Ordinanza dibattimentale 8 giugno (sent. n. 187)

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Ordinanza allegata alla sentenza n. 187 del 2021

 

ORDINANZA 8 GIUGNO
ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO;

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosso dalla Regione Siciliana con ricorso depositato il 6 marzo 2020 (reg. ric. n. 33 del 2020).

Rilevato che nel giudizio sono intervenute, ad adiuvandum, con distinti atti depositati il 5 maggio 2020, Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl;

che, con distinti atti depositati il 26 ottobre 2020, Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl hanno altresì presentato istanza di fissazione anticipata delle questioni concernenti l'ammissibilità degli interventi;

che tali richieste sono state proposte tardivamente, dato che l'art. 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che, nel caso in cui intenda prendere visione e trarre copia degli atti processuali, l'interveniente deve depositare istanza di fissazione anticipata «contestualmente all'atto di intervento»;

che, pertanto, la decisione sull'ammissibilità degli interventi è rimasta riservata alla ordinaria sede di cognizione del merito del giudizio cui essi accedono;

che le due società hanno depositato in data 18 maggio 2021 memoria in vista dell'odierna udienza.

Considerato che sia Sibat Tomarchio srl sia Sibeg srl si qualificano come società operanti nel territorio della Regione Siciliana, soggette all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ed affermano pertanto di essere portatrici di un «interesse qualificato e diretto ad intervenire ad adiuvandum della ricorrente»;

che, tuttavia, va ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (ex plurimis, tra le più recenti, sentenza n. 16 del 2021 e allegata ordinanza, letta all'udienza del 26 gennaio 2021; sentenza n. 3 del 2021 e allegata ordinanza, letta all'udienza del 2 dicembre 2020; sentenza n. 134 del 2020; sentenza n. 56 del 2020 e allegata ordinanza, letta all'udienza del 25 febbraio 2020; ordinanza n. 213 del 2019);

che gli interventi delle società Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl vanno pertanto dichiarati inammissibili.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi delle società Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl.

F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente