Decisione 16 gennaio 1949 - 1 ottobre 1949, n. 9

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 16 gennaio 1949 - 1 ottobre 1949, n. 9

sul ricorso del Commiss. dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 16 dicembre 1948, concernente: « Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: BRACCI; Estensore: SELVAGGI; P. M.: EULA. Commissario Stato (Avv. St. DE BERNARDINIS) - Regione Siciliana (Avv.ti CARNELUTTI, E. LA LOGGIA, SALEMI, ORLANDO CASCIO).

 

(omissis)

Il Commissario dello Stato, col ricorso 23 dicembre 1948, depositato il gennaio 1949, ha chiesto che lAlta Corte dichiari la illegittimit costituzionale di questa legge perch « i poteri di istituire, modificare e sopprimere i tributi erariali rientrano nella esclusiva competenza dello Stato e quando la Regione, sia pure per apprezzabili finalit (riconosciute alla legge in esame) accorda larghi sgravi, si arroga una potest che non le spetta .

Questo fondamentale motivo di impugnazione stato svolto nel ricorso, nella « memoria illustrativa e nella discussione orale.

Il Presidente della Regione, con difesa scritta e nella discussione, ha fondato il potere di imposizione tributaria sulle disposizioni degli artt. 36 e segg. dello Statuto siciliano, le quali ne stabiliscono anche i limiti, ed ha spiegato che la legge impugnata non li ha superati, avendo riprodotto, con modificazioni di dettaglio, alcune disposizioni di precedenti leggi dello Stato dirette a favorire la ripresa delle costruzioni.

Osserva lAlta Corte che la controversia concernente la potest tributaria della Regione stata gi risoluta da un punto di vista di massima, con la decisione 12 agosto 1948, la quale ha dichiarato che lart. 36 dello Statuto attribuisce alla Regione anche potest di imposizione e di disciplina dei tributi ad essa assegnati; ma lesercizio di questo potere dispositivo deve essere coordinato con le norme fondamentali della Carta costituzionale e con i principi ed interessi generali ai quali si informa la legislazione dello Stato e, anche per esigenze di efficacia territoriale entro i confini della Regione, non deve turbare con dirette ripercussioni i rapporti tributari nel territorio nazionale.

Riaffermati questi criteri direttivi, rileva lAlta Corte che la legge, considerata nel complesso delle sue disposizioni, tende a promuovere e a favorire lattivit di ricostruzione, uniformandosi allindirizzo generale della legislazione dello Stato, con provvedimenti che corrispondono ad esigenze regionali; deve perci riconoscere che lAssemblea regionale ha esercitato il potere ad essa attribuito dallo Statuto nei limiti delloggetto, cio per tributi riservati alla Regione e per finalit di pubblico generale interesse.

Ci premesso e procedendo allesame della legittimit costituzionale delle varie disposizioni, lAlta Corte osserva che quelle degli artt.3,4,5,6,7, 11 della legge superano i limiti oggettivi sopra enunciati. Lart. 3 assoggetta alle sole tasse fisse di registro ed ipotecarie « i conferimenti di aree, denaro, merci e di ogni altra cosa mobile in societ che abbiano lunico ed esclusivo scopo delle costruzioni previste dallart. 1; agli artt. 4 e 6 riducono alla misura fissa limposta di registro sui contratti di appalto aventi per oggetto le stesse costruzioni sulle cessioni dei crediti delle imprese appaltatrici verso i committenti; lart. 5 eseenta dallimposta generale sullentrata i corrispettivi degli appalti.

Lart. 7 esenta dalle imposte di registro e ipotecarie gli atti di finanziamento relativi alle costruzioni previste dalla legge, limitatamente a due terzi dellammontare complessivo della costruzione; negli stessi limiti esenta dalla imposta di ricchezza mobile gli interessi dovuti per i finanziamenti. Lart. 11 stabilisce decadenze e sanzioni nei casi di dichiarazioni infedeli.

Ma le disposizioni degli artt. 3,4,5,6,7,11 per la loro stessa estensione ed entit, producono effetti che possono turbare i rapporti tributari, oltre i confini della Regione; e la disposizione dellart. 5, esentando dalla imposta generale sullentrata, non conforme alle direttive generali della legislazione, che soltanto in situazioni eccezionalissime, che non si verificano nel caso in esame, ha concesso lesenzione totale.

Sono invece contenute nei limiti dellattribuzione del potere imposta, perch non sono in contrasto con disposizioni fondamentali della Carta costituzionale e con i principi generali della legislazione dello Stato e non superano per la loro efficacia i confini della Regione, le disposizioni degli artt. 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13 concernenti facilitazioni ed esenzioni limitatamente agli atti di compravendita di aree per costruzioni edilizie, al dazio sui materiali di costruzione, alle imposte ed alle sovraimposte comunali e provinciali per il periodo di 25 anni sui fabbricati costruiti alle condizioni previste dallart. 1 della legge stessa, al primo trasferimento degli appartamenti, la cui costruzione sia stata eseguita entro il termine stabilito dallart. 1 se la vendita avvenga entro un anno dalla dichiarazione di abitabilit.

 

P.Q.M.

 

LAlta Corte per la Regione Siciliana accoglie, per quanto di ragione, il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge regionale 16 dicembre 1948, concernente « sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie , e, per leffetto, dichiara la illegittimit costituzionale degli artt. 3,4,5,6,7,11 della legge stessa; e dichiara invece la legittimit degli altri articoli.