Decisione 7 dicembre 1951 - 18 marzo 1952, n. 50

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 7 dicembre 1951 - 18 marzo 1952, n. 50

sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge 17 luglio 1951, n. 575, concernente: « Ratifica senza modificazioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378 e ratifica con modificazioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76 concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei Conti

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore ed Estensore: STURZO; P. M.: EULA Regione Siciliana: (Avv. SALEMI) - Presidenza Consiglio (Avv. St. CALENDA)

 

(omissis)

La legge statale del 17 luglio 1951, n. 575, con la quale venivano ratificati i decreti legge 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76, il primo senza modificazioni e il secondo con modificazioni, concernente diritti e compensi al personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro, al titolo X dellallegato F.: « Servizi della Corte dei Conti, dispone: «Per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento dagli uffici di riscontro della Corte dei Conti, presso i provveditorati alle opere pubbliche, nonch presso le regioni, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire; diritti e compensi lire 4. Il Presidente della Regione Siciliana ha impugnato tale disposizione come illegittima per due motivi: il primo riguardante la interferenza nella potest legislativa della Regione, cui spetta, per lart. 36, la competenza a deliberare sui tributi da imporre, riscuotere ed amministrare, con eccezione di quel che lo stesso art. 36, 2 comma, riserva allo Stato, per il fatto che la disposizione surriferita include i mandati e ordinativi ammessi a pagamento «presso le Regioni, senza fare esclusione della Regione Siciliana; il secondo motivo di impugnativa riguardante la esclusione (una volta ammessa la legittimit della imposizione) dalla partecipazione al fondo costituito da tali diritti del personale statale comandato presso la Regione e del personale di nomina regionale e ci con violazione dellart. 14, lett. q) dello Statuto che equipara, nello stato giuridico ed economico, il personale della Regione con quello dello Stato.

Lavvocato dello Stato nella memoria scritta aveva rilevato preliminarmente che il ricorso della Regione non poteva essere trattato perch quello depositato il 22 agosto fu ritirato e quello depositato il 27 agosto era fuori termine. Ma avendo laltra parte chiarito che il 26 agosto cadeva in giorno domenicale e quindi era nei termini il deposito del ricorso fatto nel giorno successivo, la eccezione stata ritirata in udienza. Nel merito, la difesa dello Stato ha sostenuto che i diritti e compensi casuali non sono classificabili come tributi e quindi non applicabile al caso lart. 36 dello Statuto, a parte che il fatto che lAlta Corte per la Regione Siciliana non ha mai ammessa la esclusione della potest tributaria della Regione, che secondo lui secondaria.

Fermandosi sul secondo motivo del ricorso per il fatto della mancata osservanza dellart. 14, lett. q) dello Statuto, per il quale si pretende la partecipazione al fondo dei casuali del personale regionale, ne esclude il carattere costituzionale e quindi la competenza dellAlta Corte a decidere: e nel merito, ritiene inammissibile sia la gestione del fondo da parte della Regione sia la distribuzione al personale regionale proprio o comandato, al quale la Regione deve provvedere con propri mezzi e non con fondi stabiliti da leggi statali e a scopi statali.

 

IN DIRITTO

 

Premesso che la disposizione impugnata dal Presidente della Regione Siciliana riguarda la imposizione del 4 per mille per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento presso la Regione Siciliana, inclusa nella dizione «presso le Regioni dal n. 1 del titolo X dello allegato F per servizi della Corte dei conti, necessario preliminarmente accertare la natura di tale imposizione.

