7. - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
8. - Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
9. - La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
10. - L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è
ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (1).
(1) V.
però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, Estradizione per i delitti di genocidio.
11. - L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
12. - La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I - Rapporti civili
13. - La libertà personale è inviolabile.
Non è
ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto.
E'
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
14. - Il domicilio è inviolabile.
Non vi
si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a
fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
15. - La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
16. - Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,
salvo gli obblighi di legge.
17. - I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz'armi.
Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
18. - I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
19. - Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
20. - Il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
21. - Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,
o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La
legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
22. - Nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
23. - Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
24. - Tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
25. - Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso.
Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge.
26. - L'estradizione del cittadino può essere
consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali.
Non
può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1).
(1) V.
però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, Estradizione per i delitti di genocidio.
27. - La responsabilità penale è personale.
L'imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è
ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra.
28. - I funzionari e i dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II - Rapporti etico-sociali
29. - La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il
matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
30. - E' dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
31. - La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
33. - L'arte e la scienza sono libere e
libero ne è l'insegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali
per tutti gli ordini e gradi.
Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.
La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E'
prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
34. - La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III - Rapporti economici
35. - La Repubblica tutela il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni.
Cura
la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare
e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
36. - Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa.
La
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.
37. - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti
e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi,
a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L'assistenza
privata è libera.
39. - L'organizzazione sindacale è libera.
Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E'
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
40. - Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano.
41. - L'iniziativa economica privata è
libera.
Non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
42. - La proprietà è pubblica o privata. I
beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
43. - A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
44. - Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
45. - La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
46. - Ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
47. - La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio
del credito.
Favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
Titolo IV - Rapporti politici
48. - (1)
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La
legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale
sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge
Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.
(1)
Il secondo comma è stato introdotto dall'art. 1 della legge cost. 17 gennaio
2000, n. 1
49. - Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
50. - Tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La
legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
52. - La difesa della Patria è sacro dovere
del cittadino.
Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il
suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività.
54. - Tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA
Titolo I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere
55. - Il Parlamento si compone della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento
si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione.
56. (1) La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.
Il
numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
(1)
Articolo sostituito dall'art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2
57. - (1) Il Senato delle Repubblica è eletto
a base regionale.
Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due,
la Valle d'Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
(1) Articolo
modificato dall'art. 2 della l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3
58. - I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno
di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
59. - E' senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario .
60. - (1) La Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto
in caso di guerra.
(1) Articolo
sostituito dall'art. 3 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.
61. - Le elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
62. - Le Camere si riuniscono di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l'altra.
63. - Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
64. - Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
65. - La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
66. - Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità.
67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta
la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
68. (1) - I membri del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni .
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere
arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 1 della l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3.
69. - I membri del Parlamento ricevono una
indennità stabilita dalla legge.
Sezione II - La formazione delle leggi
70. - La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
72. - Ogni disegno di legge, presentato ad
una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali
è dichiarata l'urgenza.
Può
altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di
legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente
della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le
Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
74. - Il Presidente della Repubblica, prima
di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una
nuova deliberazione.
Se le
Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
75. - E' indetto referendum popolare
per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali.
Non è
ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia
e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (1).
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi.
La
legge determina le modalità di attuazione del referendum (2).
(1) In base all'art. 2, comma 1, della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1,
«Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum
abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili
ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso».
(2)
V. l'art. 33 della l. 25 maggio 1970, n. 352.
76. - L'esercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
77. - Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra
e conferiscono al Governo i poteri necessari.
79. - (1) L'amnistia e l'indulto sono
concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La
legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In
ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1 .
80. - Le Camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci
e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la
legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste
su materie di pubblico interesse.
A tale
scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
83. - Il Presidente della Repubblica è eletto
dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha
un solo delegato.
L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
84. - Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei
diritti civili e politici.
L'ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
85. - Il Presidente della Repubblica è eletto
per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il
nuovo Presidente della Repubblica.
Se le
Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione
ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
86. - Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
87. - Il Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il
comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
88. - (1) Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
(1) Il
comma 2 di quest'articolo è stato così modificato dall'art. 1 della l. cost. 4
novembre 1991, n. 1.
89. - Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
90. - Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a
maggioranza assoluta dei suoi membri .
91. - Il Presidente della Repubblica, prima
di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III - Il Governo
Sezione I - Il Consiglio dei ministri
92. - Il Governo della Repubblica è composto
del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e,
su proposta di questo, i ministri.
93. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica.
94. - Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il
voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.
95. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attività dei ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La
legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
96.
- (1) Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale (2).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
(2)
V. l'art. 5 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
Sezione II - La Pubblica Amministrazione
97. - I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
98. - I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
Se
sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari
99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
E'
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
100. - Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La
legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
Titolo IV - La Magistratura
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
101. - La giustizia è amministrata in nome del
popolo.
I
giudici sono soggetti soltanto alla legge.
102. - La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La
legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
103. - Il Consiglio di Stato e gli altri
organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge.
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze Armate.
104. - La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale .
105. - Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo
per concorso.
La
legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
107. - I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
108. - Le norme sull'ordinamento giudiziario e
su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La
legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
109. - L'autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
110. - Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione
111. (1) - La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale.La legge ne assicura la
ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato
sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
(1)
I commi da 1 a 5 sono stati introdotti dall'art. 1 della legge cost. n. 2 del
1999.
112. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale.
113. - Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La
legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni
114. - La Repubblica si riparte in Regioni,
Province e Comuni.
115. - Le Regioni sono costituite in enti
autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella
Costituzione.
116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al
Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati
con leggi costituzionali.
117. - La Regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con
l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento
degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni
comunali;
polizia
locale urbana e rurale;
fiere
e mercati;
beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei
e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo
ed industria alberghiera;
tranvie
e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione
e porti lacuali;
acque
minerali e termali;
cave e
torbiere;
caccia;
pesca
nelle acque interne;
agricoltura
e foreste;
artigianato;
altre
materie indicate da leggi costituzionali.
Le
leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.
118. - Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di
interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi
della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo
Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative.
La
Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
119. - Le Regioni hanno autonomia finanziaria
nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano
con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle
Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro
funzioni normali.
Per
provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La
Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con
legge della Repubblica.
120. - La Regione non può istituire dazi
d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non
può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non
può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
121.
(1) - Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica.
(1)
Articolo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge cost. n.
1 del 1999.
122. - Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad
una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto (2). Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta
(1)
Articolo sostituito dall'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1999.
(2) A tenore delle Disposizioni transitorie
della legge cost. n. 1 del 1999: 1. Fino alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma
dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale
è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le
modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di
elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta
regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente
della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti
validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del
Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto
Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei
seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista
della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi
prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la
cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio
unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora
tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con
quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede
all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle
liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione,
il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i
quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale
approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi
componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione,
entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e
del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento
permanente o morte del Presidente.
123.
(1) -Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
(1)
Articolo sostituito dall'art. 3 della legge cost. n. 1 del 1999.
124. - Un commissario del Governo, residente
nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative
esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
125. - Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo
dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La
legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto
di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte
del Consiglio regionale.
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
126. (1) - Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto
è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L'approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono
alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
(1)
Articolo sostituito dall'art. 4 della legge cost. n. 1 del 1999.
127. - Ogni
legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo
il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore
non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che
una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione
o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la
rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei
quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità
davanti alla Corte costituzionale (1), o quella di merito per contrasto di
interessi davanti alle Camere (2). In caso di dubbio, la Corte decide di chi
sia la competenza (2).
(1) V. l'art. 31 della l. 11 marzo 1953, n. 87.
(2) V. l'art. 35 della l. 11 marzo 1953, n. 87.
128. - Le
Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
129. - Le
Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere
suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore
decentramento.
130. - Un
organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti
delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere
esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti
deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
131. - (1)
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto
Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria;
Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria;
Sicilia; Sardegna.
(1) Articolo modificato dalla l. cost. 27
dicembre 1963, n. 3. Secondo il testo originario, le due Regioni degli Abruzzi
e del Molise costituivano l'unica Regione . Circa la diversa denominazione ,
v., fra gli altri, lo Statuto abruzzese approvato con l. 22 luglio 1971, n.
480.
132. - Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione
di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che
ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
133. - Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province
nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate,
può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le
loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI - Garanzie costituzionali
Sezione I - La Corte costituzionale
134. - (1) La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione.
