Decisione 8 dicembre 1951 - 18 marzo 1952, n. 51

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 8 dicembre 1951 - 18 marzo 1952, n. 51

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 7 novembre 1951, concernente: « Ripartizione della quota di fabbricazione dei fiammieri

 

Presidente: SCAVONETTI; Estensore : VASSALLI; P. M.: EULA. - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (AVV. A. C. JEMOLO).

 

(omissis)

Ritenuto che con la legge regionale in esame si autorizza l'Assessore per l'industria ed il commercio a provvedere, entro il limite del 75% del consumo della Regione, alla ripartizione delle quote di fab­bricazione dei fiammiferi tra gli stabilimenti industriali del ramo esi­stente, ai sensi di legge, nella Regione, in rapporto alla potenzialit produttiva dei rispettivi impianti; si stabilisce che il consumo regio­nale debba essere calcolato in base al volume della vendita effettuata nella Regione nell'anno precedente a quello cui si riferisce la ri­partizione; si precisa, infine, che restano ferme le disposizioni delle leggi e dei regolamenti riguardanti i controlli da parte dell'ammini­strazione finanziaria dello Stato ai fini dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi.

Ritenuto che il Commissario dello Stato ha formulato in quattro distinti mezzi la censura d'illegittimit costituzionale : col primo de­duce la violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano, che riserva allo Stato le imposte di fabbricazione, in quanto la legge, trasferendo al­l'Assessore regionale attribuzioni in materia di ripartizione delle quo­te di fabbricazione dei fiammiferi che ora spettano al Consorzio in­dustrie fiammiferi, inciderebbe sull'ordinamento di quel consorzio tra le fabbriche che fu ordinato dallo Stato proprio ai fini della per­cezione della imposta di produzione; col secondo mezzo si deduce la violazione dell'art. 120 della Costituzione, secondo cui la Regione non pu adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione dei beni tra le regioni, e ci in quanto, riservando alla industria siciliana la fabbricazione del 75% dei fiammiferi con­sumati nell'isola, si sottrarrebbe tale aliquota del prodotto alla libera circolazione delle cose tra le varie parti della Nazione e nella Sicilia i fiammiferi prodotti nelle altre regioni non potrebbero pi circolare in misura superiore al 25% del consumo locale: col mezzo terzo si deduce la violazione del principio generale della efficacia delle norme regionali entro i limiti del territorio della Regione, in quanto riper­cuotendosi qualsiasi modificazione delle norme riguardanti le fabbri­che siciliane, sull'intero sistema consortile, la legge verrebbe ad avere ripercussioni non solo nell'ambito del territorio siciliano, ma anche in quello rimanente della Repubblica; col quarto mezzo, si deduce la violazione dell'art. 14, lettera d) dello Statuto siciliano, che nell'at­tribuire alla Regione la competenza normativa in materia d'industria e commercio fa espressamente salva la disciplina dei rapporti privati; ci in quanto si attenterebbe ai diritti quesiti dalle fabbriche con­sorziate site nel continente con una eventuale maggiore assegnazione di quantitativi di produzione a favore delle ditte siciliane.

Ritenuto che la imposta di produzione dei fiammiferi, istituita una prima volta col decreto legislativo 10 dicembre 1894, n. 532, dopo essere stata sostituita con un regime di monopolio della industria dalla legge 31 agosto 1916, n. 1090, fu ripristinato col decreto legge 11 marzo 1923, n. 560, il quale istitu l ordinamento oggi vigente, sal­ve le modificazioni di carattere secondario e complementare appor­tate col decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525: per esso, confer­mata l'assimilazione dei fiammiferi ai prodotti di monopolio statale, si organizzarono le fabbriche in un consorzio, denominato «Consor­zio industrie fiammiferi, a cui lo Stato affid, mediante apposita convenzione con esclusiva la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi in tutto il territorio nazionale; il Consorzio garantisce allo Stato, pre­stando congrua cauzione, la esazione della imposta di fabbricazione in base ai quantitativi di fiammiferi destinati al consumo, estratti da ciascuna fabbrica. Di particolare interesse per la risoluzione della pre­sente questione sono i seguenti :

a) lart. 2 della convenzione annessa al decreto legge 11 marzo 1923, n. 560; in cui si dichiara che il Consorzio ha le seguenti finalit : I assumere la fabbricazione e lo smercio dei fiammiferi al pubblico in Italia e colonie mediterranee; 2 garantire, mediante prestazione di apposita cauzione..., il pagamento all'erario nazionale della im­posta di fabbricazione sui fiammiferi nella misura e nei termini pre­scritti;

b) l'art. 5, comma primo, della convenzione stessa, secondo il quale « in facolt del consorzio di distribuire come meglio crede fra le varie fabbriche la produzione del quantitativo occorrente al con­sumo nell'interno del Regno e nelle colonie, rimanendo l'ammini­strazione finanziaria completamente estranea ai rapporti che passano tra il Consorzio e le fabbriche consorziate ; clausola peraltro inte­grata con l'art. 4 delle norme di esecuzione per il rinnovo delle con­venzioni per il periodo 1 giugno 1948 - 31 dicembre 1950 (disposto col decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525), a norma del quale « la ripartizione tra le fabbriche consorziate della produzione occorrente pel consumo interno ed eventualmente pel territorio libero di Trieste e per le colonie stabilito da apposita commissione, nominata dal consiglio del Consorzio e composta «di un membro effettivo e uno supplente scenti tra gli appartenenti alla media industria fiammife­raria, uno effettivo e uno supplente tra gli appartenenti alla grande industria fiammiferaria, un membro effettivo e uno supplente scelti tra i funzionari del Consorzio; commissione presieduta da un fun­zionario della amministrazione di Stato designato dal Ministro del­le finanze, che designa altres un presidente supplente; le decisioni della detta commissione sono prese a maggioranza e contro di esse pu ricorrersi al Comitato previsto dall'art. 6 della conversione 11 marzo 1923, e cio al comitato previsto per la risoluzione delle even­tuali controversie tra il Consorzio e il Ministero delle finanze;

c) l'art. 5, comma secondo della ridetta convenzione del 1923, secondo il quale « il Consorzio libero di stabilire le pattuizioni che regolano i rapporti finanziari tra il Consorzio stesso e le fabbriche consorziate nei riguardi del prezzo da attribuirsi ai prodotti sommi­nistrati da queste ultime;

d) l'art. 6 della convenzione, che regola la determinazione del prezzo di vendita al pubblico, stabilendo che le variazioni di prezzo e la revisione della misura della imposta di fabbricazione saranno fat­te con decreto del Ministero delle finanze e che il prezzo stabilito dal decreto ministeriale un prezzo massimo ed in facolt del Con­sorzio di vendere a meno;

e) l'art. 10, pel quale lo Stato si obbliga a non consentire la istituzione di nuove fabbriche di fiammiferi o loro surrogati finch vige la convenzione; alla quale clausola si richiamano le disposizioni di vari atti successivamente intervenuti al fine di determinare le fab­briche facenti parte del Consorzio;

f) gli artt. da 2 a 20 della norma di esecuzione per la proroga disposta col decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, le quali organizza­no la « vigilanza amministrativa dello Stato distinguendo la vigilan­za sull'amministrazione del Consorzio (artt. 2 e 7) e la vigilanza su­gli organi del Consorzio incaricati della distribuzione dei fiiammi­feri e sui depositari e sub-ageni (artt. 8-11, la rubrica dice forse meno esattamente « organi di produzione e di vendita ), e organizzano la « vigilanza tecnica sulla produzione, distinguendo vigilanza  « pre­ventiva (art. 12) e vigilanza  « repressiva (artt. 13-20);

