Ordinanza dibattimentale 15 gennaio (sent. n. 30)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 21 febbraio 2020, n. 30

 

 

ORDINANZA 15 GENNAIO

ANNO 2020

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 94 del reg. ord. 2019 sono intervenuti ANCI VENETO - Associazione Regionale dei Comuni del Veneto ed ANCE VENETO - Associazione Regionale dei Costruttori Edili del Veneto, qualificatesi, rispettivamente, come ente di rappresentanza e coordinamento dei Comuni della Regione Veneto nelle sedi istituzionali, e come ente rappresentativo degli interessi della categoria di riferimento.

Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione (fra le altre, sentenza n. 120 del 2018 ed allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018);

che l'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 206 del 2019 e n. 217 del 2018, la prima con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019);

che, nel caso in esame, le associazioni intervenute non sono parti del giudizio a quo e non sono titolari di un interesse, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi spiegati da ANCI VENETO - Associazione Regionale dei Comuni del Veneto ed ANCE VENETO - Associazione Regionale dei Costruttori Edili del Veneto.

F.to: Marta Cartabia, Presidente