Decisione 10 aprile 1953 - 15 giugno 1953, n. 67

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 10 aprile 1953 15 giugno 1953, n. 67

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 25 febbraio 1953, concernente :«Contributo della Regione al fondo previsto dallart. 1 della legge dello Stato 2 luglio 1952, n. 703 .

 

Presidente: PERASSI; BRACCI: Relatore; P.M. EULA. Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) Regione Siciliana (Avv. ORLANDO CASCIO).

 

(omissis)

Con la legge nazionale 2 luglio 1952, n. 703 , in materia di finanza locale stato fra laltro disposto:« Che, a decorrere dal 1 gennaio 1952, attribuita ai comuni che eccedono il primo limite delle sovraimposte fondiarie una quota pari al 7-50% del provento complessivo della imposta generale sullentrata riscossa nellesercizio finanziario precedente; e tale ammontare deve essere ripartito tra i detti comuni proporzionalmente alla popolazione residente in base ai dati del censimento ufficiale demografico (art. 1).

Che abrogato lart. 2 del D.L. 26 marzo 1948, n. 261, ed prevista unintegrazione, a carico del bilancio dello Stato, a favore di quei comuni che ne abbiano un danno non compensato dalla quota dell I.G.E. loro assegnata (art. 2).

Che attribuito l1 per cento del provento complessivo dell I.G.E. ai comuni montani e a quelli delle piccole isole (art.3).

Che attribuito il 2,50 per cento dellimposta medesima alle provincie (art.4).

Il 25 febbraio 1953  l'Assemblea regionale siciliana ha approvato un disegno di legge, con il quale si stabilito (art. I):

« In applicazione del principio di solidariet tra i comuni e le provincie dell'intero territorio nazionale sancito dagli artt. 1, 2, 3 e  4 della legge statale 2 luglio 1952, n. 703, l'amministrazione regio­nale autorizzata a contribuire al fondo previsto dai detti articoli, al cui riparto concorrono, a norma della legge medesima, i comuni e le provincie aventi sede nel territorio della Regione Siciliana.

«Il contributo determinato nella somma corrispondente all' 11 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entra­ta di spettanza della Regione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, e riscosso nell'esercizio finanziario precedente, accreditato allo Stato .

«Detto contributo ripartito per conto dello Stato, fra le ammi­nistrazioni comunali e provinciali della Regione Siciliana propor­zionalmente alla popolazione residente in base ai dati del censimen­to ufficiale, a titolo di acconto sulle quote alle amministrazioni comunali e provinciali spettanti a norma degli artt. 1, 2. 3 e 4 della legge statale 2 luglio 1952, n. 703 .

«La liquidazione definitiva viene affermata con i criteri e le modalit di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1952, pubblicato nella « Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 187, stesso anno, salvo gli « eventuali conguagli tra lo Stato e la Regione.

Contro questa legge regionale ha prodotto ricorso all'Alta Corte il Commissario dello Stato, deducendone l'illegittimit costituzionale, in quanto esorbiterebbe dalla potest legislativa della Regione l'emana­zione di norme, che non importano un adattamento della legge na­zionale al territorio della Regione, ma che vorrebbero essere interpre­tative della legge statale e vincolative per lo Stato dell'applicazione del­la legge medesima.

Resiste al ricorso la Regione.

 

DIRITTO

 

La legge regionale impugnata - partendo dal presupposto che la legge nazionale 2 luglio 1952, n. 703, abbia, «in applicazione del principio di solidariet tra i comuni e le provincie dell'intero territorio nazionale , concesso - la quota dell11 per cento dell' I.G.E. a favo­re di tutti i comuni e le provincie, compresi quelli della Sicilia - ha autorizzato l'accreditamento, allo Stato della quota del provento di tale imposta di spettanza della Regione, ed ha stabilito che tale quota sia intanto ripartita « per conto dello Stato fra i comuni e le provincie della Sicilia, proporzionalmente alla popolazione, « a titolo di accon­to sulle quote spettanti a norma della legge nazionale.

Con ci la legge regionale ha effettivamente interpretato la legge nazionale nel senso che le quote dell'I.G.E. debbono essere ripartite fra tutti i comuni e le provincie del territorio della Repubblica, sulla base della popolazione di ciascun comune e provincia; e a tal fine ha disposto per quanto riguarda l 11 per cento dell'I.G.E. da essa riscosso, accreditandolo allo Stato, e ripartendolo in via di acconto, e per conto dello Stato, fra i comuni e le provincie della Sicilia.

ovvio che questa interpretazione non possa essere considerata come interpretazione autentica della legge nazionale, perch la pote­st d'interpretare autenticamente una legge spetta allo stesso organo legislativo che ha emanato la legge da interpretare. Ma ci non basta per concludere che la legge della Regione sia incostituzionale.

Ogni legge regionale che intenda applicare e adattare al territo­rio della Regione, giusta gli artt. 17 e 36 dello Statuto, le norme di una legge nazionale, deve necessariamente e preliminarmente interpretare queste norme. In tal caso, la legge della Regione pu dirsi incostitu­zionale se l' applicazione e 1' adattamento siano in contrasto con i principi fissati dalla legge nazionale, e non per il solo fatto che vi sia stata un'interpretazione della legge nazionale.

Ne deriva altres che, per decidere sulla costituzionalit o meno della legge regionale impugnata, questa Alta Corte debba a sua volta esaminare se il principio della ripartizione su base nazionale della quota 11 per cento dell'I.G.E. sia conforme alla legge n. 703 della Repubblica. N ci in contraddizione con quanto rilevato nella prece­dente decisione del 3 gennaio 1953 sul ricorso della Regione avverso la legge n. 703 - che l'Alta Corte non possa compiere un'interpreta­zione preventiva della legge statale con efficacia obbligatoria per tut­ti - perch oggi invece si tratta di interpretare la legge statale ai fini della decisione sulla costituzionalit o meno della legge regiona­le: decisione che di competenza dell'Alta Corte.

Procedendo, a tale scopo, nell'esame della legge n. 703, occorre ri­cordare anzitutto due principi affermati ripetutamente dall'Alta Corte.

Che le leggi dello Stato entrano in vigore e sono applicabili in tutto il territorio dello Stato, ccmpresa la Sicilia. se non risulti dalle leggi medesime un limite territoriale di applicazione (decisioni 13 agosto 1948; 15 gennaio 1949; 29 marzo 1952).

Che, per la materia tributaria, lo Stato nell'emanare sue leggi ri­guardanti l'imposizione, la riscossione e 1'eventuale destinazione vin­colata a determinati scopi da raggiungere col gettito dei tributi, legi­fera anche per il territorio siciliano, se non questo esplicitamente escluso dalla legge medesima; restando alla Regione la facolt di ri­correre all'Alta Corte nel caso di violazione dello Statuto e la potest di emanare una propria legge entro i limiti indicati dalla cennata giu­risprudenza, fra i quali la osservanza dei princip generali cui s'in­forma la legislazione statale (decisioni 13 agosto 1948, citata, 28 marzo - 18 aprile 1952, etc.).

Pertanto, la legge nazionale n. 703, che contiene norme di porta­ta generale, senza preclusioni territoriali, entrata in vigore ed appli­cabile in tutto il territorio della Repubblica, compresa la Sicilia.

Una esclusione dei comuni e delle provincie della Sicilia dall'ap­plicazione della citata norma non si pu neppure desumere dall'ordi­namento di questi comuni e provincie in base allo Statuto (artt. 15 e 16, non solo perch 1'ordinamento ivi previsto non ha avuto finora integrale ed organica applicazione, ma anche perch esso, se pu giu­stificare talora una disuguaglianza delle discipline legislative, non vale per s solo ad escludere un intervento dello Stato a favore dei comuni e delle provincie della Sicilia in applicazione dell'altro principio, pur dettato dalla Costituzione, dell'unit nazionale (art. 5 della Carta co­stituzionale e art. 1 dello Statuto per la Sicilia).

E poich la legge n. 703, non solo non eccettua i comuni e le pro­vincie della Sicilia dall'applicazione delle sue norme (come invece stato stabilito, ad esempio, con la legge 7 dicembre 1951, n. 1513, per quanto riguardava i contributi in capitali per l'anno 1951 a favore dei comuni e delle provincie delle regioni a statuto speciale), ma pone come unico criterio per la ripartizione dell'I.G.E. quello della popola­zione di ciascun comune e provincia, e poich la legge medesima diretta a favorire i comuni e le provincie deficitari (e fra questi sono certamente i comuni e le provincie della Sicilia), appare conforme alla lettera e allo spirito della legge statale, oltre che ai princip sopra ri­cordati, ritenere che si sia voluto provvedere per tutti i comuni e le provincie della Repubblica, ripartendo l11 per cento dell' I.G.E. riscos­so in tutto il territorio della Repubblica, con eguale criterio, propor­zionale alla popolazione di ciascun comune o provincia della Repub­blica. Di conseguenza, devesi pur riconoscere che la legge regionale non sia in contrasto con la legge nazionale, ma che abbia il contenuto e la portata di legge regionale di applicazione e di adattamento delle norme della legge statale alla Regione, stabilendosi che l 11 per cento dell' I.G.E. riscosso dalla Regione sia - in conformit alla destinazio­ne vincolata, risultante dalla legge n. 703 - accreditato allo Stato e che frattanto sia ripartito fra i comuni e le provincie dell'isola, per conto dello Stato, e a titolo di acconto, proporzionalmente alla popo­lazione ivi residente (come un acconto stato gi ripartito dallo Stato fra gli altri comuni e provincie della Repubblica). E quale legge re­gionale di applicazione e di adattamento in Sicilia dei principi sta­biliti dalla legge statale, essa si appalesa costituzionalmente legittima.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte rigetta il ricorso del Commissario dello Stato awer­so la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 febbraio 1953 concernente « Contributo della Regione al fondo previsto dal1'art. 1 della legge dello Stato 2 luglio 1952, n. 703 .