(1) Articolo così modificato dall'art. 2 della
l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario contemplava, nel terzo
alinea, anche la competenza della Corte costituzionale a giudicare sulle accuse
promosse nei confronti dei ministri.
135. - (1) La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti
tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,
i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni di esercizio
I giudici della Corte costituzionale sono nominati
per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le
norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio,
ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di
giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità
a senatore che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
(1) Articolo modificato, da ultimo, dall'art. 2
della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, che ha soppresso le parole recato dal
comma 7. In precedenza, l'articolo era già stato modificato dall'art. 1, della
l. cost. 22 novembre 1967, n. 2
136. -
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o
di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione (1).
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali (1).
(1) V. l'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n.
87.
137. - Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale (1), e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte (2).
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte (3).
Contro le decisioni della Corte costituzionale non
è ammessa alcuna impugnazione (4).
(1) V. gli artt. 1 e 2 della l. cost. 9 febbraio 1948, n.
1.
(2)
V. l'art. 3 della l.
cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e gli artt. 5-8 e 11 della l. cost. 11 marzo 1953, n.
1.
(3)
V. principalmente la l. 11 marzo 1953, n. 87, nonché la l. 25 gennaio 1962, n.
20.
(4)
Peraltro, circa la possibilità di revisione delle sentenze penali della Corte,
v. l'art. 29 della l. 25 gennaio 1962, n. 20.
Sezione
II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
138. - Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si
fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
139. - La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I. - Con l'entrata in vigore della
Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II. - Se alla data della elezione del
Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III. - Per la prima composizione del Senato
della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di
legge per essere senatori e che:
sono
stati presidenti del Consiglio dei ministri o di assemblee legislative;
hanno
fatto parte del disciolto Senato;
hanno
avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre
1926;
hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del Tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono
nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al
diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV. - Per la prima elezione del Senato il
Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che
gli compete in base alla sua popolazione.
V. - La disposizione dell'art. 80 della
Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri
alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI. - Entro cinque anni dall'entrata in
vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti (1), salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro
un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all'art. 111 (2).
(1) Circa
il carattere ordinatorio del termine qui indicato, cfr. Corte cost. sent. n.
41/1957.
(2) Si
noti che il Tribunale supremo militare è stato soppresso con la legge 7 maggio
1981, n. 180, mentre la competenza a decidere sui ricorsi contro i
provvedimenti dei giudici militari è stata attribuita, dalla stessa legge, ad
una sezione ordinaria della Corte di Cassazione; sulla legittimità
costituzionale di tali disposti della legge n. 180/1981, cfr. Corte cost. sent.
n. 1/1983.
VII. - (1) Fino a quando non sia emanata la
nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a
quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
(1) Articolo
modificato dall'art. 7 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.
VIII. - Le elezioni dei Consigli regionali e
degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un
anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non si
sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le
funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l'esercizio.
Leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti
dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal
nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne
che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e
degli enti locali.
IX. - La Repubblica, entro tre anni
dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze
delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X. - Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia,
di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo
V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l'articolo 6.
XI. - Fino a cinque anni dall'entrata in
vigore della Costituzione (1) si possono, con leggi costituzionali, formare
altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il
concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo
rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
(1) Termine
prorogato al 31 dicembre 1963 dall'art. un. della l. cost. 18 marzo 1958, n. 1.
XII. - E' vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In
deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di
voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII. - I membri e i discendenti di Casa Savoia
non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli
ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (1).
I
beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
(1) Con
parere reso dal Consiglio di Stato, nell'Adunanza generale del 6 marzo 1987
(recepito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1987),
la disposizione non è stata ritenuta più applicabile a Maria Josè di Savoia,
avendo la vedovanza fatto venir meno, ai sensi dell'art. 149 c.c., il suo stato
di consorte.
XIV. - I titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del
nome.
L'Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti
dalla legge.
La
legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV. - Con l'entrata in vigore della
Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI. - Entro un anno dall'entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
XVII. - L'Assemblea Costituente sarà convocata
dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per
l'elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e
sulla legge per la stampa.
Fino
al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere
convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla
sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In
tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.
L'Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno
duecento deputati.
XVIII. - La presente Costituzione è promulgata
dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da
parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1· gennaio 1948.
Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché
ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.