Le funzioni della Corte dei Conti hanno per scopo lesame dellattuazione del principio della legittimit degli atti amministrativi e la tutela del pubblico erario; e in particolare, per quanto attiene ai mandati e gli ordini di pagamento, si esplicano accertando che siano stati osservati legge e regolamenti: sono quindi funzioni di carattere pubblico. La nuova norma, dellimposizione di una percentuale del quattro per mille sui mandati e sugli ordinativi che la Corte dei Conti ammette a pagamento, non altera la natura della funzione, n crea, come la difesa dello Stato ha opinato un diritto patrimoniale soggettivo degli impiegati interessati, nessun rapporto diretto venendo instaurato fra gli impiegati della Corte dei Conti e gli intestatari dei mandati e ordinativi di pagamento. Tale funzione, di controllo di legittimit, non pu certamente essere assimilata al servizio che prestano i segretari degli istituti scolastici e i cancellieri degli uffici giudiziari per il rilascio di certificati ai singoli richiedenti, con la corresponsione dei diritti annessi, trattandosi qui di servizi richiesti dal privato, se pur connessi ad una funzione di pubblica certificazione. Di natura analoga a questi diritti sono i diritti fissi o proporzionali, indicati ai titoli I, II e III dellallegato C della legge 17 luglio 1951, che gli agenti del catasto possono esigere per volture, copia di certificati ed estratti catastali, consultazioni di mappe e planimetrie catastali e copie ed estratti relativi. In tali e simili casi, mentre da parte dell Ufficiale pubblico non pu rifiutarsi il servizio, questo d luogo nei suoi confronti ad un vantaggio personale, consistente nel compenso o parte di compenso a lui dovuto.

Ma nei casi in esame, previsti dai decreti del 1947 e 1948 e dalla legge di ratifica modificativa, sovrasta lesigenza di pubblico interesse (rilevanti quelle connesse con i servizi indicati ne1 titolo V della stessa tabella); pertanto le ritenute, nelle varie misure ivi fissate, che costituiscono un complesso di imposizioni, per un importo notevole (per quanto non esattamente precisabile, non essendo la somma versata fra le entrate di bilancio dello Stato) sono gi indice del loro carattere impositivo pubblicistico. Altro indice di tale carattere dato dal fatto che si fanno partecipi al gettito di tali « diritti e compensi non solo gli impiegati che prestano effettivamente il servizio, ma, assieme, tutte le categorie similari di impiegati locali e centrali con la esclusione di coloro che fruiscono del trattamento economico dei magistrati o di particolari compensi o benefici economici, nonch il coniuge, il genitore, il figlio celibe o nubile convivente quando uno della famiglia ammesso alla ripartizione ed esclusi coloro per i quali ricorrano motivi di demerito (artt. 16 e 25 del D. L. 28 gennaio 1948, in parte modificati con la legge di ratifica); e la ripartizione si effettua in base a criteri predeterminati (art. 17 citato decreto legislativo). In definitiva, la originaria caratteristica di casuali, come compenso per servizi eventuali a privati venuta modificandosi dando luogo ad una imposizione normale e generale quasi vera tassa di scopo, rivolta cio al fine di dare speciali compensi ai funzionari statali dellamministrazione finanziaria, compensi poi estesi anche al personale del tesoro e della Corte dei Conti. In tale processo di trasformazione del tipo originario dei casuali, sono stati, con successivi ritocchi, aumentati e aggravati i titoli, e le voci, includendovi la tassa percentuale sui mandati di pagamento verso i terzi creditori dello Stato e delle regioni e ci sempre per procurare una nuova entrata con la quale lo Stato si metteva in grado di attribuire al proprio personale ulteriori compensi speciali e integrativi. Il fatto che si sia creduto opportuno costituire un fondo speciale del gettito di tali diritti e compensi, tenendoli in gestione separata ed extra-bilancio senza darne conto al Parlamento, non modifica la natura della imposizione stessa posta a carico di un determinato numero sempre crescente di contribuenti, divenuti generalit per via della nuova tassa del quattro per mille su ogni mandato o ordinativo dello Stato e delle regioni, non che delle aziende statali quali la Cassa del Mezzogiorno, lAnas e le Ferrovie. Altro elemento che induce a ritenere il carattere tributario della ritenuta del 4 per mille dato dal fatto che questa applicabile, ed stata applicata, su tutti i pagamenti effettuati dal giorno della entrata in vigore della legge impugnata, anche se relativi a rapporti giuridici sorti prima, risolvendosi in una vera e propria imposizione a carico dei creditori dello Stato. La Cassa per il Mezzogiorno, obbligata a subire la ritenuta del 4 per mille sui mandati delle somme che lo Stato obbligato per legge a versare alla Cassa stessa, ha creduto opportuno di non rivalersi sui suoi creditori, subendone cos una ben alta decurtazione di fondi. Opportunamente, quindi, il Senato ha approvato larticolo aggiuntivo per il quale alla Cassa del Mezzogiorno verr applicata lesenzione indicata al titolo V dellallegato E della suddetta legge.

