Ordinanza dibattimentale del 5 ottobre 2021 (sent. n. 218)

Allegata alla sentenza n. 218 del 2021

 

Ordinanza 5 ottobre 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), promosso con sentenza non definitiva del Consiglio di Stato, sezione quinta, del 19 agosto 2020 (r. o. n. 166 del 2020).

Rilevato che nel giudizio sono intervenuti ad adiuvandum, con distinti atti, e-distribuzione spa e l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT);

che e-distribuzione spa espone: di essere concessionaria del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica su gran parte del territorio nazionale; di aver partecipato alla consultazione indetta dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per l'adozione delle linee guida di attuazione del censurato art. 177; di essere destinataria di queste ultime e di averle impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ricorso dichiarato inammissibile;

che AISCAT espone: di essere un'associazione delle società concessionarie nell'ambito delle autostrade e dei trafori; di aver impugnato le anzidette linee guida dinanzi al TAR Lazio con ricorso dichiarato inammissibile; di aver proposto appello avverso questa decisione dinanzi al Consiglio di Stato, che ha sospeso il giudizio in attesa del pronunciamento di questa Corte sulle odierne questioni di legittimità costituzionale;

che, per tali ragioni, entrambe le intervenienti assumono di essere legittimate ad intervenire, in quanto portatrici di un interesse immediato e diretto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Considerato che l'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»; e che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 128 e n. 46 del 2021; ordinanza allegata alla sentenza n. 180 del 2021), secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);

che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia di questa Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che detta pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ex multis, sentenze n. 46 del 2021, n. 98 del 2019 e n. 345 del 2005);

che, nel caso in esame, gli intervenienti non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione;

che, pertanto, gli interventi di e-distribuzione spa e dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT) devono essere dichiarati inammissibili.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi di e-distribuzione spa e dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT).

F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente