Ordinanza n. 206 del 2021

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ORDINANZA N. 206

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e come modificato dell’art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), promosso dal Tribunale ordinario di Catania, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra S. L. e il Ministero dell’interno, con ordinanza dell’8 maggio 2020, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;

deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021.

Ritenuto che, con ordinanza dell’8 maggio 2020 (reg. ord. n. 190 del 2020), il Tribunale ordinario di Catania, sezione prima civile, ha sollevato – in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 4, 30, 31, 35 e 36 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e come modificato dell’art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3, secondo comma, Cost., poiché sarebbe attribuito al prefetto un potere automatico e dal contenuto vincolato, che non consente all’autorità amministrativa margini di esercizio della discrezionalità, in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie al suo esame; sarebbero altresì violati gli artt. 1, 4, 35 e 36 Cost., poiché l’automatico diniego della patente di guida determinerebbe la lesione del diritto al lavoro dei destinatari delle misure di prevenzione; è denunciato, infine, il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 30 e 31 Cost., poiché sarebbe impedito l’assolvimento dell’obbligo di mantenere la prole, compromettendo il diritto della stessa a essere mantenuta;

che il Tribunale rimettente riferisce di essere investito della domanda, avanzata anche in sede cautelare, di restituzione della patente di guida, a seguito di revoca disposta dal prefetto nei confronti di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni; osserva il giudice a quo che – tra le varie prescrizioni imposte con il provvedimento applicativo della misura – non vi è affatto il divieto di «circolare in un ambito più o meno ristretto del territorio» del Comune ove è imposto l’obbligo di soggiorno; viceversa, è stata impartita la prescrizione di ricercare e svolgere uno stabile lavoro, ma la revoca della patente inibisce all’interessato, titolare della licenza di commercio ambulante, lo svolgimento della propria attività lavorativa;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe impedito «il diritto-dovere al lavoro funzionale così al recupero di un dignitoso vissuto esistenziale come all’assolvimento del suo obbligo di mantenere la famiglia […] di numerosa prole (tre figli minorenni)» e sarebbe compromesso il diritto di questa stessa prole a essere mantenuta;

che l’irrogazione delle misure di prevenzione è individualizzata – quanto al tipo di misura da applicare, alla durata da computare e alle prescrizioni da osservare – in funzione della specificità delle situazioni soggettive che sono sottoposte all’autorità giudiziaria, che, a tal fine, esercita un potere connotato da elementi di discrezionalità, come risulta dalle disposizioni degli artt. 6 ed 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

che la finalità di sottrarre il soggetto all’habitus esistenziale «di vivere con il provento di reati» rischierebbe di rimanere frustrata dall’applicazione automatica della revoca della patente di guida, in assenza di una valutazione caso per caso delle condizioni che rendano detta revoca coerente con la funzione della misura di prevenzione irrogata;

che, ad avviso del giudice a quo, perché questa stessa misura non si risolva in una compressione generalizzata di libertà fondamentali, i divieti e le restrizioni dovrebbero riguardare solo quelle attività che aumentano il rischio di pericolosità sociale e che si giustificano in ragione di specifiche esigenze special-preventive; ciò varrebbe, a fortiori, nel caso in esame, ossia con riferimento ad un divieto gravemente limitativo delle attività della persona, disposto mediante un provvedimento che prescinde dalla verifica e valutazione delle peculiarità del caso concreto e delle specifiche esigenze special-preventive della misura.

Considerato che, con ordinanza dell’8 maggio 2020 (reg. ord. n. 190 del 2020), il Tribunale ordinario di Catania, sezione prima civile, ha sollevato – in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 4, 30, 31, 35 e 36 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e come modificato dell’art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione;

che ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3, secondo comma, Cost., poiché sarebbe attribuito al prefetto un potere automatico e dal contenuto vincolato, che non consente all’autorità amministrativa margini di esercizio della discrezionalità, in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie al suo esame; con gli artt. 1, 4, 35 e 36 Cost., poiché l’automatico diniego della patente di guida determinerebbe la lesione del diritto al lavoro dei destinatari delle misure di prevenzione; e, infine, con gli artt. 30 e 31 Cost., poiché sarebbe impedito l’assolvimento dell’obbligo di mantenere la prole, compromettendo il diritto della stessa a essere mantenuta;

che le questioni sono manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, in quanto, con la sentenza n. 99 del 2020, pubblicata successivamente all’ordinanza di rimessione in esame, la disposizione di cui al comma 2, in parte qua, dell’art. 120 cod. strada è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in senso conforme al petitum del rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e come modificato dell’art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 4, 30, 31, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione prima civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2021.