Sentenza n. 143 del 2022

SENTENZA N. 143

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra REV Gestione Crediti spa e Italteco Costruzioni srl, con ordinanza del 7 aprile 2021, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visto l’atto di costituzione di REV Gestione Crediti spa, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti;

uditi l’avvocato Giuseppe Sollazzo per REV Gestione Crediti spa, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021 e l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 maggio 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 7 aprile 2021, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.

Ad avviso del rimettente, le disposizioni censurate violerebbero gli evocati parametri in quanto non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare ex art. 700 del codice di procedura civile la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, nemmeno ove questa sia manifestamente infondata.

1.1.– Il Tribunale di Roma espone che pende innanzi a sé un giudizio instaurato dalla Italteco Costruzioni srl con domanda trascritta nei confronti della REV Gestione Crediti spa, diretta ad ottenere il trasferimento di un immobile a norma dell’art. 2932 cod. civ.

Il giudice a quo informa che la società convenuta ha proposto ricorso in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. affinché sia ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda.

1.2.– Circa la rilevanza delle questioni, il Tribunale riferisce che la REV Gestione Crediti spa, società veicolo della Banca d’Italia, ha denunciato il carattere emulativo della domanda trascritta, che reputa manifestamente infondata e però in grado di ostacolare la sua attività di liquidazione dei beni rivenienti da crisi bancarie.

Tuttavia, per «interpretazione condivisa», il combinato disposto degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ. consentirebbe al giudice di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda soltanto con la sentenza passata in giudicato, e non con un mero provvedimento cautelare.

Nel caso di specie, atteso che la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre è contemplata tra quelle trascrivibili dall’art. 2652, primo comma, numero 2), cod. civ., non sarebbe comunque risolutiva l’interpretazione adottata da una parte della giurisprudenza, secondo la quale l’ordine cautelare di cancellazione sarebbe ammissibile quando la trascrizione si riferisca a domanda diversa da quelle elencate negli artt. 2652 e 2653 cod. civ.

Sarebbe poi impraticabile, perché contraria al tenore letterale delle disposizioni censurate, l’interpretazione minoritaria secondo la quale il giudice potrebbe ordinare in via d’urgenza la cancellazione della trascrizione della domanda se manifestamente infondata.

Riferendosi alla sentenza n. 523 del 2002, il Tribunale rammenta che questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di una questione analoga alle odierne, tuttavia riferita al solo art. 2668 cod. civ., mentre ora trattasi del combinato disposto degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ.

1.3.– Circa la non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente assume che l’impossibilità di un ordine di cancellazione anteriore al giudicato violi l’art. 3 Cost., perché «irragionevole e fonte di una disparità di trattamento»; infatti, mentre l’attore potrebbe trascrivere la domanda immediatamente, senza alcun previo controllo giurisdizionale di fondatezza, il convenuto non potrebbe ottenerne la cancellazione se non all’esito di tutti i gradi di giudizio, quindi a lunga distanza di tempo, considerata inoltre l’ampiezza ventennale dell’efficacia della trascrizione – peraltro soggetta a rinnovazione – sancita dall’art. 2668-bis cod. civ., inserito dall’art. 62, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Sarebbe violato anche l’art. 24 Cost., in quanto il convenuto verrebbe «privato della possibilità di ottenere la cancellazione in tempi rapidi per effetto di un provvedimento cautelare, dovendo attendere la definizione del giudizio di merito e vedendo quindi fortemente limitate le proprie opzioni difensive in base alla condotta (e talvolta all’arbitrio) dell’altra parte».

Infine, sarebbe leso il diritto di proprietà garantito dall’art. 42 Cost., atteso che la protratta trascrizione della domanda inciderebbe troppo a lungo sulla commerciabilità dell’immobile.

1.4.– Il Tribunale assume che per rimuovere i vizi denunciati non sarebbe necessario introdurre un vaglio giurisdizionale al momento della trascrizione della domanda, oppure eliminare il limite del passaggio in giudicato della sentenza di merito, occorrendo viceversa ammettere la cancellazione della domanda per ordine ex art. 700 cod. proc. civ., «almeno nei casi in cui la stessa appaia, anche in base ad una valutazione sommaria tipica del procedimento cautelare, manifestamente infondata».

