Decisione 30 aprile 1952 - 18 novembre 1952, n. 56

 CONSULTA ONLINE 

 

Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 30 aprile 1952 - 18 novembre 1952, n. 56

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 4 aprile 1952, concernente «Istituzione dellalbo regionale degli appaltatori di opere pubbliche

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: FINOCCHIARO APRILE; P. M.: EULA. Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv. CACOPARDO).

 

LAssemblea regionale siciliana nella sua adunanza del 4 aprile 1952 approv una legge concernente listituzione dellalbo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

La legge divisa in quattro capitoli e ventinove articoli. Con il primo di questi si prevede listituzione presso lAssessorato dei lavori pubblici di un albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche con apposita sezione per le cooperative. Liscrizione allalbo obbligatoria (art. 2) per concorrere agli appalti dimporto superiore a lire cinquemilioni, concessi dalle amministrazioni pubbliche della Regione, quando gli appalti non siano affidati dallo Stato per opere pubbliche di sua competenza. Ai fini dellapplicazione della legge fra le amministrazioni pubbliche si debbono comprendere (art. 28) gli enti ed istituti pubblici anche consortili che operano nel territorio della Regione. Viene precisato in quali casi le amministrazioni predette possono rivolgersi anche ad imprese che non figurano nellalbo e sono stabilite le modalit (artt. 3-4) con cui le ditte in esse iscritte e quelle che hanno in corso domanda discrizione possono partecipare alle gare. Con lart. 5 si ammettono alle gare dappalto anche le imprese iscritte nellalbo nazionale, ferme restando, per le imprese non aventi sede nel territorio della Regione, le limitazioni previste dallart. 2 della legge 30 marzo 1942, n. 511.

Gli artt. 6 a 16 dettano disposizioni per liscrizione nellalbo soggetta ad una tassa di concessione da lire 1000 a 10.000, ridotta del 50% per i rinnovi annuali delliscrizione. Speciali facilitazioni sono concesse alle societ cooperative ed ai loro consorzi. Finalmente, con gli artt. 17 a 29 si regolano i casi di sospensione e cancellazione dallalbo e si prevede listituzione di organi per la tenuta dellalbo e se ne precisano le attribuzioni.

Il Commissario dello Stato ha impugnato la legge per illegittimit costituzionale sotto un duplice aspetto:

a) violazione dellart. 14 dello Statuto siciliano il quale alla lettera g) riconosce allAssemblea regionale la legislazione esclusiva in materia di lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche dinteresse prevalentemente nazionale. Si pu contestare, afferma il Commissario dello Stato, che tale disposizione avente carattere eccezionale e quindi da interpretarsi in senso restrittivo, possa estendersi anche a quanto forma oggetto della legge in esame, comunque certo che questa ne ecceda i limiti.

Infatti, per il combinato disposto degli artt. 2 e 28 della legge, eccezione fatta per lo Stato, essa dovrebbe trovare applicazione nei riguardi di tutti gli enti ed istituti pubblici che operano nel territorio della Regione e quindi anche di quelli, come la Cassa del Mezzogiorno, che non si identificano con lo Stato, ma che provvedono a lavori che, a sensi dellarticolo 3 del decreto presidenziale 30 luglio 1950, n. 878,devono classificarsi grandi opere pubbliche di prevalente inte-resse nazionale. Ora evidente, sempre per il Commissario dello Stato, che non pu consentirsi che la Regione detti norme per sottoporre ad una sua disciplina questi enti e questi lavori, quando, per preciso precetto statutario, la materia esula dalla sua competenza. E ci non solo per ragione di principio, quali che possono essere le conseguenze pratiche delle disposizioni impugnate, ma perch resti ben chiaro il limite della potest legislativa della Regione in materia di lavori pubblici.

