Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 29 luglio
1950-10 dicembre 1951, n. 27
sul
ricorso del Commissario dello Stato contro il decreto legislativo del
Presidente della Regione 26 giugno 1950, concernente «Applicazione nel
territorio della Regione Siciliana della legge 29 dicembre 1949 n. 958,
contenente disposizioni per le sale cinematografiche e per l’esercizio degli
spettacoli cinematografici».
Presidente: SCAVONETTI; Relatore: BRACCI; P. M.: EULA. — Commissario Stato (Avv. St. CALENDA) - Regione Siciliana (Avv.ti ORLANDO CASCIO, CACOPARDO).
(omissis)
La legge 29 dicembre 1949, n. 958, contiene un’organica disciplina amministrativa dell’attività cinematografica a favore della quale sono disposte particolari provvidenze statali.
Il D. L. del Presidente della Regione Siciliana 26 giugno 1950 ha sostituito agli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 della legge statale sopraricordata norme di legislazione regionale in virtù delle quali i poteri della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi al nulla osta per la costruzione, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche e alla concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici e misti sono attribuiti all’Assessorato regionale per il turismo e lo spettacolo che dispone anche per la verifica delle sale cinematografiche ai fini tecnici, igienici e di sicurezza con propri decreti in luogo di quelli del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dalla legge statale. Questi poteri dell’Assessorato per il turismo e lo spettacolo devono essere esercitati, secondo la legge regionale, sentito il parere di una Commissione di 12 membri costituita come quella prevista dall’art. 25 della legge statale per la sostituzione del direttore generale per il turismo e lo spettacolo e di un funzionario di gruppo A non inferiore all’8° di questo Assessorato al Direttore generale statale dello spettacolo e di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 6° della direzione generale medesima.
Il Commissario dello Stato con ricorso 3 luglio 1950 ha impugnato per illegittimità costituzionale il D. L. P 26 giugno 1950 sostenendo che la materia dei pubblici spettacoli è di esclusiva competenza legislativa statale non essendo prevista nè dall’art. 14, nè dall’art. 17 dello Statuto siciliano.
Comunque, secondo il Commissario dello Stato, anche se si trattasse di
legislazione complementare regionale, la legge impugnata sarebbe
costituzionalmente illegittima perché in contrasto con i principi ed interessi
generali cui si informa la legislazione dello Stato e perché
All’udienza le parti hanno confermato le proprie tesi ed il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
L’Alta Corte osserva
IN DIRITTO
Le norme della legge 29 dicembre 1949 n. 958, che sono state modificate dall’impugnato decreto legislativo regionale 26 giugno 1950, disciplinano materia di interesse industriale e commerciale e materia d’igiene e di sicurezza pubblica sì che per l’una la legislazione regionale sarebbe esclusiva e per l’altra complementare.
Ma quest’Alta Corte ritiene che il decreto legislativo regionale non debba essere preso in esame sotto questo profilo perché il contenuto delle norme è di limitata importanza e mira soltanto ad assicurare il decentramento e quindi la semplificazione dei servizi di prevalente interesse regionale senza modificare menomamente la natura dei controlli previsti dalla legge statale. Difatti, non v’ha dubbio che le autorità regionali hanno competenza a stabilire se in una determinata località della Sicilia convenga o meno consentire l’apertura di sale cinematografiche o se sia il caso di controllare l’efficacia tecnica e igienica e la sicurezza delle sale cinematografiche siciliane. Perciò è da ritenersi che il D L. P. 26 giugno 1950 costituisca esercizio di legislazione regionale ex art. 17, lett. i) dello Statuto siciliano.
D’altra parte il rilievo della difesa dello Stato che sotto questo aspetto il decreto in esame sarebbe incostituzionale perché in contrasto con i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, sembra del tutto infondato.
Certamente il legislatore statale, in questo come in altri casi, non ha tenuto presente la esistenza dell’autonomia regionale siciliana e della relativa organizzazione amministrativa e ciò ha provocato l’intervento legislativo della Regione.
Ma i difetti che la difesa dello Stato ravvisa nel decreto regionale (ad esempio l’assurdità di una pletorica commissione regionale copiata sul modello statale e della quale dovranno fare parte i rappresentanti dei produttori, dei noleggiatori e dei lavoratori dei films che magari in Sicilia neppure esistono) non toccano menomamente la costituzionalità del decreto e attengono piuttosto agli aspetti della legislazione regionale che sono suscettibili soltanto di valutazione politica.
Nessun principio od interesse generale al quale sia ispirata la legislazione dello Stato è violato dal decreto in esame che, fra l’altro, non contiene nessuna affermazione di principi e che non porta modifica alcuna neppure ai criteri generali ai quali è informata la legge 29 dicembre 1949, n. 958. Tutto si riduce ad affidare ad organi regionali alcune modestissime funzioni locali di disciplina dell’industria o del commercio e di polizia igienica che la legge aveva invece affidato ad organi centrali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la legittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950 contenente disposizioni per le sale cinematografiche e per l’esercizio di spettacoli cinematografici e rigetta pertanto il ricorso del Commissario dello Stato.