Non osterebbe la natura cautelare dell’ordinanza emessa a norma dell’art. 700 cod. proc. civ., poiché anche questa può avere efficacia stabile e comunque viene pronunciata in contraddittorio ed è reclamabile ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., «così da aumentare ulteriormente le garanzie per chi trascrive la domanda».

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in subordine, non fondate.

2.1.– Le questioni sarebbero inammissibili perché il rimettente non avrebbe verificato se la domanda giudiziale di che trattasi fosse a tal punto abusiva da farne risultare abnorme la trascrizione, e quindi possibile la cancellazione in via d’urgenza, secondo un’interpretazione giurisprudenziale «nient’affatto isolata».

D’altra parte, non rileverebbe la disposizione dell’art. 2653 cod. civ., poiché la domanda della Italteco Costruzioni srl è stata trascritta a norma dell’art. 2652 cod. civ.

2.2.– Le questioni sarebbero comunque non fondate, anche alla luce della sentenza n. 523 del 2002.

Ad avviso dell’interveniente, «il legislatore non ha affatto irragionevolmente calibrato gli strumenti giuridici a disposizione delle parti in causa, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza», atteso che, mentre il convenuto potrebbe avvalersi di specifici rimedi qualora la domanda trascritta fosse emulativa, l’attore che subisse l’indebita cancellazione della trascrizione dovrebbe provvedervi ex novo, con efficacia solo dal momento della rinnovazione.

In altri termini, poiché «il provvedimento cautelare che cancelli la trascrizione della domanda giudiziale, in realtà, produce effetti irreversibili», sarebbe ragionevole subordinare la cancellazione al giudicato, senza che ciò privi il convenuto di ogni mezzo difensivo o ne renda incommerciabile il bene, e tenuto altresì conto che il sistema di pubblicità-notizia ha anche finalità di tutela dei terzi.

3.– Si è costituita in giudizio la REV Gestione Crediti spa, invocando l’accoglimento delle sollevate questioni.

La parte insiste sulla violazione dell’art. 42 Cost., che deriverebbe dal combinato disposto degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., laddove infligge al diritto di proprietà del convenuto un sacrificio eccedente il “giusto limite”, poiché «[l]a trascrizione della domanda giudiziale, senza possibilità di sindacato, limita per tutto il tempo necessario allo svolgimento di tre gradi di giudizi[o], il diritto di proprietà nella sua proiezione dinamica, lo svuota di contenuti essenziali e ne mortifica la funzione sociale».

La società sostiene anche la denuncia di violazione degli artt. 3 e 24 Cost., quale emergerebbe dall’ingiustificata disparità di trattamento tra l’attore, che ha un’incondizionata facoltà di trascrizione della domanda giudiziale, e il convenuto, che viceversa non può assumere alcuna immediata iniziativa difensiva.

4.– In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura ha depositato memoria.

In replica alle deduzioni della REV Gestione Crediti spa, la difesa statale enfatizza la funzione di interesse generale del sistema di pubblicità-notizia, quale presidio di certezza dei traffici, negando quindi che sussista un’ingiustificata lesione del diritto di proprietà del convenuto, titolare del bene oggetto della domanda giudiziale trascritta.

La trascrizione non impedirebbe peraltro il commercio giuridico dell’immobile, «ben potendo il soggetto interessato all’acquisto rendersi comunque conto dell’eventuale manifesta infondatezza della domanda».

L’Avvocatura insiste sull’effetto sostanzialmente irreversibile della cancellazione della trascrizione della domanda, la quale, ove disposta in sede cautelare, porrebbe a rischio l’effettività della tutela dell’attore sulla base di una cognizione solo sommaria.

Considerato in diritto

1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 117 del 2021), il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, parametri che le disposizioni censurate violerebbero nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare ex art. 700 del codice di procedura civile la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, nemmeno ove questa sia manifestamente infondata.

