Decisione 10 maggio 1951 - 8 dicembre 1951, n. 42

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 10 maggio 1951 - 8 dicembre 1951, n. 42

sul ricorso del Commissario dello Stato contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 13 aprile 1951 concernente « Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette .

 

Presidente: SCAVONETTI; Estensore: CATINELLA; P.M. EULA. Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti E. LA LOGGIA, ORLANDO  CASCIO).

 

(omissis)

Il decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana del 13 aprile del 1951, impugnato dal Commissario dello Stato, intitolato «Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette . Questo atto, oltre ad estendere agli anni 1951 e 1952 le disposizioni della legge regionale 20 marzo 1950, n. 28, sulla determinazione dellaggio di riscossione spettante agli esattori delle imposte dirette, ed a riprodurre sostanzialmente le norme della legge nazionale 7 febbraio 1951, n. 143, sulle cauzioni esattoriali prestate mediante polizze fideiussorie, allart. 4 attribuisce allAssessore per le finanze la facolt di concedere, per lanno 1950 e per i successivi, ai delegati governativi ed ai gestori provvisori, ed anche agli esattori che abbiano chiesto la rescissione del contratto e che abbiano continuato a gestire le esattorie, un contributo a carico del bilancio regionale a titolo di integrazione di aggio, ove laggio riscosso non sia sufficiente a coprire le spese di gestione; ed allart. 63 dispone che con decreto dellAssessore per le finanze pu essere riconosciuta la qualit di esattore ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 942, entro i limiti del territorio della Regione Siciliana, ad istituti ed enti pubblici che abbiano gestito o comunque gestiscano, anche in delegazione, esattorie delle imposte dirette

Limpugnazione dello Stato si concreta in due distinti motivi:

a) incostituzionalit dellintero provvedimento per difetto dei presupposti che legittimano lesercizio della potest legislativa delegata dallAssemblea al Governo della Regione;

b) violazione dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato per quanto riguarda le materie regolate dallart. 4 e dallart. 6, ripristinando il primo di tali articoli il sistema della integrazione dellaggio, gi soppresso con la legge nazionale 15 dicembre 1949, n. 944; ed ammettendo il secondo che la qualit di esattore possa essere riconosciuta ad istituti ed enti pubblici in netto contrasto con le norme di carattere generale della legge 16 giugno 1939, n. 942. che per la nomina ad esattore richiedono la iscrizione nellalbo nazionale, nel quale possono essere comprese soltanto persone fisiche.

La difesa della Regione, con memorie e con note difensive, eccepisce che lesercizio della potest legislativa delegata in materia di organizzazione e funzionamento di servizi regionali prescinde dal presupposto della urgenza, e che, comunque. il sindacato sulla necessit o sulla urgenza che abbia determinato la emanazione di un decreto legislativo precluso allAlta Corte; e che, ammessa la competenza della Regione, per quanto attiene alla riscossione delle imposte dirette, entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, tali limiti non debbano ritenersi superati dal provvedimento impugnato.

Alludienza i difensori dello Stato e della Regione hanno insistito nelle rispettive tesi.

Il Procuratore generale ha chiesto raccoglimento parziale del ricorso, ritenendo costituzionalmente illegittimo lart. 4 della legge impugnata.

in diritto

Sul primo motivo di impugnazione lAlta Corte rileva che, a prescindere dalla materia che forma oggetto del decreto legislativo in esame (organizzazione e funzionamento di servizi regionali), la «urgente necessit di dettare norme denunciata nelle premesse del decreto stesso preclude in questa sede ogni indagine, e quindi ogni censura, sulla ricorrenza del presupposto della delegazione, trattandosi di apprezzamento discrezionale politico che pu essere fatto soltanto dallAssemblea legislativa in sede di ratifica.

Del pari infondata la censura relativa allart. 6. La possibilit della iscrizione di istituti o enti pubblici, e non soltanto di persone fisiche, nellalbo nazionale degli esattori, testualmente prevista dallart. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, se pure riferita ad «istituti od enti soggetti alla vigilanza dellispettorato per la difesa e per lo esercizio del credito . Il decreto in esame, mentre richiede analoga condizione (esplicita accettazione della vigilanza dellautorit amministrativa regionale) per il riconoscimento ad istituti ed enti pubblici della qualit di esattore ai sensi della legge n. 942 sopra citata, limita altres la possibilit del riconoscimento medesimo soltanto agli

«istituti ed enti pubblici, che abbiano gestito o comunque gestiscano, anche in delegazione, esattorie delle imposte dirette .

Fondata , invece, la censura relativa allart. 4 che d allAssessore per le finanze la facolt di concedere ai delegati governativi ed ai gestori provvisori di esattorie «per lanno 1950 e per i successivi, un contributo, a carico del bilancio regionale, a titolo di integrazione di aggio , e che analoga facolt gli conferisce nei confronti degli esattori che abbiano chiesto la rescissione del contratto per lanno 1950 e che abbiano continuato a gestire le esattorie disdettate a norma del secondo comma dellart. 4 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 28.

Concedere contributi a titolo di integrazione di aggio piuttosto che rimborsi relativi a spese effettivamente sostenute in gestioni esattoriali che nel sistema della citata legge regionale n. 28, per altro conforme a quello adottato in sede nazionale, sono condotte per conto della Regione, sembra allAlta Corte contrastare con il principio generale della legislazione dello Stato che gli aggi di riscossione dei tributi pone, di regola, a carico dei singoli contribuenti colpiti dai tributi medesimi.

Se deroghe a tale principio sono state ammesse in campo nazionale con il D. L. L. 18 giugno 1945, n. 424, ci va ricollegato a particolari congiunture dipendenti da eventi bellici che il legislatore, abrogando le disposizioni del predetto decreto con la legge 15 dicembre 1949, n. 944, ha ritenuto definitivamente cessate, e che, essendo dovute a circostanze di carattere generale, lAlta Corte non ritiene persistere nellambito regionale.

P. Q. M.

LAlta Corte accoglie parzialmente il ricorso dichiarando la illegittimit costituzionale dellart. 4 del D. L. del Presidente della Regione Siciliana 13 aprile 1951 recante provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette.