Sentenza n. 90 del 2020

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SENTENZA N. 90

 

ANNO 2020

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente: Marta CARTABIA;

 

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, nel procedimento vertente tra la società Artemide Global Service srl e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con ordinanza del 4 luglio 2019, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2019.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito il Giudice relatore Giulio Prosperetti nella camera di consiglio del 6 aprile 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);

 

deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020.

 

Ritenuto in fatto

 

1.– Con ordinanza del 4 luglio 2019 (reg. ord. n. 173 del 2019), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale «[i]n caso di presentazione tardiva della domanda, […] decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima».

 

1.1.– Il rimettente premette che il giudizio principale è stato instaurato a seguito del ricorso presentato da Artemide Global Service (AGS) srl nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avverso il decreto n. 95032 del 2016, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società medesima per il periodo dal 30 dicembre 2015 al 1° ottobre 2016.

 

La società ricorrente, operante nel settore dei servizi di pulizia e delle attività ferroviarie, ha rappresentato: di aver avuto in affidamento dal Consorzio Stabile Miles l’esecuzione dell’attività di pulizia del materiale rotabile in diverse province della Regione Siciliana; di aver incontrato in data 22 settembre 2015 le organizzazioni sindacali di categoria per discutere in ordine alle modalità di “passaggio di cantiere” di tutte le maestranze sino a quel momento impiegate dalla precedente aggiudicataria, come previsto dall’art. 16-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità/area contrattuale attività ferroviarie del 20 luglio 2012 (CCNL); di essersi impegnata nella medesima data, previo accordo con le parti sociali, ad assorbire tutto il personale avente diritto, garantendo l’integrale applicazione del CCNL di categoria ed i relativi accordi sottoscritti in sede nazionale nonché alla riduzione oraria per effetto degli ammortizzatori sociali in atto alla data del passaggio.

 

Viene riferito altresì che il 1° ottobre 2015 le parti avevano formalizzato le intese così raggiunte il 22 settembre 2015, stabilendo di «sottoscrivere un contratto di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma l lettera “C” e comma 5 del D.Lgs. 148/2015 relativamente al personale impegnato nella Regione Sicilia per il periodo dal 2 ottobre 2015 al 1 ottobre 2016»; la società ricorrente rappresenta di aver presentato il 30 novembre 2015 domanda per la fruizione per il predetto periodo del correlato trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

Con il decreto impugnato il trattamento era stato invece autorizzato limitatamente al periodo dal 30 dicembre 2015 al 1° ottobre 2016, in applicazione del disposto dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, secondo cui «[i]n caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima». Ciò in quanto la domanda di concessione del trattamento era stata presentata oltre il termine di sette giorni, previsto dal comma 1 dello stesso art. 25, dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo all’intervento richiesto.

 

Nell’esporre che con il ricorso la società AGS srl si doleva del differimento della decorrenza del periodo di concessione del trattamento così disposto dal decreto impugnato, il giudice a quo riferisce che, con sentenza non definitiva n. 9403 del 17 settembre 2018, respinti gli altri motivi di gravame, aveva riservato a separata ordinanza la valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, prospettata dalla ricorrente.

 

Al riguardo, il rimettente rappresenta che, ad avviso della AGS srl, la disciplina recata dalla predetta disposizione delineerebbe un trattamento deteriore rispetto a quello in precedenza statuito (in verità per la fattispecie della integrazione salariale ordinaria) dall’art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario) a mente del quale, in caso di presentazione dell’istanza oltre il termine indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale poteva aver luogo a decorrere da una settimana anteriore rispetto alla data di presentazione. Secondo la società ricorrente, tale differente trattamento sanzionatorio non avrebbe alcuna ragione pratica e confliggerebbe con gli artt. 2, 3, 36 e 97 Cost., in quanto «scarica sull’impresa l’onere di sostenere i trattamenti di integrazione relativamente ai trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza»; inoltre, la norma discriminerebbe le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici, le quali in forza della cosiddetta clausola sociale sono obbligate ad assumere i dipendenti delle imprese appaltatrici a cui subentrano.

 

1.2.– A scioglimento della riserva il TAR Lazio solleva, dunque, la questione di legittimità costituzionale in esame in sostanziale accoglimento della tesi della ricorrente.

 

Il collegio rimettente innanzitutto deduce che in caso di subentro «l’impresa subentrante non è immediatamente titolare prima della formalizzazione del subentro, dei rapporti contrattuali di lavoro con i dipendenti dell’impresa precedente, per cui sarà costretta a procrastinare l’avvio e poi la formalizzazione degli accordi con le OO.SS. relativi alla richiesta del trattamento di integrazione, con la conseguenza, illogica e vessatoria, che per la fase antecedente al subentro il trattamento di integrazione dovrà gravare sull’imprenditore subentrante poiché l’intervento statale decorrerà dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di integrazione».

 

Con riguardo al profilo della rilevanza, il giudice a quo afferma che «emerge a chiare note dalla scrutinata infondatezza degli esaminati primi cinque motivi di ricorso, respinti con sentenza n. 9403/2018, come in caso di accoglimento della rimessa questione di declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, co. 3, d.lgs. cit. che ha costituito il fondamento giuridico del provvedimento impugnato, il Tribunale dovrà accogliere il gravame».

 

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente evidenzia che «va subito rimarcato come il meccanismo della posticipazione del trattamento di integrazione al periodo successivo al compimento del trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza prodotta oltre il termine prescritto, determini un’ingiustificata compressione della sfera privata del datore di lavoro, il quale dovrà sopportare i costi del trattamento integrativo per i trenta giorni antecedenti l’inizio del medesimo»; così «viene scaricato sull’imprenditore il peso e l’onere della corresponsione ai dipendenti, del trattamento retributivo e previdenziale per i trenta giorni antecedenti alla concessione della provvidenza. E ciò appare tanto più grave se si considera che in tal modo vengono frustrate le finalità stesse dell’istituto della cassa integrazione, che sono sociali ed assistenziali (Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2004; T.A.R. Campania-Salerno, sez. I, 12 Dicembre 2017 n. 1750; Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige, 4.11.2015 n. 432)».

 

Ad avviso del rimettente, «[l]a risposta sanzionatoria dell’ordinamento si profila ancor più ingiusta ove si rifletta che essa interviene ai danni di un soggetto che versa già in condizioni di crisi aziendale, tanto da indurlo alla richiesta del pubblico sussidio. Di talché appare oltremodo illogico addossare al medesimo anche l’onere aggiuntivo di sopportare il carico della retribuzione e degli oneri riflessi dei lavoratori nel periodo non coperto dalla provvidenza».

 

Inoltre il rimettente deduce che «insit[o] nel delineato meccanismo di postdatazione dell’aiuto pubblico, è il sacrificio che lo stesso determina della sfera di libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 42» (recte: 41) «della Costituzione, atteso che viene scaricato sull’imprenditore datore di lavoro un onere che invece lo Sato riconosce, almeno provvisoriamente, come proprio, ma a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto».

 

Il giudice a quo ritiene che «se viene positivamente delibata la sussistenza dei presupposti dell’aiuto, non si intravede la ragione per la quale siffatto onere debba gravare sul datore di lavoro solo perché l’istanza è stata prodotta, in ipotesi, l’ottavo giorno dalla conclusione dell’accordo sindacale» e che «[s]tante l’illustrata angustia del termine di soli sette giorni dalla conclusione dell’accordo sindacale finalizzato alla richiesta di contributo, la sanzione della sua inosservanza anche di un solo giorno si profila sproporzionata e confliggente con il principio di proporzionalità, che è poi un corollario di quello di ragionevolezza, che anche il legislatore è tenuto a rispettare».

 

Ad avviso del TAR «[m]aggiormente proporzionata e ragionevole si prospettava invece la previgente disciplina di cui all’art. 7 della L. n. 164 del 20.5.1975, che stabiliva che “Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione”».

 

Evidenzia il rimettente che «[l]o spartiacque temporale era dunque costituito sempre dalla data della domanda, ma i relativi effetti non potevano retroagire ad oltre una settimana dalla stessa. Viceversa secondo il meccanismo ingiusto e gravatorio dell’art. 25, co. 3 del d.lgs. n. 148/2015, il periodo retributivo coperto dalla provvidenza pubblica decorrerà dalla scadenza del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza».

 

Nel rilevare che non «è dato rinvenire nei lavori preparatori al varo del d.lgs. n. 148/2015 alcuna ragione giustificatrice del censurato meccanismo di postdatazione della decorrenza dell’aiuto», il giudice a quo deduce che «la sanzione apprestata dall’ordinamento anche a fronte di un solo giorno di ritardo rispetto all’angusto termine di sette giorni» appare «quanto mai violativa del principio di ragionevolezza e proporzionalità scolpiti all’art. 3 della Carta fondamentale».

 

Prosegue il rimettente che «non senza rilievo è anche l’ulteriore profilo di discriminazione segnalato dalla parte ricorrente, relativamente alla posizione delle imprese appaltatrici di opere o lavori pubblici che versino in situazioni di crisi aziendale abilitante alla richiesta del sostegno integrativo pubblico. Invero, va considerato che in caso di subentro di un appaltatore nella gestione di un servizio ovvero di un’opera pubblica in forza della c.d. clausola sociale, presente in tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro e in virtù della quale l’impresa subentrante a seguito di gara pubblica è obbligata ad assumere alle sue dipendenze e per tutta la durata della commessa, i lavoratori dipendenti dell’impresa uscente, siccome il delineato meccanismo di postdatazione dell’aiuto comporta la sua decorrenza non immediata ma differita alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda, ne deriva che l’impresa appaltatrice subentrante non può immediatamente porre in essere le misure integrative del salario, a differenza delle imprese che, essendo già titolari delle posizioni giuridiche datoriali nei confronti dei propri dipendenti, possono anticipare le trattative sindacali e gli accordi negoziali».

 

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio incidentale con atto depositato il 12 novembre 2019, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile o comunque infondata.

 

Preliminarmente, la difesa statale deduce che la questione appare inammissibile, in quanto «si contesta la previsione di una “sanzione” che tale non è». Ciò in quanto «[i]l differimento di 30 giorni è semplicemente un termine procedimentale nell’ambito della procedura di concessione di un beneficio economico», con la conseguenza della «non pertinenza di tutta la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza che afferisce invece al diverso tema delle sanzioni e dei principi che le regolano».

 

In secondo luogo, l’interveniente osserva che «nell’ordinanza si fa riferimento alla circostanza che la posticipazione della decorrenza del beneficio consegue “anche a fronte di un solo giorno di ritardo” nella presentazione della domanda», ma «tale questione non appare rilevante nel caso in esame, in cui il ritardo è stato di ben 54 giorni».

 

Ulteriore profilo di inammissibilità, ad avviso dell’Avvocatura generale, «è dato dalla mancata indicazione del regime che dovrebbe conseguire ad una eventuale pronuncia di incostituzionalità, nel senso che possono ipotizzarsi diverse opzioni per rendere meno gravose le conseguenze del ritardo (ad esempio: ampliamento del termine di sette giorni; decorrenza del beneficio anteriore al trentesimo giorno, ovvero, una diversa graduazione del periodo successivamente al quale far decorrere il beneficio ecc.), la cui individuazione spetta però al legislatore e non deriverebbe come soluzione obbligata all’esito di una decisione di accoglimento della questione».

 

In ogni caso, secondo la difesa dello Stato, la questione deve ritenersi infondata.

 

Atteso che, nel concedere risorse pubbliche, il legislatore gode «di un’ampia discrezionalità circa l’ammontare dei benefici (che devono essere compatibili con la situazione del bilancio), le modalità della richiesta e la decorrenza degli stessi», la difesa statale deduce che pertanto «non assume rilievo quanto sostenuto dal giudice remittente, secondo cui la norma censurata determinerebbe “un’ingiustificata compressione della sfera privata del datore di lavoro, il quale dovrà sopportare i costi del trattamento integrativo per i trenta giorni antecedenti l’inizio del medesimo”».

 

Per tali motivi, secondo l’Avvocatura generale, «anche la disparità di trattamento rispetto al previgente sistema (previsto dall’art. 7 della legge n. 164/1975) non appare ingiustificata o irragionevole, in quanto entrambe le scelte devono ritenersi ricomprese nell’ambito del potere discrezionale del legislatore di disciplinare la concessione di provvidenze per motivi di interesse pubblico».

 

La difesa statale evidenzia che il meccanismo previsto dalla previgente disciplina di cui al citato art. 7 della legge n. 164 del 1975 era diverso, e che quindi «non è possibile ipotizzare un paragone tra le due discipline, stante il diverso meccanismo previsto».

 

La difesa dello Stato eccepisce, poi, l’inammissibilità della questione in quanto sollevata «sotto il profilo dell’art. 41 Cost. (norma soltanto enunciata nel dispositivo), in totale assenza di alcuna argomentazione al riguardo, ad eccezione di un riferimento al (diverso) art. 42 Cost.».

 

Considerato in diritto

 

1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale «[i]n caso di presentazione tardiva della domanda, […] decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima».

 

La questione è insorta nel corso di un giudizio promosso dalla società Artemide Global Service (AGS) srl nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avverso un decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale relativo al contratto di solidarietà stipulato il 1° ottobre 2015 dalla società ricorrente con le competenti organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c), e comma 5, del citato d.lgs. n. 148 del 2015.

 

Nel ricorso la società lamenta la riduzione del periodo di fruizione del trattamento concesso dall’amministrazione rispetto a quello richiesto: nella domanda, presentata il 30 novembre 2015, era indicato il periodo dal 2 ottobre 2015 al 1° ottobre 2016, mentre l’amministrazione aveva autorizzato la corresponsione del trattamento fino al 1° ottobre 2016, ma con decorrenza dal 30 dicembre 2015. Ciò in applicazione della disposizione impugnata, poiché la domanda di concessione del trattamento era stata presentata dalla società ricorrente decorso il termine, stabilito dal comma 1 dello stesso articolo 25 del d.lgs. n. 148 del 2015, di sette giorni dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento costituito dal contratto di solidarietà difensiva.

 

2.– Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della disciplina, recata dalla disposizione impugnata, degli effetti della presentazione tardiva della domanda di integrazione salariale straordinaria che consegue, nella fattispecie in esame, alla stipula del contratto di solidarietà difensiva.

 

Si tratta del contratto collettivo aziendale ora disciplinato dall’art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 148 del 2015, stipulato dall’impresa con le organizzazioni sindacali indicate nell’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) che, nello stabilire «una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale», è stato definito contratto di “solidarietà difensiva”. Già previsto dall’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, tale contratto, in considerazione della sua funzione a difesa dei livelli occupazionali, è stato espressamente incluso dal comma 1, lettera c), del medesimo art. 21 tra le causali in presenza delle quali può essere richiesto l’intervento straordinario di integrazione salariale, il cui procedimento di concessione è disciplinato dall’art. 25 del medesimo decreto legislativo, nell’ambito del quale si colloca la disposizione impugnata.

 

2.1.– Nell’iter argomentativo del rimettente possono enuclearsi tre censure nei confronti della disposizione impugnata, come di seguito sintetizzate.

 

Essa innanzitutto violerebbe l’art. 3 Cost., in riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto comporterebbe una “sanzione” ingiustificatamente onerosa per l’impresa che presenti la domanda oltre il termine di sette giorni stabilito dal comma 1 del medesimo art. 25 del d.lgs. n. 148 del 2015.

 

Inoltre, la disposizione sarebbe lesiva dello stesso art. 3 Cost., ma in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto opererebbe una discriminazione nei confronti delle imprese (quale è la ricorrente nel giudizio principale) che subentrano in appalti e che devono quindi rispettare la cosiddetta clausola sociale (prevista nella fattispecie dall’art. 16-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità/area contrattuale attività ferroviarie del 20 luglio 2012), secondo cui viene trasferito all’impresa subentrante il personale già occupato in quella cessante. La discriminazione è individuata con riferimento alla situazione delle altre imprese «che essendo già titolari delle posizioni giuridiche datoriali nei confronti dei propri dipendenti, possono anticipare le trattative sindacali e gli accordi negoziali».

 

Infine, la disposizione violerebbe l’art. 41 Cost., in riferimento al principio di libertà dell’iniziativa economica privata, poiché verrebbe «scaricato sull’imprenditore datore di lavoro un onere che invece lo Stato riconosce, almeno provvisoriamente, come proprio, ma a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto».

 

3.– Preliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità della questione in riferimento alle dedotte violazioni del principio di uguaglianza, sotto il profilo del divieto di discriminazione, posto dall’art. 3 Cost., e di quello di libero esercizio della libertà d’impresa sancito dall’art. 41 Cost., in quanto non sorrette da adeguata motivazione (in tal senso, ex plurimis, sentenze n. 133 e n. 120 del 2016, e n. 223 del 2015).

 

3.1.– In ordine alla lesione dell’art. 3 Cost., in riferimento al principio di uguaglianza, l’asserita discriminazione, che la disposizione impugnata comporterebbe tra imprese subentranti in un appalto e le altre, risulta meramente enunciata.

 

Il rimettente si limita a prospettare in via generale il tema senza descrivere né argomentare se essa si sia concretamente manifestata nella fattispecie in esame e in che termini e, soprattutto, in che modo essa avrebbe inciso sulla determinazione del notevole ritardo (oltre cinquanta giorni) nella presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale rispetto al termine di sette giorni, stabilito dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 148 del 2015, decorrente dalla stipula del contratto di solidarietà; ritardo sulle cui cause il giudice a quo peraltro non fornisce alcun elemento esplicativo.

 

D’altro canto, le peculiari vicende relative al subentro in appalti dedotte dal rimettente potrebbero, semmai, influire sulla fase negoziale dell’accordo collettivo aziendale in oggetto; fase che afferisce alla sfera privatistica e che si colloca “a monte” della stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo all’intervento, la cui data è assunta dal legislatore come dies a quo di decorrenza del termine per la presentazione della domanda.

 

3.2.– Parimenti carente di adeguata motivazione è la asserita violazione dell’art. 41, primo comma, Cost.

 

Il rimettente afferma che la disposizione censurata lederebbe la sfera di libertà di iniziativa economica dell’imprenditore, in quanto porrebbe a carico dell’imprenditore stesso un onere che lo Stato riconosce come proprio, ma a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuti.

 

L’argomentazione è apodittica.

 

Il rimettente non motiva infatti le ragioni per le quali la disposizione impugnata assumerebbe un rilievo tale da determinare una lesione diretta e rilevante all’esercizio della libertà di impresa, idonea a configurare un reale vulnus al principio sancito dall’art. 41 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 56 del 2015 e n. 96 del 2012).

 

4.– Rimane l’esame della dedotta violazione da parte della norma censurata dell’art. 3 Cost. in riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; censura che nell’impianto argomentativo del rimettente, assume indubbiamente carattere preponderante e prioritario.

 

4.1.– La censura non è fondata.

 

Il rimettente assume che la disposizione impugnata sanzionerebbe in modo ingiustificatamente oneroso l’impresa che, dopo aver stipulato il contratto di solidarietà difensiva (riduzione di orario di lavoro per evitare licenziamenti collettivi), inoltri la domanda di concessione del relativo trattamento straordinario di integrazione salariale oltre il termine previsto dal comma 1 dello stesso art. 25 del d.lgs. n. 148 del 2015.

 

In via preliminare questa Corte rileva che il legislatore nel disciplinare la materia degli ammortizzatori sociali e, nello specifico, nel conformare i correlati procedimenti amministrativi, gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute.

 

Tale limite, contrariamente all’assunto del rimettente, non può ritenersi superato nella fattispecie in esame, anche alla luce della ricognizione del complessivo assetto della disciplina in materia e della sua evoluzione.

 

Nella struttura argomentativa dell’ordinanza, concernente la dedotta irragionevolezza della disposizione contestata, assume notevole rilievo il richiamo alla previgente disciplina (il rimettente richiama l’art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, recante «Provvedimenti per la garanzia del salario»).

 

Antecedentemente al d.lgs. n. 148 del 2015, i termini di presentazione della domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e gli effetti del ritardo erano disciplinati, in modo sostanzialmente coincidente, per il trattamento ordinario (ai sensi del ricordato art. 7 della legge n. 164 del 1975) e per quello straordinario (ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell’articolo 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91»), al quale più correttamente il rimettente avrebbe dovuto riferirsi.

 

Entrambe le disposizioni prevedevano che la domanda doveva essere presentata entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui aveva avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per effetto della causale per la quale si chiedeva l’intervento, e che, in caso di ritardo della domanda, l’eventuale trattamento decorreva dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda stessa.

 

Il giudice a quo, nel far propria la prospettazione della società ricorrente, afferma che tale precedente assetto normativo sarebbe maggiormente rispondente a criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla disposizione impugnata, laddove stabiliva, con minor rigore, gli effetti del ritardo della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale: in tal senso, la previgente disciplina sembra essere stata erroneamente invocata in termini di tertium comparationis in chiave retrospettiva.

 

Le disposizioni innanzi riferite, riguardanti i procedimenti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale, sono state abrogate dall’art. 46, comma 1, lettere f) e o), del d.lgs. n. 148 del 2015 che, nel riordinare, in attuazione della legge di delega 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), la stratificata normativa in materia di ammortizzatori sociali “in costanza di rapporto di lavoro”, ha dettato agli artt. 15 e 25 una nuova disciplina, rispettivamente, per il procedimento di concessione del trattamento ordinario e di quello straordinario di integrazione salariale.

 

Al riguardo occorre rilevare che l’art. 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge di delega stabilisce che il riordino dei procedimenti è anche finalizzato alla «semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili».

 

Il legislatore delegato ha nettamente differenziato i due procedimenti, scandendo in modo notevolmente diverso i termini e le fasi del procedimento relativo all’integrazione ordinaria (art. 15) e di quello concernente l’integrazione straordinaria (art. 25), in precedenza disciplinati in maniera omogenea.

 

La revisione è particolarmente incisiva proprio in riferimento al procedimento che viene in evidenza nell’odierna questione, riguardante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale conseguente al contratto di solidarietà difensiva.

 

La precedente disciplina e quella rivisitata dall’art. 25 del d.lgs. n. 148 del 2015 divergono difatti per aspetti di assoluto rilievo. Innanzi tutto il dies a quo del termine della presentazione della domanda, che nella precedente disciplina decorreva dall’inizio della riduzione/sospensione dell’orario di lavoro, mentre ora decorre dalla stipula dell’accordo collettivo, che assume, dunque, una precisa rilevanza come parametro temporale previsto per l’avvio del procedimento. Anche i termini (venticinque giorni e sette giorni) non sono comparabili e così gli effetti del ritardo.

 

Per il diverso trattamento di cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria, l’art. 15 del d.lgs. n. 148 del 2015 ha sostanzialmente conservato il precedente procedimento, ma ha ridotto da venticinque a quindici giorni il termine per la presentazione della domanda; tale riduzione conferma la volontà del legislatore di velocizzare i procedimenti di concessione dei trattamenti di integrazione del reddito in costanza del rapporto di lavoro.

