Decisione 22 gennaio 1953 - 20 agosto 1953, n. 58

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 22 gennaio 1953 - 20 agosto 1953, n. 58

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 10 luglio 1952, concernente: « Occupazione temporanea dimmobili nellinteresse della organizzazione e del funzionamento dellattivit regionale

 

Presidente: PERASSI; Relatore: SELVAGGI; P. M.: EULA. -  Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv. SALEMI).

 

La legge regionale, tempestivamente impugnata dal Commissario dello Stato, attribuisce al Presidente della Regione poteri di occupazione temporanea cos regolandone loggetto, la durata e le condizioni: « art. I. Qualora si renda necessaria loccupazione temporanea di immobili di propriet privata o di parte di essi per assicurare lorganizzazione ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi dellamministrazione regionale, vi provvede, con proprio decreto, il Presidente della Regione, su proposta dellAssessore per le finanze; « art. 2. Il decreto fissa la durata della occupazione e stabilisce la misura della indennit da corrispondersi. La notifica del decreto equivale ad offerta della indennit. «Resta salvo agli interessati il diritto di rivolgersi alla autorit competente entro 60 giorni dalla data di notifica del decreto per reclamare contro la misura della indennit.

Il Commissario dello Stato ritiene che le requisizioni e le occupazioni urgenti non siano comprese tra le materie di attribuzione legislativa esclusiva elencate nellart. 14 dello Statuto perch la disposizione, lett. s) indica soltanto le espropriazioni per pubblica utilit e deve essere interpretata in senso ristretto.

Soggiunge che il potere attribuito dalla legge al Presidente della Regione, senza limitazioni di tempo e con tanta ampiezza di estensione e di discrezionalit, in contrasto con la disposizione dellarticolo 42 della Costituzione.

 

IN DIRITTO

 

Rileva lAlta Corte che la occupazione temporanea di immobili, oggetto della legge regionale impugnata, sia essa disposta per speciali esigenze (art. 71), sia o non preordinata ad un provvedimento di espropriazione definitiva, importa trasferimento di poteri e facolt del proprietario sulla cosa, per causa di pubblica utilit, con atto di espropriazione parziale, prevista dallart. 384 c. c. e dalle disposizioni particolari del titolo II della legge regolatrice delle espropriazioni.

Lart. 14, lettera s) dello Statuto comprende indubbiamente, nellampia designazione della materia delle espropriazioni anche il potere di occupazione di immobili.

Ma ritiene invece la Corte che sia fondato laltro motivo di illegittimit costituzionale.

Il disegno di legge di iniziativa del Governo regionale regolava il potere di occupazione riferendolo alle disposizioni degli artt. 71 e 72 della legge del 1865, n. 2359 e dellart. 7 della legge del 1865, numero 2348 e ne limitava la durata a cinque anni.

La legge approvata dallAssemblea ha, invece, attribuito senza limitazioni di tempo un potere di disposizione del possesso di immobili per esigenze « della organizzazione e del regolare funzionamento degli uffici e dei servizi dellamministrazione regionale e per la durata che il provvedimento di occupazione discrezionalmente stabilir.

Ritiene la Corte che un potere eccezionale, cos ampio e illimitato, pur in materia di legislazione esclusiva, non corrisponda ai principi e ai limiti stabiliti dalla Costituzione per tutela e garanzia della propriet (artt. 42 e 43), li superi per il suo contenuto di disposizione del possesso, per la causa e la durata.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte accoglie il ricorso e annulla per illegittimit costituzionale la legge regionale 10 luglio 1952.