1.1.– Il rimettente espone di essere investito del giudizio instaurato dalla Italteco Costruzioni srl con domanda trascritta nei confronti della REV Gestione Crediti spa, diretta a conseguire il trasferimento di un immobile a norma dell’art. 2932 cod. civ.; espone altresì che la società convenuta ha proposto ricorso in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. per ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda.

1.2.– In ordine alla rilevanza delle questioni, il Tribunale riferisce che la REV Gestione Crediti spa, società veicolo della Banca d’Italia, ha denunciato il carattere emulativo della domanda trascritta, tuttavia in grado di ostacolare l’attività ad essa demandata nella liquidazione dei beni rivenienti da crisi bancarie; ciò in quanto il combinato disposto degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ. consentirebbe al giudice di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda soltanto con la sentenza passata in giudicato, e non con un mero provvedimento cautelare.

Atteso che la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre è contemplata tra quelle trascrivibili dall’art. 2652 cod. civ., neppure sarebbe risolutiva l’interpretazione adottata da una parte della giurisprudenza, secondo la quale l’ordine cautelare di cancellazione è ammissibile quando la trascrizione si riferisca a domanda diversa da quelle elencate negli artt. 2652 e 2653 cod. civ.

1.3.– In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente assume che l’impossibilità di emettere un ordine di cancellazione anteriore al giudicato violi l’art. 3 Cost., perché «irragionevole e fonte di una disparità di trattamento»; infatti, mentre l’attore potrebbe trascrivere la domanda immediatamente, senza alcun previo controllo giurisdizionale di fondatezza, il convenuto non potrebbe ottenerne la cancellazione se non all’esito di tutti i gradi di giudizio.

Sarebbe violato anche l’art. 24 Cost., in quanto il convenuto verrebbe «privato della possibilità di ottenere la cancellazione in tempi rapidi per effetto di un provvedimento cautelare, dovendo attendere la definizione del giudizio di merito e vedendo quindi fortemente limitate le proprie opzioni difensive in base alla condotta (e talvolta all’arbitrio) dell’altra parte».

Infine, sarebbe leso il diritto di proprietà garantito dall’art. 42 Cost., atteso che la protratta trascrizione della pur infondata domanda inciderebbe troppo a lungo sulla commerciabilità dell’immobile.

2.– Intervenuto in giudizio tramite l’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni.

Esse sarebbero inammissibili con riferimento all’art. 2653 cod. civ., poiché la domanda oggetto del giudizio principale è stata trascritta in base ad altra e diversa disposizione, cioè l’art. 2652 cod. civ.

In termini più generali, vi sarebbe un difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto l’ordinanza di rimessione non indicherebbe le ragioni di manifesta infondatezza della domanda trascritta, così impedendo di apprezzarne l’abusività.

2.1.– Le eccezioni di inammissibilità non sono fondate.

2.1.1.– Con la sentenza n. 523 del 2002, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione analoga alle odierne, essa pure relativa all’impossibilità per il giudice di emettere un’ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di disporre la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale infondata.

Si era dovuto constatare che il rimettente aveva censurato isolatamente l’art. 2668 cod. civ., il quale tuttavia, nel subordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto, «è pienamente consequenziale alla scelta legislativa di fondo, per cui talune domande giudiziali devono essere trascritte ad iniziativa della parte attrice, senza alcuna delibazione, anche cautelare, circa la loro fondatezza».

Si era quindi rilevata un’aberratio ictus, giacché «questa scelta di fondo non è fatta dall’impugnato art. 2668 cod. civ. – che concerne solo le modalità della cancellazione della trascrizione – bensì dagli artt. 2652 e 2653 cod. civ., secondo i quali le domande ivi indicate “si devono trascrivere”».

Il Tribunale di Roma sottopone oggi al giudizio di questa Corte non il solo art. 2668 cod. civ., ma il combinato disposto che esso costituisce con gli artt. 2652 e 2653 cod. civ., e quindi l’intero microsistema della trascrizione delle domande giudiziali, al quale riferisce la violazione degli evocati parametri.

