Decisione 24 aprile 1951 - 1° ottobre 1952, n. 40

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 24 aprile  1951 1 ottobre 1952, n. 40

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea il 27 marzo 1951, concernente: « Proroga del contratto di esercizio della Miniera Cozzodisi

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: SELVAGGI; P.M. EULA Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) Regione Siciliana (Avv.ti E. LA LOGGIA, ORLANDO CASCIO)

 

(omissis)

 

La legge 27 marzo 1951, oggetto della impugnazione, autorizza l'Assessore per l'industria e il commercio a prorogare sino al 31 di­cembre 1972 il contratto di esercizio della miniera di zolfo « Cozzo­disi Madonna , gi prorogata al 31 dicembre 1956 con decreto 25 giugno 1947. La proroga condizionata a specifica domanda dei con­cessionari e degli esercenti della miniera, corredata dei progetti, dei preventivi di spesa e del piano di ammortamento, e all'obbligo di at­tuare, nel termine di due anni, un impianto di flottazione per il trat­tamento dello zolfo con gli accessori. prevista la decadenza per inadempimento di questo obbligo di eseguire gli impianti nel ter­mine stabilito.

Il Commissario dello Stato ha contestato la legittimit costitu­zionale della legge per tre motivi :

1) perch viola « i principi generali dell'ordinamento minera­rio nazionale, che soltanto eccezionalmente contemplano contratti di esercizio e i limiti delle deroghe a questi principi, disposti dallo Stato per particolarissime esigenze e per limitati servizi;

2) perch «incide su rapporti di diritto privato, in contrasto con l'art. 14 lettera d) dello Statuto per la Regione Siciliana, che espres­samente esclude dal potere della Regione la disciplina dei rapporti privati in materia industriale;

3) perch interferisce su modalit di attuazione del piano ERP, subordinando l autorizzazione « alla presentazione all'Assessore dei piani e progetti che potranno essere diversamente apprezzati dalla Regione e dallo Stato .

L'Avvocato dello Stato, nella discussione orale, ha esaminato la deduzione di illegittimit dal punto di vista degli effetti della legge 20 marzo 1947, n. 233, che soppresse lEnte Zolfi Siciliano e limite­rebbe i poteri della Regione, escludendoli dal campo della compe­tenza dell'Ente Zolfi Italiani, la quale comprenderebbe ogni atto di­retto ad incoraggiare le ricerche minerarie, lo sfruttamento dello zolfo, ecc.

La resistente, premesso che in questa materia la Regione ha po­test legislativa esclusiva, ha osservato:

a) che nell'attribuzione dell'Ente Zolfi Italiani stata concen­trata la disciplina delle vendite e non della produzione e le proroghe dei contratti di esercizio sono state previste da altre leggi, sicch anche se si trattasse di potest non esclusiva non sarebbero violati  principi generali della legislazione dello Stato;

b) che la legge regionale non autorizza la proroga per atto di autorit, ma la condiziona alla domanda delle parti interessate;

c) che non attribuito all'Assessore un potere di approvazione riservato ad altri organi o enti, ma l'autorizzazione condizionata a quel finanziamento che pu essere concesso dalle autorit competenti.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo la legge effetto nell'ambito della Regione ed essendo contenuta nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato.

L'Alta Corte ha considerato che la legge 27 marzo 1951 ha eftetti nell'ambito della Regione e non viola leggi costituzionali dello Stato: per esigenze particolari autorizza l'organo amministrativo competente a prorogare, se gli interessati (cio i concessionari ed esercenti della miniera) ne facciano domanda, il contratto di esercizio subor­dinandolo a determinate condizioni. E' evidente che queste disposi­zioni non esorbitano dai limiti della potest legislativa esclusiva attri­buita alla Regione dall'art. 14 lett. h) dello Statuto.

Unificato 1'ordinamento giuridico dell'appartenenza e della di­sponibilit delle sostanze minerali, assoggettati questi beni a pubblica destinazione, e quindi al potere amnainistrativo, la legge 29 luglio 1927, n. 144, modificata dalla legge 1941, n. 1560, regol le situazioni preesistenti con disposizioni transitorie, concernenti anche i contratti di esercizio minerario allora in corso e la loro durata (art. 55). Il de­creto legge 2 marzo 1947, n. 216, stabil :« I contratti di esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia contemplati dall'art. 55 del R. D. 1927, n. 1443, possono essere ulteriormente prorogati per il periodo di tempo necessario ad assicurare una conveniente gestione delle miniere stesse e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1956. Il contratto di proroga non ha effetto n fra le parti n in confronto di terzi se non ne sia stata preventivamente autorizzata la stipulazione dall'Alto Commis­sario per la Sicilia .

Il contratto di esercizio della miniera Cozzodisi fu prorogato sino al 31 dicembre 1956 con decreto 25 giugno 1947, n.7.

La legge regionale impugnata autorizza ulteriore proroga per esi­genze dell'incremento della produzione dello zolfo in relazione alla necessit di nuovi impianti di flottazione. L'Assemblea regionale ha, dunque, esercitato un potere che le appartiene nei limiti in cui contenuto dall'art. 14 dello Statuto, cos per loggetto come per gli effetti.

Non ne sono modificati i rapporti privati che siano sottratti alla potest legislativa della Regione, tanto pi che l'autorit amministra­tiva autorizzata ad esercitare il potere di proroga se le parti interessate ne facciano richiesta, siano cio d'accordo i concessionari e gli esercenti.

Le attribuzioni dell'Ente Zolfi Italiani, estese alla Sicilia per ef­fetto del decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 253, che soppresse l'Ente Zolfi Siciliani, non restringono, per oggetto e contenuto, il potere legislativo della Regione, che pieno ed esclusivo nei limiti stabiliti dall'art. 14: ambito regionale; leggi costituzionali dello Stato.

Il finanziamento quali che ne siano le fonti, una delle condizioni che l'Assessore deve obiettivamente valutare al fine di disporre la proroga della durata del contratto o di negarla.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte riconosce la costituzionalit della legge regionale  27 marzo 1951 concernente la proroga dei contratti di esercizio della miniera Cozzodisi e respinge il ricorso del Commissario dello Stato.