 

Rimane, invece, comune ai due procedimenti la disciplina, già prevista dalle previgenti disposizioni, relativa al caso in cui, dall’omessa o tardiva presentazione della domanda derivi, in danno dei lavoratori interessati la perdita totale o parziale del diritto all’integrazione salariale. Difatti, entrambe le normative (artt. 15, comma 4, e 25, comma 4, del d.lgs. n. 148 del 2015) stabiliscono che l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma di importo equivalente alla integrazione salariale non percepita.

 

Tale disciplina conferma, sotto altro profilo, l’attenzione del legislatore alla tempestività degli adempimenti richiesti al datore di lavoro in relazione al procedimento in esame e alle conseguenze che in caso di inottemperanza si determinano sulla sua sfera giuridica e patrimoniale.

 

La rilevata intervenuta differenziazione dei due procedimenti contribuisce a rendere inconferente, ai fini del presente giudizio, il richiamo operato dal rimettente alla previgente disciplina.

 

A tale differenziazione non sembra estranea la diversa natura delle causali relative ai rispettivi interventi, in quanto quelle relative all’intervento straordinario di integrazione salariale rivestono maggiore complessità e pregnanza, anche in termini di discrezionalità valutativa, stante la diversità delle amministrazioni competenti a decidere sull’ammissione al trattamento: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la CIG straordinaria e, invece, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i trattamenti ordinari.

 

4.2.– La specifica disposizione impugnata dell’art. 25 del d.lgs. n. 148 del 2015 si colloca, dunque, nel contesto di tale complessivo ridisegno del procedimento amministrativo in esame, ridefinendo in termini più stringenti il collegamento “dinamico” fra data di presentazione della domanda e decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale, cui consegue che l’entità del ritardo della domanda, rispetto al termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo, comporta un corrispondente effetto sul decorso del trattamento richiesto.

 

La nuova conformazione del procedimento operata dall’art. 25 del d.lgs. n. 148 del 2015 risulta complessivamente finalizzata a evitare che si determinino situazioni di incertezza, sia per i lavoratori e le organizzazioni sindacali interessate che per l’impresa, con effetti tanto più critici ove il procedimento amministrativo si concluda con un diniego della domanda a notevole distanza dalla stipula dell’accordo aziendale che ha dato luogo alla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro. In tal senso si richiede all’impresa la massima tempestività nella presentazione della domanda, obbligo cui il datore di lavoro viene chiamato ora a rispondere in termini più rigorosi, per evitare che la sua inerzia incida negativamente sull’attuazione degli interessi coinvolti.

 

5.– Alla luce di quanto fin qui osservato, nella disposizione censurata non è dato riscontrare i profili di irragionevolezza dedotti dal rimettente.

 

Né la ragionevolezza della disposizione è incisa da quanto asserito dal giudice a quo, secondo cui l’effetto prodotto dalla disposizione impugnata si determina anche per «un solo giorno di ritardo», posto che, ogni volta che un termine è fissato, il suo superamento, anche marginale, produce comunque gli effetti lamentati anche ove sia stabilito un più ampio margine temporale rispetto a quello di sette giorni previsto dal comma 1 del medesimo art. 25 del d.lgs. n. 148 del 2015.

 

Parimenti ininfluente è il riferimento da parte del rimettente alla «angustia» del termine di sette giorni così stabilito dal citato comma. Nel merito si osserva che il predetto termine, sebbene certamente limitato, non è, difatti, tale da renderne impossibile, arduo, o comunque eccessivamente oneroso il rispetto. Ciò tanto più ove si consideri che la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere inoltrata in via telematica attraverso la procedura CIGS on-line (in proposito, le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 ottobre 2015, n. 24 e 9 novembre 2015, n. 30, e la circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197).

 

6.– Sulla scorta delle argomentazioni innanzi svolte, va pertanto dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, sollevata dal rimettente in riferimento all’art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con riguardo al divieto di discriminazione, e all’art. 41 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

 

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.

 

F.to:

 

Marta CARTABIA, Presidente

 

Giulio PROSPERETTI, Redattore

 

Roberto MILANA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.