L’aberratio sanzionata dalla sentenza n. 523 del 2002 è stata quindi corretta, per il tramite di un’estensione della denuncia di illegittimità costituzionale al corpus normativo del quale fanno parte integrante, con l’art. 2668 cod. civ., anche gli artt. 2652 e 2653 cod. civ.; ciò in pari tempo rende conto della non estraneità al thema decidendum della previsione dell’art. 2653, nonostante il giudizio principale abbia ad oggetto una domanda trascritta a norma dell’art. 2652.

2.1.2.– Quanto al difetto di motivazione sulla rilevanza, che deriverebbe dal non avere il rimettente specificato le ragioni della manifesta infondatezza e del carattere emulativo della domanda trascritta, deve osservarsi che questo aspetto si colloca “a valle” delle questioni incidentali in esame, per il tramite delle quali il giudice a quo ha denunciato “a monte” l’impossibilità di disporre la cancellazione in sede di tutela cautelare atipica; ciò che del resto appare coerente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, che qualificano l’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda emesso a norma dell’art. 700 cod. proc. civ. come provvedimento abnorme, o comunque in netto contrasto con i tratti essenziali del rimedio cautelare (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenze 27 dicembre 1993, n. 12797, e 16 gennaio 1986, n. 251).

Non si prospetta, quindi, un difetto di motivazione sulla rilevanza, la quale ultima, per giurisprudenza costante di questa Corte, si misura in termini di pregiudizialità della questione incidentale rispetto alla decisione del processo principale, e non di effetti concreti della medesima per la parte del giudizio a quo (da ultimo, sentenze n. 30 e n. 19 del 2022, n. 236 e n. 172 del 2021).

3.– Le questioni sono inammissibili per un differente ordine di ragioni.

3.1.– Il microsistema di pubblicità dichiarativa realizzato dagli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., mediante la disciplina della trascrizione e della cancellazione delle domande giudiziali, porta a sintesi plurimi diritti individuali e interessi generali, tutti di rilievo costituzionale.

L’“effetto prenotativo” della trascrizione della domanda – cioè l’effetto che consente alla domanda trascritta di prevalere sulle successive trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto, una volta trascritta la sentenza di accoglimento – risponde ad un principio basilare di effettività della tutela giurisdizionale, quello per cui la durata del processo non può mai andare a detrimento dell’attore che ha ragione, impedendogli di conseguire la tutela effettiva del suo diritto.

Peraltro, come da questa Corte osservato nella già citata sentenza n. 523 del 2002, «la trascrizione della domanda giudiziale tende anche – conformemente alla sua funzione tipica di pubblicità-notizia – a tutelare i terzi, per consentire loro di poter valutare la convenienza o meno del compimento di negozi giuridici con una delle parti litiganti»; profilo, quello della preservazione del terzo avente causa, valorizzato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 12 giugno 2006, n. 13523).

La trascrizione della domanda persegue questi obiettivi di tutela dell’attore e di certezza dei traffici, gravando la proprietà del convenuto di una formalità pregiudizievole che, quale riflesso negativo dell’effetto prenotativo, può limitare di fatto la commerciabilità del bene attinto, sì da rendere opportuno un meccanismo di pronta cancellazione, non appena la domanda trascritta si sia rivelata priva di fondamento.

3.2.– A differenza di quanto accade in altri ordinamenti, che prevedono la delibazione giudiziale della domanda a trascriversi, nel nostro la trascrizione della domanda giudiziale corrisponde a un’iniziativa libera e unilaterale dell’attore, che non soggiace a controlli preventivi di natura sostanziale, ma unicamente alle verifiche formali del conservatore dei registri (art. 2674 cod. civ.).

In assenza di un vaglio sostanziale ex ante, l’equilibrio tra la posizione dell’attore e quella del convenuto viene affidato dalla legge ad un rimedio ex post, di carattere risarcitorio, compendiato nella responsabilità processuale aggravata dell’attore trascrivente di cui all’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., laddove è stabilito che, quando accerta l’inesistenza del diritto per cui è stata trascritta la domanda, il giudice, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l’attore «che ha agito senza la normale prudenza».