g) gli artt. da 21 a 25 e gli artt. da 30 a 32 delle norme stes­se, i quali regolano pi propriamente il momento fiscale, cio la di­stribuzione alle fabbriche delle marche di contrassegno, il controllo del movimento dei fiammiferi confezionato presso ciascuna fabbrica, nonch l'addebito al Consorzio dell'ammontare complessivo dell' imposta governativa, che il Consorzio stesso dovr versare mensilmente;

h) gli artt. da 6 a 10 delle norme di esecuzione per il rinnovo delle convenzioni disposte col decreto legislativo 17 aprile 1948. n. 525, a termini dei quali:

aa) il Consorzio responsabile dei quan­titativi di marche-contrassegno per fiammiferi consegnate alle fabbri­che consorziate pei bisogni della lavorazione, e i fabbricanti sono re­sponsabili verso il Consorzio;

bb) il pagamento dell'imposta sulla fab­bricazione effettuato dal Consorzio in relazione alla quantit dei fiammiferi estratti mensilmente da ciascuna fabbrica con destinazio­ne al consumo interno;

cc) la commissione tecnico-amministrativa pro­pone una misura di imposta per ciascun tipo di fiammiferi pari al­meno al 50% della tariffa di vendita al pubblico, depurata dell'aggio ai rivenditori;

dd) si dovranno tenere nelle fabbriche consorziate ap­posite contabilit e scritture atte a permettere alla commissione tec­nico-amministrativa la rilevazione degli elementi di costo dei vari tipi di fiammiferi.

Ritenuto che dal complesso delle disposizioni su riferite risulta come nelle leggi relative al Consorzio industrie fiammiferi e nelle convenzioni col medesimo la fabbricazione dei fiammiferi siasi disci­plinata sotto l'aspetto industriale e sotto l'aspetto fiscale, organiz­zando, sotto il primo aspetto, un monopolio di produzione e di smer­cio a favore di un certo numero di ditte e societ, di cui leggesi l'ul­timo elenco nelle norme annesse al decreto legislativo del 17 aprile­ 1948, n. 525, e congegnando, sotto il secondo aspetto, le modalit pi idonee al fine di assicurare all'erario la percezione della imposta di fabbricazione; che la legge regionale in esame viene a inserirsi nel sistema vigente per quanto concerne;

a) la determinazione del quan­titativo complessivo dei fiammiferi da fabbricarsi sul territorio del­l'isola (precisamente nel massimo del 75% del consumo della Regione, calcolato in base al volume delle vendite effettuate nella Regione nel­l'anno precedente a quello a cui si riferisce la ripartizione);

b) l'attribuzione all'Assessore regionale per l'industria e il com­mercio del compito di ripartire e assegnare le quote di fabbricazione, sentiti i rappresentanti delle imprese interessate;

Ritenuto che il trasferimento di tali determinazioni dalla com­missione nominata dal consiglio di amministrazione del Consorzio (art. 4 norme del 1948) all'organo regionale non tocca necessariamente il sistema di controlli tecnici e amministrativi predisposti nei con­fronti del Consorzio, e tanto meno i congegni mediante i quali si attua il controllo dello Stato ai fini dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi; talch a torto s'invoca dalla parte ricorrente una inscin­dibilit di tutte le norme relative al Consorzio per derivarne una in­vasione, che non sussiste, della legge regionale nella sfera dell'imposta di fabbricazione riservata allo Stato dall'art. 36 dello Statuto sicilia­no: non sussiste, ad avviso dell'Alta Corte, ci che disse con imma­ginosa espressione l'avvocato difensore dello Stato, che l'industria dei fiammiferi sia « una industria cinta da reticolati per scopi fiscali ; o, meglio, non uno spalto necessario di codesto fortilizio la clausola delle convenzioni tra Stato e Consorzio per la quale il compito di di­stribuire e assegnare alle fabbriche i quantitativi di produzione spetta al Consorzio a suo libito (art. 5 della convenzione 11 marzo 1923) o, sia pure, col voto di maggioranza della commissione composta al modo che si riferito (art. 4 delle norme 17 aprile 1948).

