Decisione 19 luglio 1948 - 10 settembre 1948, n. 4

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

19 luglio 1948 - 10 settembre 1948, n. 4

sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge  26 febbraio 1948, n. 2, concernente: «Coordinamento dello Statuto della Regione Siciliana

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: ORTONA; Estensore: VASSALLI; P. M.: EULA. Regione Siciliana (Avv.ti CARNELUTTI, E. LA LOGGIA, SALEMI, ORLANDO CASCIO, RUBINO) - Presidenza del Consiglio (Avv. St. LATOUR).

 

(omissis)

Udita alla pubblica udienza del 5 luglio 1948 la relazione di S.E. Ortona, uditi lAvv. Carnelutti in difesa della Regione ricorrente

e lAvv. Latour in difesa dello Stato, udita la requisitoria del P.M in persona del Dott. Ernesto Eula, il quale ha concluso rigettarsi le pregiudiziali eccezioni dimproponibilit del ricorso e dincompetenza dellAlta Corte e nel merito rigettarsi il ricorso, dovendosi intendere rinviata dalla legge impugnata al Parlamento in sede ordinaria soltanto lapprovazione eventuale di modifiche di contenuto non essenziale per ladeguamento dello Statuto alle esigenze della Regione e dello Stato e per il suo coordinamento con la Costituzione della Repubblica.

Ritenuto che la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dispone, nel suo art. I: « lo Statuto della Regione Siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dellart. 116 della Costituzione.

Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato e dalla Regione saranno non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dai Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita lAssemblea regionale della Sicilia. 

Ritenuto che la disposizione del secondo comma di tale legge denunziata per illegittimit costituzionale come quella che importa violazione:

a) dellarticolo unico dei regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 che approva lo Statuto della Regione Siciliana;

b) degli articoli XVI - XVII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica Italiana;

c) degli articoli 116, 123 e 138 della Costituzione stessa.

Ritenuto non sussistere limproponibilit del ricorso, che la difesa dello Stato ha eccepito assumendo non potersi dare sindacato giurisdizionale di legittimit costituzionale rispetto a un atto avente forma di legge costituzionale. Lart. 25 dello Statuto della Regione Siciliana prevede che lAlta Corte conosca della costituzionalit delle leggi emanate dallo Stato « rispetto allo Statuto stesso e ai fini della efficacia delle medesime entro la Regione e la disposizione, parlando di leggi emanate dallo Stato « rispetto allo Statuto regionale, cio di leggi concernenti lo Statuto stesso, non pu che riferirsi alla materia formante oggetto della legge statuale. Il che conforme alla funzione dellAlta Corte, la quale, con poteri che la posteriore Carta costituzionale della Repubblica (art. 127) ha distribuito fra Corte costituzionale e Parlamento per ci che concerne le leggi regionali ivi previste, chiamata a dirimere i conflitti fra due ordinamenti giuridici: un controllo limitato alla costituzionalit formale delle leggi rimarrebbe confinato nellambito di ciascun ordinamento e quindi inoperante rispetto al conflitto ipotizzato. Rimangono, pertanto, estranee alla definizione del punto in oggetto le considerazioni che pur sono state dottamente svolte dalle difese delle due parti e dal Pubblico Ministero, circa la possibilit che la legge costituzionale incontri limiti giuridici, come quelle che attengono al problema della legalit costituzionale nellinterno di uno stesso ordinamento giuridico.

Non sussiste, daltro canto, lincompetenza di questa Alta Corte, prospettata alla discussione orale dalla difesa dello Stato sotto il profilo che sarebbe riservato alla Corte costituzionale, prevista dallart. 134 della Costituzione della Repubblica, il decidere circa la violazione dellart. 138 della Costituzione stessa, poich il ricorso investe la legittimit costituzionale di una legge « rispetto allo Statuto regionale siciliano e « ai fini della efficacia della medesima entro la Regione , cos come testualmente prevede lart. 25 dello Statuto della Regione Siciliana,

Ritenuto che la disposizione denunciata col demandare al Parlamento nazionale di approvare mediante legge ordinaria, udita lAssemblea regionale, le « modifiche ritenute necessarie dello Statuto regionale siciliano importa deroga sia al criterio di partecipazione della Regione al processo deliberativo dello Statuto, quale si desume dallart. 123 della Costituzione della Repubblica, sia alla regola dettata dallart. 138 della medesima Carta fondamentale per la revisione costituzionale. Dal testo dellart. I cpv. della legge 26 febbraio 1948, n. 2, non dato desumere che le «modifiche allo Statuto siciliano di cui ivi menzione abbiano a contenersi - secondo linterpretazione sostenuta dalla difesa dello Stato, alla quale ha dato la sua autorevole adesione il P.M. nei limiti di modifiche non essenziali, cio adattamenti, aggiornamenti, perfezionamenti al fine di adeguare lo Statuto stesso alle esigenze vive della Regione e dello Stato e di renderlo al tempo stesso aderente con la Costituzione della Repubblica, attuando in sostanza quel « coordinamento di cui facevasi riserva nel R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, ed i cui caratteri e limiti si ritrovano nella formazione dei cosiddetti testi unici. N parimenti dato desumere che le modifiche previste come necessarie siano limitate alle norme dello Statuto regionale «integrative, funzionali, marginale, di procedura, che completano e sviluppano il quadro, ma non sono in se stesse norme costituzionali , per le quali pertanto potrebbe prescindersi dalla procedura di revisione costituzionale. La espressione della legge non comporta siffatte limitazioni; n esse potrebbero daltro canto argomentarsi dalla riserva scritta allinizio della disposizione «Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione , dappoich anche in questo inciso converrebbe introdurre una distinzione tra « modifiche dello Statuto e « revisione dello Statuto al fine che la salvezza del procedimento di revisione costituzionale possa intendersi operativa entro il biennio pel quale stabilita la competenza legislativa ordinaria. Mediante simili limitazioni e distinzioni, volute al fine di assicurare il rispetto dellautonomia regionale, linterpretazione si risolverebbe in correzione della legge. N ancora leffetto sarebbe raggiunto, poich lo stesso «coordinamento che il R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, approvando lo Statuto della Regione Siciliana, prevede con la futura costituzione dello Stato, devessere, a termini di quella legge, sottoposto allAssemblea costituente; il che non che un riflesso della portata costituzionale riconosciuta fin dalla origine allo Statuto stesso.

Ritenuto che non sia da prendere in considerazione una tal quale inscindibilit tra il disposto del secondo comma e quello del primo comma dellart. I della legge costituzionale in oggetto, sicch esclusa la rivedibilit per legge ordinaria dello Statuto siciliano, ne derivi anche il difetto nello Statuto stesso della qualifica di legge costituzionale dello Stato; poich lo Statuto della Regione Siciliana, espressione dellautonomia tutta speciale di quella Regione, espressamente dichiarata dallart. 116 della Costituzione, mentre deriva la sua portata di legge costituzionale dalla modificazione che con la sua adozione in tempo anteriore alla formulazione della Costituzione della Repubblica si apportata alle strutture fondamentali dello Stato italiano, ha gi avuto il riconoscimento formale del suo carattere da parte dellordinamento statuale, non solo in virt dellart. I del R.D.L 15 maggio1946, il quale emanato in data anteriore alla convocazione dellAssemblea costituente non incontrava ancora il limite generale segnato alla potest legislativa del Governo in materia costituzionale dellart. 3 del D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98, ma anche in virt dellart. 116 della Carta costituzionale e dellart. XVII delle disposizioni transitorie della stessa Costituzione, il quale demanda espressamente allAssemblea costituente di deliberare sugli Statuti regionali entro il 31 gennaio 1948 (quindi, di provvedere con legge costituzionale) ed escludendo con ci che rispetto agli Statuti stessi possa provvedersi a revisione o coordinamento al modo transitoriamente previsto dallart. XVI delle stesse disposizioni finali per quelle altre leggi, pure costituzionali, che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate: linapplicabilit del quale art. XVI alle eventuali modificazioni dello Statuto siciliano ulteriormente confermata dal confronto tra la disposizione del detto art. XVI, che attribuisce al potere legislativo ordinario cotesto compito di revisione e di coordinamento per la durata di un anno dallentrata in vigore della Costituzione e la disposizione impugnata del cpv. dellart. 1 della legge 26 febbraio 1948, n. 2, che analoga facolt intende attribuire al Parlamento per la durata di due anni dallentrata in vigore della legge. Ai testi legislativi ora ricordati fa riscontro il riconoscimento, da parte dello Stato, dellesercizio di poteri propri di una autonomia speciale. quali si ravvisano nel sistema dei rapporti attuati tra lo Stato e la Regione Siciliana in materie attinenti alla sovranit e nella stessa costituzione dellAlta Corte destinata, gi in data anteriore alla promulgazione della costituzione della Repubblica, a giudicare, «sulla costituzionalit delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato rispetto allo Statuto e ai fini dellefficacia dei medesimi entro la Regione , della quale Alta Corte lAssemblea costituente ebbe a designare i componenti di sua elezione fino dallottobre 1947; onde la dichiarazione contenuta nel primo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 lo Statuto della Regione Siciliana fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica una dichiarazione che nulla aggiunge o modifica ad una situazione politicamente e giuridicamente gi definita.

 

P.Q.M.

 

La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimit costituzionale del disposto del comma 2 dellart. 1 della legge 26 febbraio 1948, n. 2, in quanto prevede che modifiche allo Statuto della Regione Siciliana possono essere apportate entro due anni mediante legge ordinaria, udita lAssemblea regionale della Sicilia, fermo restando il procedimento di revisione dello Statuto regolato dallart. 138 della Costituzione.