3.3.– L’efficacia di sistema del rimedio approntato dall’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. si correla al fatto che la responsabilità processuale aggravata – ulteriore cioè al rimborso delle spese di lite ed estesa al risarcimento del danno – viene imposta all’attore trascrivente anche a titolo di colpa ordinaria dell’uomo di media diligenza (per avere «agito senza la normale prudenza»), non occorrendo cioè la prova della «mala fede o colpa grave», cui viceversa il primo comma del medesimo art. 96 subordina la responsabilità aggravata per lite temeraria (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 11 aprile 2013, n. 8913, e sezione terza civile, ordinanza 9 novembre 2017, n. 26515).

Tuttavia, la condanna per responsabilità aggravata dell’attore trascrivente può risultare in concreto mezzo inidoneo, o quantomeno insufficiente, e non soltanto per ragioni connesse alla solvibilità dell’attore stesso, ma anche perché, specie nei casi in cui la trascrizione ha insistito molto a lungo su un cespite di notevole importanza, il danno patito dal convenuto può essere nei fatti irreparabile.

3.4.– Il legislatore ha mostrato di avvertire il problema, intervenendo con una disposizione di limitazione temporale dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, il cui effetto si conserva ora «per venti anni dalla sua data» e «cessa se […] non è rinnovata prima che scada detto termine» (art. 2668-bis, primo comma, cod. civ., inserito dall’art. 62, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»).

L’ampiezza del termine di efficacia della trascrizione e la facoltà concessa all’attore di rinnovarla liberamente, cioè ancora senza vaglio sostanziale del giudice, riducono tuttavia la portata reale dell’intervento normativo, nel senso di un riequilibrio tra le posizioni dei litiganti.

3.5.– Non può dunque negarsi che il combinato disposto oggetto delle questioni in scrutinio sia attraversato da una tensione irrisolta fra i valori coinvolti, sicuramente acuita dall’eccessiva durata dei giudizi, la quale, nel procrastinare oltre misura la formazione del giudicato, si traduce nella protrazione della formalità, a servizio di domande che si rivelino infine senza fondamento.

Da qui il tentativo di una parte della giurisprudenza di merito di introdurre eccezioni allo sbarramento del giudicato ex art. 2668 cod. civ., in particolare mediante la distinzione fra trascrizione “illegittima” e trascrizione “ingiusta”, elaborata ad altro fine dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 23 marzo 2011, n. 6597).

Tale distinzione – che porta ad ammettere l’ordine cautelare di cancellazione quando la trascrizione è “illegittima” e non solo “ingiusta”, quando cioè concerne una domanda non solo infondata, ma addirittura estranea al novero tassativo delle domande trascrivibili – non è però risolutiva ove, come nella specie, la domanda che si assume manifestamente infondata sia pur sempre enunciata dagli artt. 2652 e 2653 cod. civ.

3.6.– Non può neppure sottacersi che il mantenimento incondizionato del requisito del giudicato ai fini dell’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda, se per un verso assicura nel massimo grado il diritto dell’attore a perseguire la tutela cui aspira, solleva nel contempo un problema di coerenza interna al sistema processuale, che, muovendo dalle profonde innovazioni apportate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), segue ormai una chiara tendenza – già rimarcata da questa Corte – «a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell’accertamento con il “crisma” del giudicato sostanziale» (sentenza n. 212 del 2020).

La tendenza normativa ora illustrata induce a collegare effetti sempre più incisivi alla sentenza in sé, «anche non passata in giudicato», ed è questa invero la formula impiegata dall’art. 669-novies, terzo comma, cod. proc. civ., nell’ambito del c.d. procedimento cautelare uniforme, introdotto dall’art. 74, comma 2, della legge n. 353 del 1990, laddove è previsto, appunto, che il provvedimento cautelare perde efficacia se il diritto oggetto della cautela è dichiarato inesistente «con sentenza, anche non passata in giudicato».

