Decisione 21 dicembre 1954 - 6 maggio 1955, n. 82

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 21 dicembre 1954 6 maggio 1955, n. 82

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 20 luglio 1954: «Contributi per incrementare la costruzione di edifici destinati ad asili infantili od asili nido

 

Presidente: PERASSI; Relatore: AMBROSINI; P. M.: EULA; Commissario Stato (Avv. ARIAS) - Regione siciliana (Avv. ORLANDO CASCIO).

 

(omissis)

LAssemblea regionale siciliana ha approvato il 20 luglio 1954 provvedimento legislativo avente per oggetto «Contributi per incrementare la costruzione di edifici destinati ad asili infantili od asili nido. disposta alluopo la erogazione della somma di lire 700 milioni da ripartire in tre esercizi finanziari dal 1954-55 al 1956-57.

Per la prima quota di spesa, fissata in lire 50 milioni e ricadente lesercizio finanziario in corso 1954-55, si provvede utilizzando la disponibilit di cui al capitolo 70 dello stato di previsione della spesa per 1 esercizio finanziario medesimo (art. 1, comma 2); per le altre quote di spesa ricadenti negli anni finanziari 1955-56 e 1956-57, autorizzata liscrizione, in rapporto alle effettive esigenze, a norma del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96 nella categoria III (riguardante le partite di giro) del bilancio in corso (art. 2, comma 2).

Avverso questo provvedimento legislativo ha prodotto ricorso il Commissario dello Stato per il motivo fondamentale che lart. 2, secondo comma, viola il precetto dellart. 81, ultimo comma, della Costituzione in quanto autorizza la erogazione, durante lesercizio finanziario in corso delle quote di spesa ricadenti sugli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57, facendo ricorso ad un rimedio contabile e puramente figurativo quale liscrizione nella categoria III (partite di gire) del bilancio, senza provvedere alla indicazione dei mezzi effettivi necessari per fronteggiare le nuove spese secondo quanto prescrive lart. 81 della Costituzione.

Il ricorso del Commissario dello Stato stato ampiamente illustrato dallAvvocatura dello Stato con memoria a stampa ed oralmente alludienza.

Ha resistito la Regione con difesa altrettanto ampia scritta e orale.

Il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento del ricorso.

LAlta Corte ha disposto con ordinanza del 6 ottobre 1954 che Regione producesse in giudizio copia dello stato di previsione dellentrata e della spesa per lanno finanziario 1954-55.

La Regione ha ottemperato alla richiesta, producendo il bilancio definitivo approvato dallAssemblea regionale del 9 novembre 1954; ed apportante modifiche a quello che era stato prima deliberato in regime. di esercizio provvisorio ed al quale fa riferimento il provvedimento legislativo impugnato.

Richiamata la causa alludienza, le parti hanno insistito nelle loro difese ed il Procuratore generale nella sua precedente conclusione.

 

DIRITTO

 

La norma dellart. 81, ultimo comma, della Costituzione, con la quale si prescrive che « ogni altra legge che disponga nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte , intesa ad assicurare lequilibrio del bilancio, quale risulta dagli stati di previsione dellentrata e della spesa, approvati dal Parlamento per lesercizio finanziario in corso, e perci si riferisce alle leggi successive a quella di approvazione del bilancio.

Allindicazione dei mezzi destinati a far fronte alle nuove e maggiori spese, cio alla cosiddetta copertura delle spese, si pu provvedere in vario modo, come ad esempio con lo stabilimento di nuovi tributi o linasprimento di taluno di quelli esistenti, o con lo storno di fondi a mezzo di note di variazioni del bilancio, o attingendo al maggior gettito accertato di dati tributi o ad economie effettivamente realizzate in taluni settori di spesa, od altrimenti.

Ma questa libert di scelta che ha il legislatore nella indicazione della copertura non attenua per nulla il carattere rigoroso della norma dellart. 81, ultimo comma, della Costituzione, per cui i mezzi indicati per far fronte alle nuove e maggiori spese debbono avere una consistenza concreta, essere effettivi, tali cio da rappresentare una entrata effettiva corrispondente alla spesa.

fuori dubbio che la norma suindicata dellart. 81 deve trovare applicazione anche per le regioni, e non solo per quelle il cui ordinamento dettato direttamente nella Costituzione, ma altres per le regioni a statuto speciale, giacch attiene a quei principi fondamentali dellordinamento unitario dello Stato nel quale le autonomie locali debbono inquadrarsi, conformemente a quanto dispone lart. 5 della Costituzione: « La Repubblica una ed indivisibile , e a quanto dispongono gli statuti speciali tra i quali quello della Regione siciliana, che allart. 1 dichiara: « La Sicilia costituita in regione autonoma, fornita di personalit giuridica, entro lunit politica dello Stato italiano .

Nel riaffermare la inderogabilit di questi principi, lAlta Corte osserva che per la decisione del ricorso in esame occorre tener presente, oltre al provvedimento legislativo impugnato del 21 luglio 1954 che si riferiva ad un bilancio approvato in regime di esercizio provvisorio, la legge successiva del 9 novembre 1954 di approvazione degli « stati di previsione dellentrata e della spesa della Regione siciliana per lanno finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955 .

Dato che bisogna tener conto del ius superveniens si tratta di vedere se e quali modifiche esso ha apportato alla situazione giuridica preesistente.

Con la nuova legge, che non stata impugnata e che la Regione ha prodotto in giudizio, si provvede ex novo allimpostazione in bilancio delle quote di spesa in questione, giacch non si fa pi, come nel provvedimento legislativo impugnato, un generico riferimento alla loro iscrizione nella categoria III del bilancio, ma si procede specificamente alla iscrizione di esse nel capitolo 680 bis della categoria III, curando nel contempo liscrizione dellimporto corrispettivo nel capitolo 180 bis della categoria III delle entrate.

In forza di questa nuova legge, che integra il provvedimento legislativo impugnato, si ha un cambiamento dei fattori della controversia in esame. Sembra allAlta Corte che nella nuova situazione giuridica non si riscontra il vizio della illegittimit costituzionale denunziato dal Commissario dello Stato.

Lobbligo che lart. 81, ultimo comma, della Costituzione fa al legislatore di indicare i mezzi necessari per fare fronte alle nuove e maggiori spese, si riferisce alle spese che vengono disposte con ogni altra legge successiva alla legge di approvazione del bilancio contemplata nel precedente comma dello stesso articolo.

Ora, nella fattispecie, le spese in questione che, in base al provvedimento legislativo impugnato, costituivano spese deliberate con legge successiva a quella di approvazione del bilancio sia pur in regime provvisorio, vanno riguardate diversamente in quanto la sopravvenuta legge 9 novembre 1954, che approva il bilancio per lesercizio 1954-55, le include nello stesso bilancio. Nella nuova situazione giuridica venuta a crearsi per la sopravvenienza di questa legge non pu parlarsi di spese deliberate con legge successiva a quella di approvazione del bilancio, e conseguentemente nemmeno di violazione della norma dellultimo comma dellart. 81 della Costituzione i cui estremi non ricorrono pi nella fattispecie.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte respinge il ricorso del Commissario dello Stato avverso il provvedimento legislativo approvato dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1954, concernente :« contributi per incrementare la costruzione di edifici destinati ad asili infantili od asili nido .