Accertata la natura di tassa della nuova imposizione dei 4 per mille sui mandati e ordinativi di pagamento anche delle regioni, occorre, procedendo allesame del ricorso del Presidente della Regione Siciliana, verificare se la sua estensione alla Sicilia importi violazione dellart. 36 dello Statuto. Questo articolo stabilisce che «sono riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto ; mentre ogni altra imposizione tributaria sotto qualsiasi titolo di competenza della Regione. La quale competenza riguarda la imposizione, la riscossione, lamministrazione e la destinazione delle relative entrate. QuestAlta Corte ha fissato due principi al riguardo: il primo, che la legislazione tributaria dello Stato di natura unitaria e organica e quindi si estende alla Regione Siciliana; il secondo, che le leggi dello Stato, le quali hanno applicazione in tutto il territorio nazionale, entrano in vigore anche in Sicilia, salvo il diritto alla Regione di statuire con leggi proprie anche in materia tributaria, siano coteste leggi modificative di leggi statuali esistenti ovvero innovative su materie di spettanza della Regione stessa. Daltro lato per lo Statuto spetta alla Regione il diritto di far valere davanti lAlta Corte lillegittimit delle leggi statali che violano la sfera di sua competenza statutaria. Ora lo Statuto siciliano attribuisce alla Regione, senza possibilit di eccezione (tranne che venga statuito con legge costituzionale) il diritto di riscossione di tutti i tributi che non siano quelli indicati come riservati allo Stato, e cos pure il diritto di amministrare le somme ricavate dalle imposte quale ne sia la destinazione, libera o vincolata. Nel caso in esame la legge che impone la ritenuta del 4 per mille sui mandati e ordinativi estesa alla Regione Siciliana dallinciso « presso le regioni , risulta illegittima in quanto la riscossione, lamministrazione e la destinazione sono sottratte al potere della Regione Siciliana, essendo che il prelievo del per 4 mille fatto sui mandati e ordinativi della stessa Regione Siciliana, va al fondo nazionale gestito extra bilancio dal ministero indicato dalla legge stessa e destinato al personale statale con esclusione di quello che dipende dalla Regione o vi presta servizio comandato. Si verifica con ci la distrazione di fondi che per lo Statuto siciliano spetterebbero alla Regione. Ma poich ai fini della legge 17 luglio 1951, n. 575 nei riguardi del disposto del n. 1 della tabella X dellallegato F e la relativa riscossione, gestione e destinazione di fondi risultano organicamente connesse, la illegittimit si estende alla stessa competenza legislativa dello Stato, dal cui atto derivano lesi i diritti statutari della Regione siciliana. Devesi ritenere pertanto illegittima la imposizione nel territorio siciliano di quei tributi e tasse, anche a destinazione prestabilita, la cui riscossione, il cui gettito e la cui amministrazione, non spettino alla Regione.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte accoglie il ricorso della Regione Siciliana dichiarando illegittima la disposizione della legge 17 luglio 1951, n. 575 limitatamente al titolo X dellall. F. che dispone la ritenuta del 4 per mille per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento presso la Regione Siciliana.