Ordinanza n. 121 del 2021

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ORDINANZA N. 121

 

ANNO 2021

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

 

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 126, primo periodo (limitatamente alle parole «, finalizzato» e alle parole «, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade»), secondo e terzo periodo, e comma 875, limitatamente alle parole da «e che garantiscano, in ogni caso» fino alla fine del comma, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché della Tabella 8 allegata alla medesima legge n. 145 del 2018 e dell’art. 11-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, promosso dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorso notificato il 22-26 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2019, iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2019.

 

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

 

deliberato nella camera di consiglio del 27 maggio 2021.

 

Ritenuto che, con ricorso notificato il 22-26 febbraio 2019 e depositato il 25 febbraio 2019, la Regione autonoma Sardegna ha impugnato l’art. 1, comma 126, primo periodo (limitatamente alle parole «, finalizzato» e alle parole «, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade»), secondo e terzo periodo, e comma 875, limitatamente alle parole da «e che garantiscano, in ogni caso» fino alla fine del comma, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché la Tabella 8 allegata alla medesima legge n. 145 del 2018 e l’art. 11-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12;

 

che le questioni sono promosse in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 119, in relazione anche all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e al principio di leale collaborazione, e 136 della Costituzione, nonché per violazione degli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

 

che, secondo la Regione ricorrente, l’art. 1, comma 875, della legge n. 145 del 2018, nel disciplinare (anche) i rapporti economico-finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna, pur prevedendo – nella versione originaria – la conclusione di un accordo bilaterale secondo i principi espressi anche dalle sentenze della Corte costituzionale n. 103 del 2018, n. 154 del 2017 e n. 77 del 2015, avrebbe comunque imposto un concorso complessivo alla finanza pubblica nella misura predeterminata dal secondo periodo della medesima disposizione;

 

che, in caso di mancata conclusione dell’accordo entro il termine previsto dal primo periodo, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 sarebbe stato determinato in via provvisoria negli importi indicati nella Tabella 8 allegata alla legge n. 145 del 2018, modificabili, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati entro il 30 aprile di ciascun anno, in mancanza dei quali lo Stato avrebbe potuto operare attraverso il sistema dei cosiddetti «accantonamenti», ossia «trattenendo le somme dovute a titolo di compartecipazione ai tributi erariali», per le somme indicate nella Tabella 8 allegata alla legge n. 145 del 2018;

 

che la ricorrente ha evidenziato come l’art. 11-bis, comma 10, lettera c), del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, ha modificato l’illustrata disposizione, sostituendo il termine previsto per la conclusione degli accordi bilaterali e prorogandolo dal 31 gennaio 2019 al 15 marzo 2019;

 

che il parimenti impugnato comma 126 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, dispone – nella versione originaria – l’istituzione di un fondo «finalizzato, nell’ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade» e prevede che, in caso di mancata conclusione di tali accordi nel termine prefissato, le somme del suddetto fondo sono destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata, ad altri enti, quali le Regioni a statuto ordinario, i Comuni, le Province e le Città metropolitane;

 

che la ricorrente ha ricordato come anche tale disposizione sia stata modificata dall’art. 11-bis, comma 10, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, la cui lettera a), tra gli altri, ha modificato anche il termine per la conclusione degli accordi, prorogandolo (per coordinarlo con quello previsto dal comma 875) al 15 marzo 2019;

 

che le illustrate disposizioni, a giudizio della ricorrente, sarebbero lesive degli evocati parametri costituzionali e statutari;

 

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato;

 

che, con atto depositato in data 25 marzo 2021, la Regione autonoma Sardegna ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla deliberazione della Giunta della Regione Sardegna 18 dicembre 2020, n. 64/6, in considerazione della sopravvenuta conclusione dell’accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019 e degli stanziamenti di risorse da esso previsti;

 

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto pervenuto in data 7 maggio 2021, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso, conformemente alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 aprile 2021.

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, sentenza n. 104 del 2021; ordinanze n. 100, n. 85 e n. 43 del 2021).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Per Questi Motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2021.

 

F.to:

 

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

 

Nicolò ZANON, Redattore

 

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

 

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2021.