Decisione 5 luglio 1948 - 17 agosto 1948, n. 1

 CONSULTA ONLINE 

 

Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 5 luglio 1948 - 17 agosto 1948, n. 1

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 1 ottobre 1947, concernente: «Norme riguardanti le azioni di societ di nuova costituzione nella Regione.

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: BRACCI; Estensore: VASSALLI; P. M. EULA; Commissario Stato (Avv. St. VASILOTTA - Regione Siciliana (Avv.ti E. LA LOGGIA , SALEMI, ORLANDO CASCIO, RUBINO).

 

(omissis)

Ritenuto che la legge regionale impugnata stabilisce, allart. 1, che le azioni delle societ di nuova costituzione nella Regione Siciliana, aventi come oggetto la costruzione di nuovi impianti industriali e le iniziative armatoriali nella regione stessa, possono essere al portatore, stabilisce, fra laltro, agli artt. 3 e 4, che lautorizzazione ad emettere le azioni al portatore dovr essere subordinata al deposito, a titolo di garanzia, di una parte delle azioni, non inferiore in ogni caso al decimo del capitale sottoscritto o dellaumento del capitale sociale; e che le azioni cos depositate potranno essere confiscate a favore del demanio regionale tutte le volte che la societ agisca in frode della legge in oggetto o comunque violi le prescrizioni del decreto di autorizzazione o senza giustificato motivo non completi le opere o non attivi impianti nel termine stabilito nel decreto di autorizzazione;

Ritenuto che la legge impugnata dal Commissario dello Stato, osservandosi che «date le conseguenze che la legge potrebbe provocare sulleconomia nazionale e dati i fondati dubbi che possono sorgere circa la costituzionalit dei provvedimento, sembra opportuno che si pronunci in proposito lAlta Corte;

Ritenuto che la difesa della Regione ha espressamente rinunciato alla eccezione preliminare di inammissibilit del ricorso che erasi dedotta per essere mancata la pronuncia di annullamento della legge entro i trenta giorni dallimpugnazione proposta dal Commissario dello Stato, ai sensi dellart. 29 dello Statuto regionale e dellart. 10 del D.LC.P.S. 15 settembre 1947, n. 942. N pu lAlta Corte, conoscendo ex officio, ritenere linammissibilit, in quanto lart. 10 del citato decreto, alla impugnazione del quale per illegittimit costituzionale la Regione ha rinunciato, fa decorrere appunto dalla costituzione dellAlta Corte (seguita soltanto il s giugno 3948) i termini pel deposito del ricorso e per la decisione da parte dellAlta Corte; ci a prescindere dalla circostanza che la legge impugnata non era stata ancora pubblicata alla data della decisione stessa.

Ritenuto che lillegittimit costituzionale, della quale soltanto giudice questa Alta Corte, si prospetta dalla difesa dello Stato alternativamente nella violazione dellart. 14 lett. d) o dellart. 17 lett. e) dello Statuto regionale;

Ritenuto che sembra doversi escludere rientri la materia regolata dalla legge in oggetto nella disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio, menzionate dallart. 17 lett. e) come una delle materie concernenti la Regione nelle quali pu esplicarsi la potest legislativa di questa in funzione concorrente con lo Stato, dacch, esclusi il credito e le assicurazioni, un nesso soltanto indiretto e remoto presenta col risparmio il regime dei titoli azionari. Si rientra piuttosto nella legislazione esclusiva riservata alla Regione in materia di « industria e commercio (art. 14 lett. d) dello Statuto), nella quale, oltre i limiti generali derivanti dallambito territoriale della Regione e dalle leggi costituzionali dello Stato, nonch dalle riforme agrarie e industriali da deliberarsi dalla Costituente del popolo italiano, fissato il limite specifico cos espresso « salva la disciplina dei rapporti privati .

Ritenuto che dalla legge in esame non sorpassato n il limite rappresentato da questultimo inciso, n quello risultante dalla sfera territoriale di vigore della legge regionale. Le disposizioni del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, che resero obbligatoria la nominativit dei titoli azionari non possono riguardarsi quale « disciplina di rapporti privati a sensi della menzionata disposizione statutaria. Esse sospesero un elemento della disciplina giuridica dei titoli azionari, quale delineata nellart. 2355 cc. a norma del quale le azioni possono essere cos nominative come al portatore, a scelta dellazionista, se latto costitutivo non stabilisce che debbano essere nominative. Come avverte lart. 109 delle disposizioni di attuazione c.c. « per le societ per azioni soggette al R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del codice relativo alle azioni del portatore . Non tanto, dunque, quella sulla nominativit obbligatoria dei titoli azionari disposizione destinata a foggiare uno degli istituti del diritto privato (di cui si voluta assicurare luniformit nello Stato), quanto piuttosto una deroga a codesta disciplina, determinata da contingenti valutazioni di politica economica e finanziaria, ampiamente illustrata dai documenti del tempo. La clausola «salva la disciplina dei rapporti privati, nei suoi termini largamente approssimativi, deve essere intesa nel senso pi conveniente alla materia di cui trattasi: sicch, riferita com allindustria e al commercio, il cui esercizio d luogo presso di noi prevalentemente a «rapporti privati, non pu intendersi che in un significato pi limitato e preciso di quello che ne importi il significato letterale, e cio con riguardo a quelle norme che pongono in essere il regime di diritto privato che ha la sua sede nel codice civile e che vuolsi abbia a restare comune tra i cittadini dello Stato. Simpone, pertanto, nellapplicazione della limitazione espressa dallinciso in esame una discriminazione accurata, senza di che resterebbero eliminate dalla competenza legislativa della Regione le materie ad essa demandate con codesta disposizione. Nella specie appunto da considerare che lobbligatoria nominativit dei titoli azionati, se pur si ripercuote sulla disciplina dei rapporti privati (come vi si ripercuote, ad esempio, un calmiere o un ammasso obbligatorio), non immediatamente considerata se non una misura di carattere economico e finanziario. E che non trattisi di disposizione che si inserisce direttamente nel codice civile, sostituendosi alle disposizioni del medesimo, confermato dallatteggiamento stesso del legislatore che, vigente il menzionato decreto-legge, ha dettato nel codice civile il precetto dellart. 2355, il quale prevede le azioni al portatore a fianco di quelle nominative e ha riservato ad una norma di attuazione la menzione della temporanea sospensione di quel precetto.

La legge regionale non viola neppure il limite territoriale imposto alla sua efficacia. Non solo le azioni al portatore non possono essere emesse che da societ le quali si costituiscono in Sicilia, ma le disposizioni degli artt. 3 e 4 tendono ad assicurare nel modo pi efficace che lattivit sociale si esplichi per opere ed impianti localizzati in Sicilia o per iniziative aventi ivi la loro sede e il loro centro di irradiazione quando trattisi, come per le imprese armatoriali, di imprese che altra localizzazione non possono avere se non quella dei rapporti di armamento. Che i titoli azionari emessi in Sicilia possano circolare anche fuori della Sicilia, non importa violazione dellordine giudirico vigente nelle regioni continentali o nelle altre isole dellItalia pi di quello che importi la circolazione di persone o di cose le quali hanno il loro proprio statuto nel territorio donde provengono; il territorio che li riceve fa valere rispetto a cose e a persone quel regime che predisposto per la tutela dei suoi propri interessi in materia. appunto quel che avviene anche oggi per i titoli al portatore emessi da societ straniere e che si trovino in Italia: pci quali opportunamente pu ricordarsi anche la recente disposizione della legge sullimposta straordinaria progressiva sul patrimonio (art. 5 della legge 1 settembre 1947, n. 828).

Ritenuto che il provvedimento legislativo impugnato rientra pertanto nella sfera di quella autonomia che destinata a porre in essere le condizioni pi idonee allo sviluppo dellindustria e dei traffici nellisola, cio ad attuare fini di politica economica, che sono quegli stessi fini ai quali, con disciplina inversa in corrispondenza di diverse circostanze e di diversa valutazione, la legislazione statuale ha inteso provvedere col decreto legge del 1941 sulla nominativit obbligatoria delle azioni,

 

P.Q.M.

 

LAlta Corte rigetta limpugnazione proposta dal Commissario dello Stato verso la Regione Siciliana avverso la legge regionale 1 ottobre 1947, recante norme sulle societ di nuova costituzione nella Regione.