Pur dovendosi ribadire quanto già da questa Corte osservato nella sentenza n. 523 del 2002, e cioè che la trascrizione della domanda giudiziale ha una funzione composita, anche a tutela dei terzi, che non ne permette l’assimilazione alla tutela cautelare, resta tuttavia l’evidenza per cui chi ha subìto la trascrizione di un provvedimento cautelare, cioè di un atto vagliato dal giudice in ordine al fumus boni iuris, può ottenerne la cancellazione anche prima della formazione del giudicato a lui favorevole, mentre, a parità di condizioni, non può egli ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda, nonostante di questa il giudice non abbia ex ante delibato la fondatezza, neppure in punto di fumus.

3.7.– Le soluzioni capaci di ridurre le incongruenze segnalate sono plurime, nessuna priva di controindicazioni, e soprattutto nessuna costituzionalmente obbligata, neanche con riguardo a domande delle quali si assuma la manifesta infondatezza o il carattere emulativo. La scelta tra l’una e l’altra non può che competere al legislatore, trattandosi in definitiva di rimodellare l’architettura complessiva del microsistema pubblicitario.

3.7.1.– L’attribuzione al giudice del potere di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda con un provvedimento d’urgenza darebbe al convenuto la possibilità di un’immediata reazione difensiva avverso una trascrizione che reputa ingiusta. Per altro verso, ciò comporterebbe un rischio elevato per il diritto di tutela giurisdizionale dell’attore, il quale potrebbe perdere l’effetto prenotativo della trascrizione sulla base di una cognizione sommaria e, quand’anche potesse trascrivere nuovamente la medesima domanda in conseguenza dell’esito favorevole del reclamo al collegio o del giudizio di merito, quell’effetto recupererebbe solo ex nunc, soccombendo quindi nei confronti di terzi che avessero trascritto o iscritto sullo stesso bene medio tempore.

Occorrerebbe peraltro regolare specificamente il meccanismo anticipatorio, e forse coniare un incidente cautelare apposito, in quanto la tutela atipica ex art. 700 cod. proc. civ. è rivolta ad anticipare gli effetti dell’accoglimento di una domanda di merito, laddove nel caso di specie gli effetti dei quali si chiede l’anticipazione sono quelli di una pronuncia di rigetto.

3.7.2.– Potrebbe d’altro canto ipotizzarsi una modifica che elida il segmento «passata in giudicato», contenuto in fine del primo comma dell’art. 2668 cod. civ., con un effetto di allineamento tra questo e il terzo comma dell’art. 669-novies cod. proc. civ., di modo che la cancellazione della trascrizione della domanda potrebbe essere anticipata rispetto alla formazione del giudicato, senza tuttavia rinunciare, nella prospettiva della tutela dell’attore, alla garanzia della cognizione piena.

In tal caso, sarebbe tuttavia necessario regolare le conseguenze pubblicitarie di un’eventuale riforma o cassazione della sentenza contenente l’ordine di cancellazione, e stabilire a quali condizioni la domanda possa essere nuovamente trascritta dopo una sentenza di rigetto.

3.7.3.– Infine, mentre l’introduzione di un vaglio giudiziale preliminare alla trascrizione, seppure non sia da escludere in linea teorica, determinerebbe un mutamento radicale del sistema pubblicitario delle domande, si possono immaginare anche soluzioni ulteriori, in linea con l’intervento legislativo di cui all’art. 2668-bis cod. civ., che ad esempio riducano la durata dell’efficacia della trascrizione e ne subordinino la rinnovazione ad una favorevole delibazione giudiziale cognita causa.

3.8.– Per costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 13 del 2022, n. 213, n. 148 e n. 87 del 2021, n. 58 del 2020); affermazione che tanto più va ribadita con riferimento ad istituti – come la trascrizione della domanda giudiziale – nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali.

Pur segnalando la reale esistenza di un problema sistemico, le questioni sollevate dal Tribunale di Roma tendono ad una pronuncia additiva che imponga una tra le varie opzioni riservate alla discrezionalità del legislatore, ciascuna delle quali reclama, peraltro, interventi di dettaglio, correttivi e cautele, eccedenti l’ambito della giurisdizione costituzionale.

4.– Pertanto, le questioni devono essere dichiarate inammissibili.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 maggio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2022.