b) violazione dellart. 120 della Costituzione che, allultimo comma, esplicitamente dichiara che la Regione « non pu limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro . Per il Commissario dello Stato, contraddicono a tale principio tutte le norme che, nella legge in esame, sottopongono la partecipazione ai pubblici appalti a condizioni diverse da quelle vigenti nelle altre parti della Repubblica o che comunque vengano a creare una disparit di trattamento per le imprese aventi sede nel territorio della Regione e quelle che hanno sede altrove. Cos, in particolare, le norme dellart.5 Per quanto infatti esso dichiari che le imprese iscritte nellalbo nazionale sono ammesse alle gare di appalto come quelle iscritte nellalbo regionale, lo stesso articolo conferma le limitazioni previste dall art. 2 della legge 30 marzo 1942, n. 511, per le imprese che non hanno sede in Sicilia, ma non per quelle che vi risiedono. Afferma il Commissario dello Stato che la legge impugnata viene a porre le ditte residenti nella Regione in una situazione di privilegio; situazione che si risolve in una diminuzione di quel pieno diritto ad esercitare il proprio lavoro in qualunque parte del territorio nazionale che la Costituzione solennemente sancisce.

La Regione resiste al ricorso, contestando il lamentato sconfinamento perch n la legge eccede dai limiti della potest legislativa esclusiva della Regione, n alcuna norma in essa contenuta se ne discosta. E circa la denunziata violazione dellart. 120 della Costituzione, afferma linapplicabilit alla Regione Siciliana del detto art. 120 in quanto nessun limite posto alla legislazione esclusiva della Regione oltre quello territoriale o risultante dalle norme costituzionali. Nella specie nessun limite pone la legge impugnata alla partecipazione degli appalti di opere pubbliche regionali da parte di imprese di altre Regioni, n ha fondamento il preteso eccesso di potere per disparit di trattato in quanto non vi sarebbe stata ragione per cui la legge impugnata avrebbe dovuto esentare gli appaltatori iscritti nellalbo nazionale dalle limitazioni poste dalla relativa legge istitutiva.

LAlta Corte osserva:

 

IN DIRITTO

 

Il primo mezzo del ricorso consta di due parti distinte.

Con la prima si denunzia la illegittimit costituzionale sotto laspetto di incompetenza per materia, in quanto la legge impugnata, nel determinare lambito di estensione delle norme dettate avrebbe

sconfinato dai limiti che lart. 14 dello Statuto pone alla potest normativa esclusiva della Regione Siciliana.

Con la seconda parte del primo mezzo si denunzia lincompetenza per materia, attinente al contenuto, in quanto gli appalti, listituzione degli albi degli appaltatori ed altri oggetti ai quali la legge si riferisce non sarebbero compresi nella materia dei lavori pubblici.

La doglianza contenuta nella prima parte del primo mezzo fondata. Lart.2 della legge, in relazione con lart. 28, significa chiaro che la legge dovrebbe trovare applicazione per tutti gli appalti di lavori pubblici, concessi da enti ed istituti operanti nel territorio della Regione; quindi, anche per quelli tra essi che eseguono grandi opere dinteresse prevalentemente nazionale. Giova, a questo proposito, ricordare che lart. 14, alla lettera g) esclude dalla potest esclusiva dellAssemblea regionale le grandi opere pubbliche di interesse nazionale. Si tratta di una esclusione non di carattere subbiettivo, ma obiettivo, cos come risponde ad un criterio del tutto obiettivo la elencazione di queste opere contenute nel noto decreto legislativo del Presidente della Repubblica che ha emanato disposizioni in questa materia, elencazione che prescinde dalla natura giuridica e dalla soggettivit degli enti appaltanti. E lobiettivit delleccezione contenuta nella lettera g) dellart. 14 nel senso che lAssemblea regionale non ha potest normativa per le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale,qualunque sia lorgano destinato a predisporle e a farle eseguire; sia esso lo Stato, sia una qualche particolare amministrazione alla quale quel compito fosse demandato. Non basta, quindi, escludere dal potere normativo della Regione, ai fini degli appalti, le grandi opere pubbliche dinteresse prevalentemente nazionale ordinate dallo Stato e da eseguirsi per suo conto, dappoich vi sono e vi possono essere opere del genere, delle quali liniziativa, il finanziamento, la costruzione rientrano nellattivit specifica di ordini diversi dallo Stato, pur essendone emanazione, come appunto la Cassa per il Mezzogiorno. Ora gli artt. 2 e 28 considerati in s e per s, nella loro dizione, e non attraverso le interpretazioni proposte dalla difesa della Regione, pongono manifestamente un limite alleccezione di cui allart. 14, lett. g) in quanto sempre ai fini degli appalti, sono escluse solo le grandi opere ordinate e appaltate dallo Stato, ma non anche quelle della stessa natura ordinate ed appaltate da altri enti ed istituti.

Risulta da ci una invasione dellAssemblea regionale nel campo di attivit legislativa espressamente riservata allo Stato, e pertanto le disposizioni degli artt. 2 e 28 sono, nella loro attuale formulazione, costituzionalmente illegittime in quanto simpone liscrizione nellalbo regionale anche per concorrere agli appalti da concedersi in Sicilia da enti ed istituti diversi dallo Stato per tali grandi opere di interesse prevalentemente nazionale.

Infondata invece la doglianza contenuta nella seconda parte del primo mezzo. Non pu ammettersi, infatti, che la materia degli appalti e degli albi degli appaltatori non sia compresa, come pretende il Commissario dello Stato, in quella dei lavori pubblici. Con questa dizione, alquanto ampia e generica, si voluto non indicare soltanto le opere pubbliche in s stesse, cio in senso stretto, cosa che sarebbe stata improducente,  ma si voluto abbracciare tutto quanto direttamente e indirettamente si riferisce a lavori pubblici, cos come avviene in campo nazionale. Ed ovvio che la disciplina degli appalti ed il regolamento dellattivit di coloro che questi appalti sono chiamati ad eseguire non possa non rientrare nella categoria denominata dei lavori pubblici. La potest legislativa esclusiva della Regione in materia di lavori pubblici va dunque estesa anche agli appalti, agli albi degli appaltatori e in genere a tutto quel che si attiene ai lavori pubblici, riconoscendosi allAssemblea regionale il potere di legiferare in proposito nei limiti segnati dallart. 14 lett. g).

Infondato anche il secondo mezzo del ricorso. LAlta  Corte ritiene che lapplicabilit alla Sicilia dellart.120 della Costituzione non pu revocarsi in dubbio, in quanto detto articolo formula principi fondamentali, di generale interesse, efficaci e validi per tutto il territorio nazionale; quindi alla Sicilia, come per le altre regioni a statuto speciale. Ammessa lapplicabilit  alla Sicilia dellart. 120, deve riconoscersi che esso non stata violato dalla legge impugnata, la quale non ha urtato contro il sancito dovere della Regione di non limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

I requisiti di idoneit degli appaltatori, in relazione ai lavori pubblici, possono naturalmente variare da regione a regione e costituiscono materia della potest normativa regionale che pu essere esercitata diversamente da quella dello Stato. Daltra parte, per aversi la violazione dellart. 120 della Costituzione, la legge impugnata avrebbe dovuto aggiungere nuovi limiti a quelli posti dallo Stato nel senso che i cittadini abilitati in campo nazionale a concorrere agli appalti, non possono concorrere a quelli banditi dalla Regione. Ci non , dappoich lart. 5 abilita gli iscritti nellalbo nazionale a concorrere agli appalti regionali. Nella legge impugnata non vi che una facilitazione a favore degli appaltatori iscritti nellalbo regionale, senza che per ci venga minorata la posizione giuridica degli appaltatori iscritti nellalbo nazionale, posizione che riconosciuta. N per liscrizione nellalbo regionale si prescrive lobbligo della residenza dellappaltatore in Sicilia. La facilitazione concessa agli appaltatori iscritti nellalbo regionale viene quindi ad estendersi a tutti i cittadini dello Stato, tutti potendo iscriversi allalbo regionale, avendo uguale diritto. Il secondo mezzo del  ricorso va pertanto rigettato.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte dichiara la illegittimit costituzionale degli art. 2 e 28 della legge impugnata, nella loro attuale formulazione, e, limitatamente a ci, accoglie il ricorso del Commissario dello Stato.