Ordinanza n. 122 del 2021

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ORDINANZA N. 122

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 33-ter, comma 5, lettere a) e c), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, promosso dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorso notificato il 7-8 agosto 2019, depositato in cancelleria l’8 agosto 2019, iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

deliberato nella camera di consiglio del 27 maggio 2021.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 7-8 agosto 2019 e depositato l’8 agosto 2019, la Regione autonoma Sardegna ha impugnato l’art. 33-ter, comma 5, lettere a) e c), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, terzo comma, 119, in relazione anche all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e al principio di leale collaborazione, e 136 della Costituzione, nonché per violazione degli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

che la disposizione impugnata modifica l’art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) – già impugnato dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 32 del 2019 – allo scopo di espungere da esso i riferimenti alla sola Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

che, come evidenziato dalla Regione ricorrente, rispetto alla versione originaria del comma 875 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, già modificato dall’art. 11-bis, comma 10, lettera c), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, le modifiche apportate sono le seguenti: viene ulteriormente prorogato al 15 luglio 2019 (a fronte del precedente termine già prorogato al 15 marzo 2019) il termine per la conclusione dell’accordo di finanza pubblica (lettera a); vengono soppressi il terzo ed il quinto periodo del citato comma 875, eliminando, rispettivamente, la previsione della possibilità di modificare gli importi della Tabella 8 allegata alla medesima legge, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo stipulato entro il 30 aprile di ciascun anno, nonché il riferimento al regime specifico dettato per la Regione Friuli-Venezia Giulia (lettera b, non oggetto di impugnazione); viene sostituito il quarto periodo, lasciandone immutata la portata precettiva, con le uniche differenze costituite dalla (ulteriore) proroga dei termini originariamente previsti e dalla limitazione del novero dei destinatari alla sola ricorrente, disponendosi ora che «[p]er la regione Sardegna, l’importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l’anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali»;

che, a parere della ricorrente, le disposizioni impugnate si limitano a prorogare i termini per la firma dell’accordo di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna, previsto dal citato comma 875 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, senza tuttavia modificare né le modalità di conclusione già imposte né gli effetti previsti per il caso di mancata stipula entro il termine prorogato e senza apportare alcuna modifica alla Tabella 8, pure impugnata con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 32 del 2019;

che in tal modo sarebbero aggravati i profili di contrasto con i parametri costituzionali e statutari evocati;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato;

che, con atto depositato in data 25 marzo 2021, la Regione autonoma Sardegna ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla deliberazione della Giunta della Regione Sardegna 18 dicembre 2020, n. 64/7, in considerazione della sopravvenuta conclusione dell’accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019 e degli stanziamenti di risorse da esso previsti;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto pervenuto in data 7 maggio 2021, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso, conformemente alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 aprile 2021.

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, sentenza n. 104 del 2021; ordinanze n. 100, n. 85 e n. 43 del 2021).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2021.