Consulta OnLine (periodico online)
ISSN 1971-9892
CALLS OF PAPERS, BANDI E BORSE
2020
Entro martedì 30 giugno – MESSINA – V Convegno di studi
di Diritti regionali
V Convegno
di studi di Diritti regionali “Questione
ambientale e autonomie territoriali”
1. Oggetto
del Convegno
Il V
Convegno annuale della Rivista Diritti
regionali avrà luogo a giugno
presso l’Università degli Studi di Messina e riguarderà il rapporto tra
questione ambientale e autonomie territoriali.
Al tema
della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in relazione alle esigenze di
protezione delle biodiversità e degli animali e di promozione dello sviluppo
sostenibile, si riconosce oggi un’importanza decisiva, testimoniata, tra
l’altro, dalle recenti proposte di revisione della Carta repubblicana nella
parte relativa ai principi fondamentali (art. 9 Cost.).
Nel Convegno,
saranno affrontate entrambe le declinazioni del bene ambientale, da tempo
distinte in base ad autonomi filoni interpretativi forniti dalla Corte
costituzionale e rispettivamente riconducibili alle materie “ambiente-salute”
(art. 32 Cost.) e “ambiente-patrimonio culturale” (art. 9 Cost.). A tali
diverse aree materiali corrispondono, com’è noto, differenti assetti di poteri
amministrativi, che saranno sottoposti ad autonome indagini.
L’analisi
terrà conto, inoltre, delle strette correlazioni tra la materia
“ambiente-salute” e altri ambiti di competenza dotati di pari riconoscimento
costituzionale (in particolare, le materie “energia”, “trasporti” e “impresa”).
Una prima
questione che s’intende affrontare è quella dello spazio che residua
all’autonomia legislativa delle Regioni, anche in considerazione del carattere
pervasivo della normativa dell’Unione europea e della potestà legislativa
esclusiva dello Stato in ambito di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali, prevista dall’art. 117, co. 2, lett. s), Cost.
L’indagine non potrà che muovere da un’attenta ricognizione della
giurisprudenza costituzionale, ricostruendo gli orientamenti, in verità non
sempre univoci, del Giudice delle leggi. Particolare attenzione sarà dedicata
alle prospettive di attuazione, nelle materie ambientali, del regionalismo
differenziato previsto dall’art. 116, co. 3, Cost.
Una seconda
questione è quella del sistema amministrativo idoneo a realizzare al meglio
l’interesse pubblico. Si sollecita, in tal senso, lo svolgimento di indagini
“sul campo”, utili ad analizzare le differenze tra gli assetti organizzativi
presenti nelle Regioni ordinarie e in quelle speciali e a individuare benefici
e svantaggi di un’eventuale regionalizzazione degli apparati decentrati del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo. Scopo dello studio dovrebbe
essere quello di verificare la possibilità di replicare esperienze virtuose in
ambito regionale, come ad esempio quelle assicurate alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio culturale dalle amministrazioni di autonomie
speciali come il Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano.
Una terza
questione, strettamente correlata alle precedenti, è quella degli spazi di
autonomia finanziaria che possono essere ipotizzati, in tale ambito, per le
Regioni. È, quest’ultimo, un profilo strettamente legato alle concrete
possibilità di ampliamento delle competenze normative e di riorganizzazione
degli apparati amministrativi periferici.
Nella
prospettiva interdisciplinare che contraddistingue il metodo di studio
privilegiato dalla Rivista, l’indagine dei diversi aspetti giuridici,
coinvolgenti vari ambiti disciplinari, dovrà innanzitutto tenere in
considerazione i contributi di scienze naturali come l’ecologia e la
climatologia, le cui conoscenze appaiono imprescindibili per la conformazione
di strumenti giuridici adeguati agli elementi fattuali. Importanti elementi di
riflessione saranno tratti, inoltre, dalla comparazione delle esperienze
nazionali con quelle maturate in ordinamenti stranieri.
2. Profili
di analisi
Il tema
generale si articolerà in cinque profili di analisi, per ciascuno dei quali
saranno approfonditi i distinti aspetti dei poteri normativi, delle funzioni
amministrative e dell’autonomia finanziaria delle Regioni:
a)
ambiente, rifiuti
e inquinamento;
b)
ambiente ed
energia;
c)
ambiente e
mobilità;
d)
ambiente e
impresa;
e)
ambiente e
cultura.
3.
Indicazioni organizzative
Le proposte
di partecipazione dovranno pervenire, entro il 30 giugno 2020,
al seguente indirizzo: redazione@dirittiregionali.it. Dovranno essere accompagnate da un abstract di non più 3000
caratteri (spazi inclusi), dal titolo e sottotitolo, dall’indice (completo) e
da una scheda con nome, cognome, qualifica, titoli di studio e luogo del loro
conseguimento.
Esse
dovranno recare come oggetto la dizione “Call
for papers - Convegno su ‘Questione ambientale e autonomie territoriali’”.
Tutti i
materiali trasmessi dovranno essere inviati sia in formato doc sia in formato
pdf.
Le proposte
pervenute saranno esaminate dal Comitato di Direzione della Rivista Diritti regionali, che comunicherà agli
autori l’eventuale ammissione al Convegno.
I papers, che non dovranno avere una
lunghezza superiore ai 50.000 caratteri (spazi inclusi) e dovranno essere
scritti secondo i criteri redazionali che saranno forniti agli autori, dovranno
essere inviati, entro il termine che sarà successivamente indicato, al medesimo
indirizzo e-mail e saranno sottoposti alla valutazione del Comitato di
Direzione di Diritti regionali.
Entro lunedì 31 agosto – BOLOGNA – Icon-S Italian
Chapter 2020
Icon-S Italian Chapter -
Terza Conferenza Il Futuro dello Stato
Bologna, 20-21 novembre 2020 - 1 - Call For Panels And Papers.
Verso la fine del XX secolo, è stata annunciata la ritirata rapida dello
Stato, sotto la pressione del mercato, delle autonomie e della globalizzazione.
Una congerie di teorie cerca, o ha cercato, di relegarlo nel “ripostiglio” dei
modelli politici superati, ora postulandone l’eradicazione, ora immaginandone
il superamento verso differenti entità internazionali o federali. E invece,
sullo scorcio di questo primo ventennio del XXI secolo, lo Stato è di nuovo al
centro della scena, a causa di una serie di fattori, in buona parte
concatenati. Prima si è trattato delle crisi economico-finanziarie, con le loro
conseguenze in termini di sfiducia nei meccanismi di auto-regolazione del
mercato, di crescita delle diseguaglianze e di nuove domande di partecipazione
politica di portatori di interessi collettivi e diffusi. Negli ultimi mesi,
un’altra e ancora più inquietante crisi è stata determinata dallo scenario
pandemico: benché esso abbia un carattere globale e intersechi ben precise
vicende e comunità locali, è ancora una volta sulle autorità nazionali che è
ricaduta principalmente la responsabilità di prendere decisioni e adottare
misure, talora inedite. La debolezza degli strumenti di coordinamento internazionale
e sovranazionale e le divergenze nelle reazioni locali appaiono, ora, punti di
debolezza che mettono in una diversa luce la posizione dello Stato, peraltro
anch’esso in affanno dinanzi a vicende che stenta a governare. Il ritorno dello
Stato – invero mai ritiratosi – è contrassegnato da ambiguità e contraddizioni
che invitano gli studiosi a porsi domande che in parte sono nuove e assumono
forme inconsuete, in parte vengono da lontano. Un primo punto teorico si
concentra sull’idea stessa dello Stato costituzionale. Essa è stata
continuamente ridisegnata per adattarsi alle varie costituzioni materiali che
sono state poste, e anche oggi vanno ponendosi, nel tempo e nello spazio. In
fondo, se lo Stato è ancora un’idea politica persistente, ciò non dipende forse
dalla sua formidabile capacità di adattamento? L’interrogativo si riflette su
tutti gli elementi tradizionalmente collegati a questa idea: il concetto di
“popolo”, un tempo considerato un’unità data, presupposta dalla forma dello
Stato, è ora connotato non solo dal pluralismo abbracciato dalle costituzioni
del secondo dopoguerra, ma anche dal contatto con migrazioni e
multiculturalismo; la “sovranità”, intesa come sovranità politica, ha dovuto
affrontare le sfide poste da nuovi antagonisti (le cosiddette sovranità
dell’economico, del biologico, della tecnica e della scienza, del digitale), ma
rimane salda nella sua essenza; la stessa idea di “localizzazione” non può non
esserci, perché ci siano uno Stato e il suo diritto, ma è forse quella più direttamente
chiamata in causa da una pluralità di vicende, ai più vari livelli: da quelli
coincidenti con specifiche aree di crisi, dove forme politiche senza spazi
predeterminati lottano per la propria affermazione e sopravvivenza; fino alla
sfera rarefatta ma molto concreta del digitale. Le spinte sopra evidenziate
attraversano anche una delle espressioni tradizionalmente tipiche della
sovranità statutale: l’esercizio della potestà punitiva. Da un lato, il sistema
penale si presenta pluridimensionale e multilivello. Dall’altro, però, esso
viene sempre più spesso identificato non come una extrema
ratio, ma piuttosto come lo strumento cui ricorrere in via principale e
immediata, quasi fosse il segno tangibile della presenza dello Stato e il
dispositivo per esorcizzarne la crisi.
Un secondo insieme di domande di ricerca concerne il futuro dello Stato
amministrativo. Da un lato, emerge la tendenza a rialzare barriere nel
commercio globale e negli investimenti internazionali. Dall’altro, aumenta la
domanda di intervento pubblico per porre rimedio alle distorsioni dei mercati
finanziari, per rilanciare l’economia e offrire protezioni sociali. Tuttavia, a
causa della crisi del debito sovrano e delle concomitanti politiche di
austerità, gli apparati amministrativi dispongono di risorse sempre minori per
rispondere a queste domande. Si tratta, insomma, di conciliare esigenze
opposte: più e meno Stato, allo stesso tempo. Perciò, a tutte le latitudini, i
governi sono continuamente impegnati in ambiziose politiche di riforma.
L’aspirazione è costruire uno Stato più intelligente che massimizzi l’uso delle
risorse a disposizione e garantisca la soddisfazione di vecchi e nuovi bisogni
collettivi. La frammentazione interna dello Stato (agenzie, autorità
indipendenti, società di vario genere, fondazioni), tuttavia, solleva difficili
problemi di coordinamento e mette in dubbio l’uniformità delle regole
pubbliche.
Un terzo punto di vista guarda allo Stato attraverso lo scenario europeo ed
internazionale. Sia pure non senza discussioni e incertezze, fanno ormai parte
del pensiero giuridico paradigmi che vanno ben oltre il diritto internazionale
classico. Eppure, proprio su questo versante appare necessaria una valutazione,
anche scientifica, dei meccanismi di integrazione e cooperazione dopo
l’emersione dei cosiddetti sovranismi. Nell’Unione europea, dinamiche note, ma
ancora bisognose di approfondimento, hanno contribuito a ridefinire istituti e
politiche cruciali (come ad es. la cittadinanza europea o le politiche
migratorie), sino a mettere in discussione le fondamenta stesse del processo di
integrazione e l’adesione ad esso. Sul piano internazionale, sono venuti
consolidandosi i processi di ritiro unilaterale dai fori di cooperazione
multilaterali e dalle organizzazioni internazionali, così come le azioni volte
a intralciare o bloccare gli strumenti di cooperazione. L’emergenza pandemica
rappresenta un banco di prova per questi temi: una condizione eccezionale, che
mette a dura prova tutto il sistema istituzionale fin nei suoi fondamenti,
disvelandone natura, portata e limiti. Soprattutto in assenza di esplicite
regolazioni costituzionali dell’emergenza, l’intero sistema dei poteri pubblici
– dalle fonti del diritto, alla capacità amministrativa di intervento, sino
agli strumenti penali di prevenzione – è sottoposto a tensioni senza precedenti
in tempi di pace. Tutti i punti elencati , dunque, si
prestano a essere guardati attraverso il prisma dell’emergenza. Nel momento in
cui questo invito viene redatto, la cappa di incertezza che avvolge i prossimi
mesi è fin troppo visibile, per quanto riguarda la possibilità non solo di
articolare ragionamenti scientifici dotati di una certa compiutezza, ma
addirittura di riuscire a incontrarsi nel luogo e nelle date indicate.
Tuttavia, al momento, la diffusione dell’invito vale anche come auspicio che,
in tempi non troppo lunghi, si riescano a recuperare i mezzi e anche la
serenità per riflettere pacatamente su ciò che questa difficile situazione sta
insegnando, anche in merito al senso della vita sociale e al ruolo delle
istituzioni. Con questo auspicio, la terza conferenza della sezione italiana
dell’International Society of Public Law (ICON·S, www.icon-society.org) avrà
luogo a Bologna il 20 e il 21 novembre 2020, allo scopo di approfondire lo
studio di questi temi, nella prospettiva multidisciplinare che contraddistingue
ICON·S. Eventuali rivalutazioni logistiche del caso saranno fatte più avanti.
L’obiettivo della conferenza è favorire una discussione approfondita e
rigorosa su un numero selezionato di contributi di ricerca, per rafforzare il
dialogo nella comunità scientifica italiana e mondiale in queste aree.
Sono invitati a partecipare i ricercatori di tutte le aree delle scienze
giuridiche, ma anche gli studiosi di sociologia, scienza politica, economia ed
informatica, in qualsiasi fase della loro carriera. La selezione delle proposte
sarà effettuata a partire dagli abstract dei paper (massimo 800 parole) e dalla
descrizione dei panel (massimo 1000 parole), che debbono essere inviati, in
lingua italiana o inglese, entro 31 agosto 2020 sul sito internet http://www.iconsitalia2020.it.
L’esito della selezione sarà comunicato entro il 30 settembre 2020.
Per chi lo desiderasse, le versioni definitive dei contributi potranno
essere pubblicate, previo superamento del relativo processo di valutazione, nel
Forum dei Quaderni costituzionali, nella collana degli IRPA Working
Papers e nell’Italian Journal of Public Law.
I migliori contributi saranno considerati in vista di una possibile
pubblicazione su Diritto pubblico, Quaderni costituzionali e sulla Rivista
trimestrale di diritto pubblico, anche in questo caso previo superamento del
relativo processo di valutazione. Per informazioni: 2020@icon-s.it
* Le call sono pubblicate nell’ordine
cronologico di scadenza a partire dalla più prossima