Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 23 giugno
1950 – 16 marzo 1951, n. 24
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 4 maggio 1950,
concernente: « Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del D. L. C.
P. S. 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione,
modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285 »
Presidente : SCAVONETTI; Relatore ed
Estensore : BRACCI; P.M. : EULA - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione
Siciliana (Avv.ti E.
(Omissis)
Il decreto legislativo 14 dicembre 1947,
n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, emanò norme in materia di
vigilanza sulle cooperative ed organizzò, agli effetti del controllo, un
sistema di uniforme disciplina per le cooperative italiane.
L'art. 25 del D. L. 14 dicembre 1947,
modificato dall'articolo 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, stabilì che le
cooperative attualmente esistenti dovessero uniformarsi alle norme di cui agli
artt. 22, 23, e 24 entro il 31 dicembre 1949.
L'Assemblea regionale siciliana, con legge
24 maggio
Il Commissario dello Stato con ricorso
comunicato il 1° giugno 1950 al Presidente della Regione Siciliana ed
illustrato con memoria scritta e con discussione orale, ha fatto valere i
seguenti motivi d'illegittimità costituzionale della legge impugnata:
a) illegittimità costituzionale delle leggi cosiddette
recettizie dell'Assemblea legislativa regionale, che recettizie non sono perchè
l'ordinamento giuridico dello Stato e l'ordinamento della Regione Siciliana
non si trovano in un rapporto di reciproca indipendenza assoluta e che, mentre
nuocciono alla certezza del diritto nel territorio della Regione Siciliana,
costituiscono una violazione della competenza legislativa dello Stato le cui
leggi sono obbligatorie in tutto il territorio dello Stato per efficacia
propria, salvo il diritto della Regione di impugnarne la costituzionalità
innanzi all'Alta Corte;
b) illegittimità costituzionale della disposizione con
la quale
c) illegittimità costituzionale della predetta norma
perché, se anche la materia della cooperazione fosse di competenza legislativa.
regionale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, le funzioni amministrative
potrebbero essere esercitate dagli organi regionali soltanto se
d) illegittimità costituzionale della stessa norma perchè
il trasferimento alla Regione Siciliana di uffici e di funzioni statali può avvenire
soltanto per legge dello Stato;
e) ed, infine, illegittimità costituzionale della
proroga perché nessuna esigenza locale giustificherebbe questo trattamento a
favore delle cooperative siciliane.
del potere legislativo regionale
intervenire con norme che escludono la competenza normativa dello Stato; ha
sostenuto che la materia della cooperazione rientra fra quelle di competenza
legislativa facoltativa della Regione, quale legislazione sociale; ha affermato
che la sostituzione funzionale della Regione allo Stato si effettua ope legis, in virtù dello Statuto senza
che occorra una legge dello Stato.
Il Procuratore generale ha concluso
affermando l'illegittimità costituzionale della legge impugnata, limitatamente
al passaggio delle funzioni esecutive e amministrative alla Regione Siciliana.
OSSERVA IN DIRITTO
La legge regionale siciliana impugnata ha
rilevanza giuridica soltanto per l'art. 25 del D. L. 14 dicembre 1947, n.
1577, modificato dall'art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285.
Ma le censure di illegittimità
costituzionale, riferite al ricordato art. 2, non sono fondate perchè la
materia della cooperazione è indubbiamente di legislazione sociale, cioè
compresa fra quelle per le
quali l'art. 17 dello Statuto siciliano
attribuisce alla Regione competenza legislativa. Tenuto conto delle
particolari condizioni dell'ambiente nel quale le cooperative siciliane
svolgono la propria attività,
giova allo sviluppo della legislazione
sociale che entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui
s'informa la legislazione delloStato, l'Assemblea regionale emani norme che in
questa materia soddisfino esigenze e fini propri della Regione. Il limite
costituito dalla legislazione dello Stato impedisce, d'altra parte, che la
legge regionale in materia di vigilanza sulla cooperazione, turbi quei criteri
di coor-dinamento centrale dell'attività di controllo sulle cooperative che è
in funzione dei benefici statali di cui godono anche le cooperative siciliane.
Nella fattispecie, nessun turbamento di questi principi è stato provocato dalla
limitata proroga che la legge regionale ha concesso alle cooperative della
Sicilia per uniformarsi alle disposizioni degli artt. 22, 23 e 24 del D. L. 14
dicembre 1947, n.
Tutte le altre norme della legge impugnata
sono giuridicamente irrilevanti perchè superflue; questa decisiva
considerazione assorbe i complessi motivi di gravame che sono stati sollevati
dal Commissario dello Stato.
D'altra parte, l'affermazione contenuta
nell'art. 1, cpv 1 della 8 maggio 1949, n. 285, erano e sono applicabili in
Sicilia dal giorno della loro entrata in vigore nel territorio della
Repubblica perchè quest'efficacia è propria delle leggi dello Stato in Sicilia
per le materie di cui
D'altra parte, l'affermazione contenuta
nell'art. 1, cpv. 1 della legge impugnata, che le funzioni esecutive ed
amministrative nelle materie disciplinate dal D. L. 14 dicembre 1947,
modificato dalla legge 8 maggio 1949, n. 285, sono esercitate nel territorio
della Sicilia dagli organi regionali, è del pari giuridicamente superflua,
trattandosi di legislazione della Regione nelle materie dell'art. 17. Infatti,
gli artt. 17 e 20 dello Statuto siciliano riconoscono implicitamente questa
competenza amministrativa agli organi regionali, là dove sanciscono che
l'Assemblea regionale possa emanare leggi anche relative alla organizzazione
dei servizi per le materie di legislazione sociale e che il Presidente e gli
Assessori regionali svolgono funzioni esecutive ed amministrative concernenti
le materie dell'art. 17. Del resto questa competenza amministrativa è propria
anche degli organi delle regioni a Statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117
della Costituzione.
È però ovvio che l'art.1, cpv. 1, della
legge impugnata, che af'ferma la competenza amministrativa regionale nelle
materie di cui al D. L. 14 dicembre 1947, non porta nessun innovamento riguardo
a ciò che è sancito negli artt. 20 e 43 dello Statuto siciliano.
In sostanza la legge regionale 24 maggio
regionale ai sensi dell'art. 17, con tutte
le conseguenze relative, comprese quelle amministrative. Questa dichiarazione,
che è valsa ad eliminare il dubbio che si trattasse di materia di competenza
esclusiva
dello Stato, ha una portata
prevalentemente politica e poichè è confor:me, quantunque superflua, ad una
corretta interpretazione delle norme costituzionali in materia, la censura di
incostituzionalità al riguardo è infondata.
P. Q. M.
L'Alta Corte per
Dichiara la legittimità costituzionale
dell'art. 2 della stessa legge regionale.