La legge impugnata si muove nell'ambito del potere normativo riconosciuto in modo esclusivo alla Regione di legiferare in materia di industria e di commercio (art. 14 lettera d) dello Statuto) e le re­lazioni che accompagnano la legge chiariscono che il richiamo alle determinazioni degli organi regionali di codesti limitati aspetti dal­l'industria dei fiammiferi suggerito dalla convenienza di assicurare alle fabbriche ed alle maestranze siciliane un lavoro meglio propor­zionato al volume di consumo nell'isola del prodotto di cui trattasi, correggendo la eccessiva concentrazione della produzione sul conti­nente e al tempo stesso assicurando in loco la produzione di un genere di prima necessit .

Ritenuto che, al pari del primo mezzo, infondati sono gli altri mezzi del ricorso; che il secondo mezzo, col quale si denuncia la violazione dell'art. 120 della Costituzione della Repubblica, appare fondato sull'equivoco di riguardare la determinazione del 75% del consumo della Regione quale un ostacolo alla libera circolazione delle cose tra le regioni. Ma codesto dato non che una cifra di rilievo statistico, volta a stabilire il criterio di determinazione della produzione di fiammiferi da fabbricarsi nell'isola; esso non vincola menomanente la distribuzione dei fiammiferi per la rivendita alla produzione locale, n quindi vincola la circolazione dei fiammiferi di produzione siciliana nel resto del territorio dello Stato, come la circolazione in Sici­lia dei fiammiferi fabbricati altrove.

Ritenuto, per quanto attiene al terzo mezzo, che non a parlare di esorbitanza delle norme in questione dai limiti di efficacia territoriale della legislazione regionale, poich trattasi di regolamento di un'industria che si svolge in Sicilia e poich non sono le conseguenze di fatto che possa assumere lo sviluppo di una data industria che co­stituiscono un limite di carattere giuridico al potere normativo spettante alla Regione rispetto alla industria stessa.

Ritenuto, circa il quarto mezzo, che a torto s'invoca la limita­zione che lart. 14 dello Statuto siciliano pone alla legislazione esclu­siva della Regione in materia di industria e commercio con l'inciso « salva la disciplina dei rapporti privati . Questa Alta Corte ebbe gi a chiarire come la limitazione attenga alla disciplina contenuta nelle leggi di diritto privato dei rapporti a cui d origine il fenomeno eco­nomico, industriale o commerciale che sia. Nella specie, la legge re­gionale non fa che regolare questo fenomeno nell'isola per ci che ri­guarda il quantitativo della produzione.

Indubbiamente se la produzione dei fiammiferi nelle fabbriche siciliane verr ad essere per avventura aumentata rispetto a quella fin qui determinata dal Consorzio, altre fabbriche del continente su­biranno una corrispondente diminuzione. E ci potr dar luogo even­tualmente all'applicazione delle regole di diritto relative alla inciden­za di una legge nuova sui rapporti contrattuali privati in corso di svolgimento, regole sulle quali la legge regionale non ha inciso n ha evidentemente inteso incidere. Nell'applicazione di codeste regole po­tr cadere in considerazione la circostanza, del resto non dedotta di­nanzi all'Alta Corte, che la convenzione tra lo Stato e il Consorzio, prorogata con decreto legislativo del 17 aprile 1948, n. 525 fino al 3l dicembre 1950 e quindi venuta a scadenza in quella data, stata ulteriormente prorogata dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre 1956 mediante decreto del Ministro delle finanze (in data 31 luglio 1950, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 1950, registro finanze nu­mero 17, foglio n. 267), e quindi la questione della efficacia di un tale decreto, se esso abbia nella specie, valore normativo e non sem­plicemente di approvazione d'un contratto.

 

P.Q.M.

 

L'Alta Corte respinge il ricorso proposto dal Commissario dello ­Stato contro la legge regionale 7 novembre 1951 riguardante la ripartizione delle quote di fabbricazione dei fiammiferi.